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Legale

Prescrizione

Lo strumento stabilisce se un credito o un diritto si è estinto per il tempo trascorso, applicando i termini del Codice Civile e delle leggi speciali alla data di decorrenza che indichi.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta

dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.)

Il giorno rispetto al quale valutare: di norma oggi.

Atti interruttivi

Una raccomandata di messa in mora, una PEC, il riconoscimento del debito o un atto giudiziario azzerano il tempo trascorso e ne fanno ripartire uno nuovo di pari durata (artt. 2943-2945 c.c.). Aggiungili in ordine: il calcolo li applica uno dopo l'altro.

Termine in corso

30 giugno 2029

Mancano 1018 giorni alla prescrizione.

Termine

10 anni

Decorrenza applicata

30 giugno 2019

Riferimento normativo

art. 2946 c.c.

Tutti i termini, con la norma che li stabilisce

Termini di prescrizione per tipo di diritto
DirittoTermineNorma
Credito ordinario (prestito, fattura, contratto)10 anniart. 2946 c.c.
Canoni di locazione e affitto5 anniart. 2948 n. 3 c.c.
Interessi e pagamenti periodici5 anniart. 2948 n. 4 c.c.
Quote e spese condominiali5 anniart. 2948 n. 4 c.c.
Diritti in materia di società5 anniart. 2949 c.c.
Spedizione e trasporto1 annoart. 2951 c.c.
Provvigione del mediatore1 annoart. 2950 c.c.
Risarcimento da fatto illecito5 anniart. 2947, comma 1, c.c.
Danni da circolazione stradale2 anniart. 2947, comma 2, c.c.
Rate di premio assicurativo1 annoart. 2952, comma 1, c.c.
Indennizzo e altri diritti da polizza2 anniart. 2952, comma 2, c.c.
Polizza vita10 anniart. 2952, comma 2, c.c.
Bolletta della luce2 anniart. 1, comma 4, L. 205/2017
Bolletta del gas2 anniart. 1, comma 4, L. 205/2017
Bolletta dell'acqua2 anniart. 1, comma 4, L. 205/2017
Bolletta di telefono e internet5 anniart. 2948 n. 4 c.c.
Compenso di avvocati, medici, professionisti3 anniart. 2956 n. 2 c.c.
Prezzo delle merci vendute da un commerciante a chi non ne fa commercio1 annoart. 2955 n. 5 c.c.
Conto di albergatori e ristoratori6 mesiart. 2954 c.c.
Diritto accertato da sentenza passata in giudicato10 anniart. 2953 c.c.

Prescrizione: quando un diritto si estingue per il tempo trascorso

La prescrizione estingue un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge (artt. 2934 e seguenti del Codice Civile). Non serve un giudice a dichiararla né un atto del debitore: il tempo lavora da solo. Serve però sapere due cose che i calcoli fatti a mente sbagliano quasi sempre: da quale giorno parte il conteggio e se nel frattempo è arrivato un atto che lo ha azzerato.

I termini principali

  • Dieci anni — prescrizione ordinaria, art. 2946 c.c.: vale per tutto ciò che non ha un termine proprio.
  • Cinque anni — art. 2948 c.c.: canoni di locazione, interessi e prestazioni periodiche, quote condominiali, indennità di fine rapporto; art. 2947, comma 1, per il risarcimento da fatto illecito.
  • Tre anni — art. 2956 n. 2 c.c. per i compensi dei professionisti; tre anni anche per il bollo auto (art. 5 D.L. 953/1982).
  • Due anni — danni da circolazione stradale (art. 2947, comma 2), indennizzi assicurativi (art. 2952, comma 2), bollette di luce, gas e acqua (art. 1, comma 4, L. 205/2017).
  • Un anno — premi di assicurazione, mediazione, spedizione e trasporto.
  • Sei mesi — conto di albergatori e ristoratori (art. 2954 c.c.).

Interruzione: il conto riparte da zero

Una raccomandata di messa in mora, una PEC, un decreto ingiuntivo notificato o anche solo il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompono la prescrizione: il tempo già trascorso non conta più e ne comincia uno nuovo di pari durata (artt. 2943 e 2945 c.c.). È il motivo per cui un credito di cinque anni può restare esigibile per venti: basta una lettera ogni quattro anni. Se l'interruzione avviene con una domanda giudiziale, la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza, e dopo il giudicato il diritto accertato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).

Il giudice non la rileva da solo

L'art. 2938 c.c. è netto: il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. Va eccepita dalla parte, e in giudizio va eccepita nei termini processuali. Se ricevi la richiesta di pagamento di un credito che ti sembra prescritto, la risposta giusta è una comunicazione scritta che eccepisce la prescrizione — non il silenzio, e soprattutto non un pagamento parziale o una promessa di pagare: sarebbe un riconoscimento del debito e farebbe ripartire tutto.

Presunzioni di pagamento: non sono prescrizioni

Gli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. — sei mesi, un anno, tre anni — non estinguono il diritto: presumono che sia stato pagato. Il creditore può superare la presunzione deferendo al debitore il giuramento (art. 2960 c.c.). Chi ha davvero pagato non rischia nulla; chi non ha pagato non può giurare il falso. È una differenza che i calcolatori generici ignorano e che in causa cambia l'esito.

Cartelle esattoriali: la definitività non allunga il termine

Molti credono che una cartella non impugnata si prescriva in dieci anni. Non è così: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno chiarito che la cartella è un atto amministrativo, non una sentenza, e non può acquistare l'efficacia del giudicato. Il termine resta quello proprio del credito: cinque anni per i tributi locali e per i contributi previdenziali, tre per il bollo auto, cinque per le sanzioni, dieci per le imposte erariali.

Multe stradali: si conta dalla violazione

L'art. 209 del Codice della Strada rinvia all'art. 28 della L. 689/1981: il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, non dalla notifica del verbale. La notifica, semmai, è uno degli atti che interrompono il termine e lo fanno ripartire.

Limiti

Il calcolatore applica i termini di legge alle date che inserisci. Non conosce gli atti interruttivi che non gli indichi, non valuta le cause di sospensione fra coniugi o verso i minori (artt. 2941-2942 c.c.), non stabilisce se un fatto integri reato e non sostituisce il parere di un avvocato sulla singola vicenda.

La differenza rispetto a una semplice tabella è che qui puoi inserire gli atti interruttivi — una raccomandata, una PEC, un decreto ingiuntivo, il riconoscimento del debito — e vedere come ognuno azzeri il tempo trascorso e faccia ripartire un nuovo periodo di pari durata (artt. 2943-2945 c.c.). Due modi dedicati trattano le cartelle esattoriali, dove la definitività non allunga il termine, e i crediti di lavoro, che decorrono dalla fine del rapporto.

Avvertenza legale

Lo strumento è uno schema di calcolo orientativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. Verifica sempre i termini, le aliquote e le norme applicabili al tuo caso specifico.

Come calcolare la prescrizione di un diritto

Inserisci il tipo di diritto e la data dell'evento per ottenere la data di scadenza e i giorni rimasti.

  1. 1

    Scegli il tipo di diritto

    Dal menu a tendina seleziona la categoria: credito ordinario, retribuzione, sinistro stradale, bolletta, multa stradale, canone di locazione, quota condominiale o altra voce.

  2. 2

    Inserisci la data dell'evento

    Nel campo data digita o scegli la data di insorgenza del diritto: la data del sinistro, dell'emissione della bolletta, della notifica del verbale, o dell'inadempimento contrattuale.

  3. 3

    Leggi il risultato

    Il calcolatore mostra la data esatta di scadenza della prescrizione, i giorni rimasti (o trascorsi), l'articolo del Codice Civile di riferimento e se il diritto è già prescritto.

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    Consulta la tabella riepilogativa

    Scorri la tabella in basso per confrontare tutti i termini previsti: da 2 anni per sinistri stradali e bollette fino a 20 anni per diritti reali e ipoteche.

Domande frequenti

Dopo quanti anni un debito va in prescrizione?
Dipende dal tipo di credito. Dieci anni è la regola generale (art. 2946 c.c.) e copre tutto ciò che non ha un termine proprio. Cinque anni per canoni di locazione, interessi, quote condominiali e ogni prestazione periodica (art. 2948 c.c.), per il risarcimento da fatto illecito e per i tributi locali. Due anni per i danni da circolazione stradale (art. 2947, comma 2), gli indennizzi assicurativi (art. 2952) e le bollette di luce, gas e acqua (L. 205/2017). Tre anni per i compensi dei professionisti e per il bollo auto. Un anno per premi assicurativi, mediazione e trasporto.
Una raccomandata di sollecito blocca la prescrizione?
Sì, e fa molto più che bloccarla: la interrompe. Una raccomandata di messa in mora, una PEC, un atto giudiziario notificato o il riconoscimento del debito da parte del debitore azzerano il tempo già trascorso e fanno partire un nuovo periodo di pari durata (artt. 2943 e 2945 c.c.). È per questo che un credito quinquennale può restare esigibile per vent'anni. Attenzione al rovescio della medaglia: rispondere a un sollecito promettendo di pagare, o versare un acconto, vale come riconoscimento del debito e riporta il conteggio a zero.
Una cartella esattoriale non impugnata si prescrive in dieci anni?
No. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno stabilito che la cartella è un atto amministrativo e non può acquistare l'efficacia del giudicato: il mancato ricorso la rende incontestabile ma non converte il termine in quello decennale dell'art. 2953 c.c. Resta il termine proprio del credito: cinque anni per tributi locali, contributi previdenziali e sanzioni, tre anni per il bollo auto, dieci per le imposte erariali. I dieci anni scattano solo dopo una sentenza di condanna passata in giudicato.