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Legale

Calcolo Pena Patteggiamento

Il calcolatore stima la pena patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: inserisci la pena base (in anni o mesi) e indica se sono applicabili le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta
Pena patteggiata

2 anni

da 3 anni, riduzione di un terzo per il rito

Pena base del reato più grave3 anni
Riduzione di un terzo per il rito (art. 444)2 anni

Patteggiamento ordinario

La pena finale non supera i due anni: si può chiedere il patteggiamento ordinario, con i benefici pieni — niente pene accessorie, niente condanna alle spese, possibile sospensione condizionale, ed estinzione del reato se nei cinque anni (due per le contravvenzioni) non se ne commette uno della stessa indole.

Patteggiamento: art. 444 c.p.p.

Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) è un rito speciale del processo penale italiano (art. 444-448 c.p.p.) in cui imputato e PM concordano una pena ridotta. La riduzione massima è di un terzo rispetto a quanto risulterebbe da giudizio ordinario.

Vantaggi

  • Riduzione 1/3 sulla pena.
  • Niente condanna alle spese processuali.
  • Niente pene accessorie e niente condanna alle spese: solo nel patteggiamento ordinario, cioè con pena finale entro i due anni.
  • Possibile sospensione condizionale della pena se non supera i due anni.
  • Estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p.) se nel termine previsto non si commette un reato della stessa indole: cinque anni quando la sentenza riguarda un delitto, due anni quando riguarda una contravvenzione. Il termine più breve per le contravvenzioni vale la metà dei casi stradali e in materia di sicurezza sul lavoro, ed è quello che si dimentica più spesso.

Le due soglie: ordinario e allargato

Il patteggiamento non ha un'unica soglia a cinque anni. Sono due riti con presupposti diversi:

  • Patteggiamento ordinario: si applica quando la pena concordata — diminuita fino a un terzo — non supera i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria. È la forma che porta con sé i benefici pieni: niente pene accessorie, niente condanna alle spese, possibilità di sospensione condizionale.
  • Patteggiamento allargato (introdotto dalla legge 12 giugno 2003 n. 134): copre la fascia da due anni e un giorno a cinque anni di pena detentiva. Ha presupposti più stretti — è escluso per i delitti indicati dall'art. 444, comma 1-bis, e per i recidivi reiterati — e non dà gli stessi benefici: restano le pene accessorie e la condanna alle spese, e non si applica l'estinzione del reato dell'art. 445, comma 2.

Scrivere «patteggiamento ordinario fino a cinque anni», come faceva questa pagina, unisce due istituti che il legislatore ha tenuto separati proprio sui benefici: oltre i due anni la pena resta concordata, ma quasi tutti i vantaggi elencati qui sopra non ci sono più.

Altri limiti

  • Esclusi alcuni reati (mafia, terrorismo, violenza sessuale, sfruttamento sessuale dei minori) e, per l'allargato, i delitti dell'art. 444 comma 1-bis.
  • Rinuncia a impugnare la sentenza (con eccezioni).

Disclaimer

Il calcolo è puramente didattico. La pena effettiva dipende da molti fattori (attenuanti specifiche, recidiva, continuazione, bilanciamento giudiziale art. 69 c.p.). Per casi reali consulta un avvocato penalista.

Lo strumento applica la riduzione massima di un terzo prevista dal rito speciale. Esempio: una pena base di 3 anni diventa 2 anni dopo il patteggiamento (–1 anno). Se si sommano le attenuanti generiche (ulteriore riduzione di 1/3 sulla pena base), la pena scende prima a 2 anni, poi a 1 anno e 4 mesi. Utile per imputati e difensori che vogliono valutare la convenienza del rito alternativo.

Avvertenza legale

Lo strumento è uno schema di calcolo orientativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. Verifica sempre i termini, le aliquote e le norme applicabili al tuo caso specifico.

Come calcolare la pena patteggiata

Stima in pochi passi la pena ridotta con il rito speciale ex art. 444 c.p.p.

  1. 1

    Inserisci la pena base

    Digita nel campo 'Pena base' il valore numerico della pena che ti aspetti dal giudizio ordinario, ad esempio 3.

  2. 2

    Scegli l'unità di misura

    Seleziona 'Anni' o 'Mesi' dal menu a tendina in base all'unità con cui è espressa la pena base del reato contestato.

  3. 3

    Attiva le attenuanti generiche se applicabili

    Spunta la casella 'Attenuanti generiche art. 62-bis' se il giudice ha già riconosciuto o potrebbe riconoscere tale riduzione sulla pena base.

  4. 4

    Leggi il risultato

    Il calcolatore mostra immediatamente la pena patteggiata e la riduzione ottenuta in anni (o mesi) e in percentuale (33,3%).

Domande frequenti

Quanto si riduce la pena con il patteggiamento?
Il patteggiamento garantisce una riduzione massima di un terzo sulla pena che risulterebbe dal giudizio ordinario. In formula: pena patteggiata = pena base × 2/3. Su una pena base di 6 anni di reclusione, la pena patteggiata sarà 4 anni (riduzione di 2 anni, pari al 33,3%).
Cosa cambia se sono riconosciute le attenuanti generiche art. 62-bis?
Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. riducono prima la pena base di 1/3, e solo sul risultato si applica l'ulteriore riduzione del patteggiamento. Con pena base 3 anni: dopo attenuanti → 2 anni, dopo patteggiamento → 1 anno e 4 mesi (arrotondato), invece di 2 anni senza attenuanti.
Fino a quanti anni di pena è possibile patteggiare?
Il patteggiamento cosiddetto 'ordinario' (art. 444 c.p.p.) è ammesso per pene fino a 5 anni di reclusione, al netto delle riduzioni. Sono esclusi i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e altri reati di particolare gravità elencati dalla legge.
Quali vantaggi porta il patteggiamento oltre alla riduzione della pena?
Con il patteggiamento non si è condannati alle spese processuali e, se la pena patteggiata non supera 2 anni, non si applicano pene accessorie e la sospensione condizionale è possibile. Se nei 5 anni successivi non si commettono altri delitti, il reato si estingue (art. 445 c.p.p.).
Il calcolo del calcolatore è definitivo?
No, è puramente indicativo. La pena effettiva dipende dal bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.), dalla recidiva, dalla continuazione ex art. 81 c.p. e dall'accordo concreto con il Pubblico Ministero. Per valutare la convenienza del rito è indispensabile consultare un avvocato penalista.

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