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Legale

Danno Biologico

Calcola il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente o temporanea secondo le tabelle del Tribunale di Milano per età e punti di invalidità.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta
Da che cosa deriva il danno
Data del sinistro
Tabella da applicare

Macropermanente (10–100 punti) — si applica la TUN. Il calcolo usa la Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, obbligatoria per i sinistri successivi al 5 marzo 2025 nella RC auto/natanti e nella responsabilità sanitaria.

Demoltiplicatore 0,782

Coefficiente 3,51230

Fatture, ticket, fisioterapia

Inabilità temporanea — 57,64 € al giorno al 100% (art. 139 c.1 lett. b)

Art. 138 c. 3: aumento fino al 30% quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.

Danno morale sul permanente (Tavola 2 TUN)

Coefficiente 32,8% del danno biologico (tabella 2 dell'Allegato II al D.P.R. 12/2025).

Danno morale sull'inabilità temporanea

L'art. 3 c. 2 del D.P.R. 12/2025 fissa l'incremento fra il 30% e il 60% del danno temporaneo liquidato.

Risarcimento stimato

60.327,31 €

Tabella applicata: Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 12/2025), primo punto aggiornato al aprile 2026.

Come si compone l'importo

VoceCalcoloImporto
Danno biologico permanente988,45 € × 3,51230 × 15 punti × 0,78240.723,43 €
Danno morale sul permanente40.723,43 € × 32,8%13.357,28 €
Inabilità temporanea assoluta30 gg × 57,64 €1729,20 €
Inabilità temporanea parziale20 gg al 75% + 40 gg al 50% + 0 gg al 25%2017,40 €
Spese mediche documentateDanno patrimoniale, si somma per intero2500,00 €
Totale90 giorni di inabilità considerati60.327,31 €

Legge e tabelle di Milano a confronto, sul solo danno permanente

Stessa invalidità (15%), stessa età (45 anni), danno biologico più sofferenza, senza personalizzazione, senza temporanea e senza spese.

TabellaCome si ottieneDanno permanente
Tabella Unica Nazionale988,45 € × 3,51230 × 15 × 0,782, con danno morale 32,8%54.081 €
Tribunale di Milano 20244207,08 € × 15 × 0,780 (sofferenza già compresa, +31%)49.223 €
DifferenzaLa tabella di legge liquida di più−4858 €

Non è un'alternativa a scelta: quale delle due si applichi dipende dal tipo di responsabilità e dalla data del sinistro, ed è la prima cosa da stabilire in una trattativa.

Quanto pesa l'età, a parità di 15% di invalidità

Solo danno biologico permanente, senza morale né personalizzazione.

EtàDemoltiplicatoreDanno biologicoPeso relativo
10 anni0,95549.733 €
20 anni0,90547.129 €
30 anni0,85644.577 €
40 anni0,80641.973 €
50 anni0,75739.422 €
60 anni0,70836.870 €
70 anni0,66034.370 €
80 anni0,61231.871 €
90 anni0,56529.423 €

Tabella Unica Nazionale: punti 10–100 a 45 anni

Valore del punto = 988,45 € × coefficiente moltiplicatore.

Punti I.P.CoefficienteValore puntoSolo biologicoCon morale medio
10%2,757732725,88 €21.316 €26.859 €
11%2,919412885,69 €24.823 €32.046 €
12%3,074593039,08 €28.519 €37.160 €
13%3,224563187,32 €32.402 €42.544 €
14%3,370243331,31 €36.471 €48.178 €
15%3,512303471,73 €40.723 €54.081 €
16%3,651253609,08 €45.157 €60.284 €
17%3,787493743,74 €49.769 €66.741 €

Danno da perdita del rapporto parentale

È il danno dei familiari per la morte del congiunto: una voce autonoma, che non sta nelle tabelle qui sopra e non si calcola in percentuale del danno biologico. Dopo Cass. 10579/2021 va liquidata con una tabella a punti; quella milanese, edizione 2024, è riprodotta qui sotto.

Chi ha perso chi

Valore del punto 3911,00 € · punti attribuibili 118 · tetto 391.103,18 €. Il coniuge vale come tale se non separato; sono equiparati la parte dell'unione civile e il convivente di fatto.

Parametro A: 26 punti

Parametro B: 20 punti

Convivenza fra i due

Parametro C: 16 punti. Nella tabella genitori/figli/coniuge la convivenza vale 16 punti e la durata non la gradua.

Altri congiunti del nucleo familiare rimasti in vita

Parametro D: 12 punti. Si guarda chi resta nel nucleo familiare primario del morto: chi perde il genitore conta l'altro genitore e i fratelli, chi perde il figlio conta il coniuge e gli altri figli, chi perde il coniuge conta i figli. L'elenco pubblicato si ferma a 3 superstiti (9 punti).

Parametro E: 15 punti. È l'unico parametro non ricavabile dai documenti anagrafici e va allegato e provato, anche per presunzioni: frequentazioni, condivisione di festività e vacanze, attività di assistenza, durata e penosità della malattia. L'Osservatorio ragiona per ipotesi minima (0 punti), intermedia (15) e massima (30).

Risarcimento del rapporto parentale

348.079,00 €

89 punti × 3911,00 €

ParametroSituazionePuntiValore
A. Età della vittima primaria15 anni26101.686 €
B. Età del superstite45 anni2078.220 €
C. ConvivenzaConviventi1662.576 €
D. Altri congiunti superstiti2 superstiti1246.932 €
E. Qualità e intensità della relazioneValutazione del giudice, 0–30 punti1558.665 €
TotaleSu 118 punti attribuibili89348.079,00 €
Le tre ipotesi dell'Allegato 1 alle tabelle milanesi: stessi dati oggettivi, parametro E a 0, 15 e 30 punti. È l'intervallo dentro cui si tratta. Attenzione: l'ipotesi minima non è un importo minimo garantito — il documento dice che «si parte da € 0,00», e con pochi punti si scende sotto il minimo della vecchia forbice.
IpotesiParametro EPuntiImporto
Minima0 punti74289.414 €
Intermedia15 punti89348.079 €
Massima30 punti104391.103 €

Il calcolo vale per un solo superstite: ogni familiare ha una domanda sua, con i suoi punti. Contrasti gravi, cause fra i due, violenze o reati del superstite verso il defunto possono ridurre l'importo «fino ad azzerarlo». Se il fatto è un reato doloso il giudice deve aumentare gli importi di tabella (Cass. 12408/2011). Fonte: Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, Tabelle edizione 2024, pp. 71-80.

Da dove vengono questi numeri

  • Importi 2026: D.M. Ministero delle Imprese e del Made in Italy 20 luglio 2026 (GU Serie Generale n. 173 del 28-07-2026), che aggiorna del 2,6% gli importi dell'art. 139 c. 1 a decorrere da aprile 2026: 988,45 € per il valore del primo punto e 57,64 € per ogni giorno di inabilità assoluta — testo in Gazzetta Ufficiale.
  • Coefficienti 1–9 punti: art. 139 c. 6 del D.Lgs. 209/2005 (da 1,0 a 2,3) e riduzione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo (art. 139 c. 1 lett. a), nel testo sostituito dall'art. 1 c. 19 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  • Coefficienti 10–100 punti ed età: Allegato I al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — Tavola 1.A (moltiplicatore del punto), Tavola 1.B (riduzione per età), Tavola 2 (danno morale minimo/medio/massimo) — GU n. 40 del 18-2-2025, Suppl. Ord. n. 4.
  • Tetti alla personalizzazione: 20% per le micropermanenti (art. 139 c. 3), 30% per le macropermanenti (art. 138 c. 3).
  • Tabelle del Tribunale di Milano: «Tabelle milanesi – Edizione 2024» dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, trasmesse dal Presidente del Tribunale con nota del 4 giugno 2024 — documento integrale sul sito del Tribunale di Milano. Da lì vengono il punto di danno non patrimoniale per ciascuna invalidità, l'incremento per sofferenza soggettiva interiore (25% fino a 9 punti, dal 26% al 50% fra 10 e 34, 50% oltre), il demoltiplicatore per l'età (1,000 a 1 anno, meno 0,5 punti percentuali per anno), i tetti alla personalizzazione e i 115,00 € al giorno di inabilità temporanea assoluta (84,00 € di danno dinamico-relazionale più 31,00 € di sofferenza). Tutti gli importi sono rivalutati all'1.1.2024 (+16,2268% sull'edizione 2021).
  • Perdita del rapporto parentale: stesso documento, «Tabelle integrate a punti – Edizione 2024» (pp. 71-77) e Allegato 1 con gli esempi di calcolo confrontati con il monitoraggio di circa 600 sentenze (pp. 78-80). Valore del punto 3911,00 € per genitori, figli e coniuge (forbice da 195.552 € a 391.103 €) e 1698,00 € per fratelli e nonni-nipoti (da 28.301 € a 169.831 €). Quei minimi non sono un pavimento garantito: vengono dalla vecchia tabella «a forbice» e servono a ricavare il valore del punto, ma il documento scrive, sotto entrambe le tabelle, «calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti» (pagine stampate 72 e 75). Pochi punti possono quindi valere molto meno del minimo della forbice.

Quanto è fedele la tabella milanese riprodotta qui, misurato. I 10.000 importi del danno permanente (100 gradi di invalidità × 100 fasce di età) sono stati riestratti dal PDF linkato qui sopra e confrontati uno per uno con la formula usata da questo calcolatore: 8.957 coincidono all'euro, 1.043 (il 10,4%) differiscono di un euro — 582 in eccesso, 461 in difetto — e nessuno differisce di più. Lo scarto non si può eliminare e il documento spiega perché a pagina 4: gli importi dell'edizione 2021 non arrotondati sono stati rivalutati del 16,2268% e «poi arrotondati a 1 euro» cella per cella, mentre qui il conto parte dal valore punto come è pubblicato in tabella. Due arrotondamenti diversi, un euro di distanza su risarcimenti che arrivano a 1,4 milioni.

Le verifiche puntuali, tutte rifatte sul PDF ufficiale e ricontrollabili da chiunque: 1 punto a 1 anno 1.742 €, 5 punti a 45 anni 8.490 €, 9 punti a 20 anni 24.824 €, 15 punti a 45 anni 49.223 €, 60 punti a 30 anni 645.288 €, 75 punti a 50 anni 783.940 €, 100 punti a 1 anno 1.436.820 €: sono esattamente le celle stampate. Un caso di scarto, per mostrarlo invece di nasconderlo: 36 punti a 45 anni, pagina 26 del documento, la tabella stampa 241.158 € e la formula dà 8.588,27 × 36 × 0,780 = 241.158,62 €. I 200 valori punto, i tetti di personalizzazione e i demoltiplicatori sono invece trascritti dal documento e coincidono tutti.

Danno biologico: come si calcola il risarcimento nel 2026

Il danno biologico è la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art. 138 c. 2 lett. a e art. 139 c. 2 del Codice delle assicurazioni private). È la voce centrale del risarcimento nei sinistri stradali, nella responsabilità sanitaria e nella responsabilità civile in genere.

Che cosa è cambiato: dal 5 marzo 2025 c'è la Tabella Unica Nazionale

Per quasi vent'anni le lesioni gravi sono state liquidate con le Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciute come parametro di riferimento nazionale dalla Cassazione (sentenza n. 12408/2011), perché il decreto attuativo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni non era mai stato emanato. Il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ha finalmente adottato la Tabella Unica Nazionale (TUN), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.

Da quella data il quadro è questo:

  • 1–9 punti (micropermanenti): art. 139 Cod. Ass. La formula è scritta nella legge e gli importi sono aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  • 10–100 punti (macropermanenti): TUN del D.P.R. 12/2025, ma solo per i sinistri successivi alla sua entrata in vigore (art. 5) e solo per la circolazione di veicoli e natanti e per la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria e delle strutture sanitarie.
  • Fuori da quel perimetro — per esempio un infortunio in ambito di responsabilità civile generica, o un sinistro stradale avvenuto prima del 5 marzo 2025 — restano di fatto le tabelle milanesi.

Le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024

La TUN non ha cancellato le tabelle milanesi: le ha affiancate in un solo settore. Per un infortunio sul lavoro, per una caduta in un luogo aperto al pubblico, per la responsabilità di una struttura privata fuori dal perimetro della legge Gelli, e per qualunque sinistro anteriore al 5 marzo 2025, il giudice continua a liquidare con le Tabelle del Tribunale di Milano. Selezionandole qui sopra il calcolatore applica l'edizione 2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, con gli importi rivalutati all'1.1.2024 (+16,2268% sull'edizione 2021).

La struttura milanese differisce da quella di legge su tre punti che cambiano il risultato:

  • La sofferenza è già dentro il valore tabellare. Dal 2009 le tabelle liquidano in modo congiunto il danno biologico/dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore. Il secondo è un incremento del primo: 25% fisso da 1 a 9 punti, progressivo per punto dal 26% al 50% fra 10 e 34 punti, 50% fisso da 35 a 100. Non è quindi una voce da aggiungere a parte.
  • L'età pesa in modo lineare. Il demoltiplicatore parte da 1,000 al primo anno di vita e cala di 0,5 punti percentuali per ogni anno, fino a 0,505 a cento anni. Nessun aggancio alle tavole di mortalità come nella Tavola 1.B della TUN.
  • Il tetto alla personalizzazione scende con la gravità. È del 50% fino a 9 punti, poi perde un punto percentuale per ogni punto di invalidità (49% a 10 punti, 26% a 33) e si ferma al 25% da 34 punti in su. Sul danno temporaneo l'aumento è autonomo e arriva al 50%.

Un giorno di inabilità temporanea assoluta vale 115,00 € nell'edizione 2024 (84,00 € di componente dinamico-relazionale più 31,00 € di sofferenza), contro i 57,64 € dell'art. 139: è la differenza che pesa di più nelle lesioni lievi con lunga convalescenza. I giorni di inabilità parziale non sono tabellati da Milano — la percentuale la certifica il C.T.U. — e si liquidano in proporzione.

La Cassazione ha riconosciuto alle tabelle milanesi il valore di parametro di riferimento nazionale con la sentenza n. 12408/2011. La stessa sentenza ricorda che, quando il fatto integra un reato doloso o presenta elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre gli importi tabellari.

Il danno da perdita del rapporto parentale: la tabella a punti

Quando il congiunto muore, i familiari hanno un danno proprio, autonomo, che non si ricava dal danno biologico della vittima e non si calcola in percentuale. Con la sentenza n. 10579/2021 la Cassazione ha stabilito che va liquidato con una tabella «basata sul sistema a punti», che consideri necessariamente l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. L'Osservatorio milanese ha risposto nel 2022 con due tabelle integrate a punti, aggiornate nell'edizione 2024 e riprodotte nel riquadro qui sopra.

Il meccanismo è una somma che parte da zero, su cinque parametri:

  • A — età di chi è morto: fino a 28 punti (20 nella tabella fratelli e nonni-nipoti);
  • B — età di chi chiede il risarcimento: stessa scala;
  • C — convivenza: 16 punti fra genitori, figli e coniugi, 8 se abitano solo nello stesso stabile; fra fratelli e nonni-nipoti 20 punti, che salgono a 25 oltre i trent'anni di convivenza e a 30 oltre i quaranta;
  • D — altri congiunti rimasti in vita nel nucleo familiare del defunto: 16 punti se non ne resta nessuno, 14 con uno, 12 con due, 9 con tre;
  • E — qualità e intensità della relazione perduta: fino a 30 punti, l'unico parametro che va allegato e provato invece che ricavato dai documenti anagrafici.

La somma si moltiplica per il valore del punto: 3911,00 € per genitori, figli, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto; 1698,00 € per fratelli e nonni-nipoti. I punti attribuibili sono volutamente più di cento — 118 e 116 — con un tetto monetario pari al massimo della vecchia «forbice»: 391.103 € e 169.831 €. Così l'importo massimo è raggiungibile in più situazioni e non in una sola. Il minimo della forbice (195.552 € e 28.301 €) non è invece un minimo garantito: la tabella a punti dice che «si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti». Lo mostra un esempio ufficiale dell'Osservatorio: la madre di 68 anni che perde il figlio di 45 anni non convivente, nella ipotesi minima, prende 48 punti — 187.728 €, cioè meno del minimo della vecchia forbice.

Ogni familiare ha una domanda sua: il calcolo va rifatto per ciascuno, cambiando l'età del superstite, la convivenza e il numero di altri congiunti in vita. E l'importo può essere ridotto «fino ad azzerarlo» in presenza di contrasti di rilevante intensità, cause fra le due persone, violenze o reati commessi dal superstite verso il defunto.

La formula delle micropermanenti (1–9 punti)

L'art. 139 impone un calcolo rigido, uguale per tutta Italia:

Danno biologico permanente = valore del primo punto × coefficiente moltiplicatore × punti di invalidità × demoltiplicatore per l'età

Il valore del primo punto è oggi di 988,45 € (D.M. 20 luglio 2026, importi in vigore da aprile 2026; il valore scritto nel testo dell'articolo, riscritto dalla legge 124/2017, è di 795,91 euro e viene rivalutato ogni anno con l'indice ISTAT). Il coefficiente dell'art. 139 c. 6 cresce più che proporzionalmente: 1,0 per 1 punto, 1,1 per 2, 1,2 per 3, 1,3 per 4, 1,5 per 5, 1,7 per 6, 1,9 per 7, 2,1 per 8, 2,3 per 9. Il demoltiplicatore riduce l'importo dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo: a 45 anni si applica quindi il coefficiente 0,825.

L'inabilità temporanea vale 57,64 € per ogni giorno di inabilità assoluta; quando l'inabilità è parziale, l'importo si riduce «in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno»: un giorno al 50% vale 28,82 €, uno al 75% 43,23 €, uno al 25% 14,41 €.

Attenzione a un punto spesso dimenticato. L'art. 139 c. 2 stabilisce che «le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo» — quest'ultimo riferito a lesioni come le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazioni — «non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». È la regola su cui le assicurazioni respingono gran parte dei colpi di frusta senza refertazione strumentale.

La formula della TUN (10–100 punti)

La struttura è la stessa, ma i coefficienti sono quelli dell'Allegato I al D.P.R. 12/2025:

  • Tavola 1.A — il moltiplicatore del punto sale da 2,75773 a 10 punti fino a 10,9472 a 100 punti. Moltiplicato per il valore del primo punto dà il valore economico del singolo punto: a 10 punti sono 2725,88 €, a 100 punti 10.820,76 €.
  • Tavola 1.B — il coefficiente di riduzione per l'età, costruito sulle tavole di mortalità ISTAT: 1,000 a 1 anno, 0,806 a 40 anni, 0,708 a 60 anni, 0,522 a 100 anni.
  • Tavola 2 — il moltiplicatore del danno morale, con tre profili (minimo, medio, massimo): dal 21%–31% del danno biologico a 10 punti fino al 50%–60% a 100 punti. Non è un extra discrezionale: è tabellato.

Il valore del primo punto della TUN non è autonomo: l'art. 2 del D.P.R. rinvia a quello dell'art. 139, quindi le tabelle si rivalutano ogni anno insieme alle micropermanenti. Le tabelle pubblicate in Gazzetta riportano i valori del 2024 (947,30 euro il primo punto); questo calcolatore applica gli stessi coefficienti al valore aggiornato di 988,45 €.

La personalizzazione: quanto può aumentare il giudice

Il valore tabellare è un punto di partenza. Il giudice può aumentarlo, ma entro tetti precisi e con motivazione:

  • Micropermanenti — fino al 20% (art. 139 c. 3), quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità». Lo stesso comma precisa che l'importo così ottenuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche: sotto i 10 punti non c'è un danno morale liquidato a parte.
  • Macropermanenti — fino al 30% (art. 138 c. 3), quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati. Non basta affermare che la vita è peggiorata: servono prove concrete di conseguenze eccezionali rispetto alla media di chi subisce quella stessa menomazione. Anche qui il comma 4 dichiara l'importo complessivo esaustivo del risarcimento conseguente alle lesioni fisiche.

Sul danno temporaneo, l'art. 3 c. 2 del D.P.R. 12/2025 prevede un incremento per danno morale «ricompreso tra il 30 e il 60 per cento» dell'importo liquidato.

Le altre voci che si sommano

  • Spese mediche documentate: visite, esami, ticket, fisioterapia, protesi, farmaci.
  • Danno patrimoniale: lucro cessante da inabilità lavorativa temporanea e danno da ridotta capacità lavorativa specifica, che si calcolano a parte sul reddito effettivo (art. 137 Cod. Ass.).
  • Spese di assistenza e di adattamento dell'abitazione o del veicolo nei casi gravi.
  • Danno da perdita del rapporto parentale per i congiunti: è una voce autonoma, non compresa nelle tabelle del danno biologico, e si calcola con la tabella a punti nel riquadro dedicato qui sopra.

Perché la percentuale di invalidità la decide il medico legale

Nessuna delle tabelle sopra serve senza il dato di partenza: la percentuale di invalidità permanente, che si accerta con criteri medico-legali (per le lesioni da 1 a 9 punti il barème è quello del D.M. 3 luglio 2003). È il punto in cui si concentra quasi sempre la trattativa con l'assicurazione, perché ogni punto in più o in meno vale migliaia di euro — e vale più che proporzionalmente, come mostra la tabella dei coefficienti qui sopra.

Questo calcolatore riproduce le tabelle e la matematica di legge, ma non sostituisce la perizia medico-legale né la valutazione di un avvocato: il risultato è una stima di riferimento su cui impostare la richiesta o verificare l'offerta dell'assicurazione.

Avvertenza legale

Lo strumento è uno schema di calcolo orientativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. Verifica sempre i termini, le aliquote e le norme applicabili al tuo caso specifico.

Come calcolare il risarcimento del danno biologico

Inserisci i dati del sinistro e della perizia medico-legale per ottenere una stima orientativa del risarcimento totale.

  1. 1

    Inserisci l'età del danneggiato

    Digita l'età anagrafica al momento del sinistro: il coefficiente età delle Tabelle di Milano è determinante e abbassa il valore-punto con l'avanzare degli anni.

  2. 2

    Indica la percentuale di invalidità permanente

    Inserisci la percentuale accertata dal medico legale (1-100%). Valori ≤9% attivano il regime micropermanenti art. 139 CdA; valori >9% applicano le Tabelle Milano 2024.

  3. 3

    Specifica i giorni di inabilità temporanea

    Inserisci i giorni di inabilità totale (ITT) e i giorni di inabilità parziale con la relativa percentuale di limitazione: il calcolatore applica 115 €/giorno con le Tabelle di Milano 2024 e 57,64 €/giorno con l'art. 139 del Codice delle assicurazioni (D.M. 20 luglio 2026).

  4. 4

    Aggiungi le spese mediche documentate

    Inserisci l'importo totale di visite, esami, fisioterapia e farmaci già sostenuti e documentati da fatture o ricevute fiscali.

  5. 5

    Leggi la stima dettagliata

    Il calcolatore mostra il totale stimato e il dettaglio delle cinque voci (danno permanente, personalizzazione, ITT, ITP, spese mediche) utile per confrontare la proposta dell'assicurazione.

Domande frequenti

Come si calcola il danno biologico permanente?
Si moltiplica il valore-punto per la percentuale di invalidità, applicando un demoltiplicatore che scende con l'età. Con le Tabelle di Milano 2024 il 15% di invalidità a 40 anni vale 4.207,08 € di punto × 15 punti × 0,805 di demoltiplicatore = 50.800 €, comprensivi della sofferenza soggettiva interiore. Per le micropermanenti (1-9%) si applica la formula dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni, con il primo punto a 988,45 € dal mese di aprile 2026 (D.M. MIMIT 20 luglio 2026).
Qual è la differenza tra micropermanente e macropermanente?
Le micropermanenti coprono invalidità dall'1% al 9% e sono regolate dall'art. 139 D.Lgs. 209/2005: il valore-punto è fissato per legge e il giudice può aumentare il risarcimento al massimo del 20%. Le macropermanenti (dal 10% al 100%) seguono dal 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 12/2025 per la circolazione e la responsabilità sanitaria, con aumento fino al 30% (art. 138 c. 3); fuori da quel perimetro restano le Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciute parametro nazionale dalla Cassazione (sentenza n. 12408/2011), dove l'aumento personalizzato va dal 50% fino a 9 punti al 25% da 34 punti in su.
Quanto vale l'inabilità temporanea totale (ITT)?
Le Tabelle di Milano 2024 liquidano 115 € al giorno (84 € di danno dinamico-relazionale più 31 € di sofferenza), quindi 30 giorni di ITT valgono 3.450 €. L'inabilità temporanea parziale (ITP) vale la stessa cifra giornaliera moltiplicata per la percentuale di limitazione: 60 giorni al 50% = 60 × 115 × 0,50 = 3.450 €. Con l'art. 139 del Codice delle assicurazioni il giorno vale invece 57,64 € (D.M. 20 luglio 2026).
L'età influisce sul risarcimento del danno biologico?
Sì, in modo significativo. Le Tabelle di Milano applicano un demoltiplicatore che parte da 1,000 nel primo anno di vita e cala di 0,5 punti percentuali per ogni anno di età: 0,950 a 11 anni, 0,805 a 40, 0,705 a 60, 0,605 a 80, 0,555 a 90 e 0,505 a 100. Non supera mai 1,000. Uno stesso 20% di invalidità vale 83.418 € a 40 anni e 73.056 € a 60, cioè il 12,4% in meno.
Il danno morale è incluso nel danno biologico?
Nelle Tabelle di Milano la sofferenza soggettiva interiore non è una voce separata: è già dentro il valore tabellare, come incremento del 25% fino a 9 punti, progressivo dal 26% al 50% fra 10 e 34 punti e fisso al 50% oltre. Nella Tabella Unica Nazionale il danno morale è invece un coefficiente a parte, con profilo minimo, medio e massimo (Tavola 2 dell'Allegato I al D.P.R. 12/2025). L'aumento personalizzato è un'altra cosa ancora e si somma: qui trovi entrambe le voci separate nel dettaglio del calcolo.