Prescrizione
Lo strumento stabilisce se un credito o un diritto si è estinto per il tempo trascorso, applicando i termini del Codice Civile e delle leggi speciali alla data di decorrenza che indichi.
Il tuo calcolo
Modifica i dati e confrontadal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.)
Il giorno rispetto al quale valutare: di norma oggi.
Atti interruttivi
Una raccomandata di messa in mora, una PEC, il riconoscimento del debito o un atto giudiziario azzerano il tempo trascorso e ne fanno ripartire uno nuovo di pari durata (artt. 2943-2945 c.c.). Aggiungili in ordine: il calcolo li applica uno dopo l'altro.
Termine in corso
30 giugno 2029
Mancano 1018 giorni alla prescrizione.
Termine
10 anni
Decorrenza applicata
30 giugno 2019
Riferimento normativo
art. 2946 c.c.
Tutti i termini, con la norma che li stabilisce
| Diritto | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Credito ordinario (prestito, fattura, contratto) | 10 anni | art. 2946 c.c. |
| Canoni di locazione e affitto | 5 anni | art. 2948 n. 3 c.c. |
| Interessi e pagamenti periodici | 5 anni | art. 2948 n. 4 c.c. |
| Quote e spese condominiali | 5 anni | art. 2948 n. 4 c.c. |
| Diritti in materia di società | 5 anni | art. 2949 c.c. |
| Spedizione e trasporto | 1 anno | art. 2951 c.c. |
| Provvigione del mediatore | 1 anno | art. 2950 c.c. |
| Risarcimento da fatto illecito | 5 anni | art. 2947, comma 1, c.c. |
| Danni da circolazione stradale | 2 anni | art. 2947, comma 2, c.c. |
| Rate di premio assicurativo | 1 anno | art. 2952, comma 1, c.c. |
| Indennizzo e altri diritti da polizza | 2 anni | art. 2952, comma 2, c.c. |
| Polizza vita | 10 anni | art. 2952, comma 2, c.c. |
| Bolletta della luce | 2 anni | art. 1, comma 4, L. 205/2017 |
| Bolletta del gas | 2 anni | art. 1, comma 4, L. 205/2017 |
| Bolletta dell'acqua | 2 anni | art. 1, comma 4, L. 205/2017 |
| Bolletta di telefono e internet | 5 anni | art. 2948 n. 4 c.c. |
| Compenso di avvocati, medici, professionisti | 3 anni | art. 2956 n. 2 c.c. |
| Prezzo delle merci vendute da un commerciante a chi non ne fa commercio | 1 anno | art. 2955 n. 5 c.c. |
| Conto di albergatori e ristoratori | 6 mesi | art. 2954 c.c. |
| Diritto accertato da sentenza passata in giudicato | 10 anni | art. 2953 c.c. |
Prescrizione: quando un diritto si estingue per il tempo trascorso
La prescrizione estingue un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge (artt. 2934 e seguenti del Codice Civile). Non serve un giudice a dichiararla né un atto del debitore: il tempo lavora da solo. Serve però sapere due cose che i calcoli fatti a mente sbagliano quasi sempre: da quale giorno parte il conteggio e se nel frattempo è arrivato un atto che lo ha azzerato.
I termini principali
- Dieci anni — prescrizione ordinaria, art. 2946 c.c.: vale per tutto ciò che non ha un termine proprio.
- Cinque anni — art. 2948 c.c.: canoni di locazione, interessi e prestazioni periodiche, quote condominiali, indennità di fine rapporto; art. 2947, comma 1, per il risarcimento da fatto illecito.
- Tre anni — art. 2956 n. 2 c.c. per i compensi dei professionisti; tre anni anche per il bollo auto (art. 5 D.L. 953/1982).
- Due anni — danni da circolazione stradale (art. 2947, comma 2), indennizzi assicurativi (art. 2952, comma 2), bollette di luce, gas e acqua (art. 1, comma 4, L. 205/2017).
- Un anno — premi di assicurazione, mediazione, spedizione e trasporto.
- Sei mesi — conto di albergatori e ristoratori (art. 2954 c.c.).
Interruzione: il conto riparte da zero
Una raccomandata di messa in mora, una PEC, un decreto ingiuntivo notificato o anche solo il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompono la prescrizione: il tempo già trascorso non conta più e ne comincia uno nuovo di pari durata (artt. 2943 e 2945 c.c.). È il motivo per cui un credito di cinque anni può restare esigibile per venti: basta una lettera ogni quattro anni. Se l'interruzione avviene con una domanda giudiziale, la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza, e dopo il giudicato il diritto accertato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).
Il giudice non la rileva da solo
L'art. 2938 c.c. è netto: il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. Va eccepita dalla parte, e in giudizio va eccepita nei termini processuali. Se ricevi la richiesta di pagamento di un credito che ti sembra prescritto, la risposta giusta è una comunicazione scritta che eccepisce la prescrizione — non il silenzio, e soprattutto non un pagamento parziale o una promessa di pagare: sarebbe un riconoscimento del debito e farebbe ripartire tutto.
Presunzioni di pagamento: non sono prescrizioni
Gli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. — sei mesi, un anno, tre anni — non estinguono il diritto: presumono che sia stato pagato. Il creditore può superare la presunzione deferendo al debitore il giuramento (art. 2960 c.c.). Chi ha davvero pagato non rischia nulla; chi non ha pagato non può giurare il falso. È una differenza che i calcolatori generici ignorano e che in causa cambia l'esito.
Cartelle esattoriali: la definitività non allunga il termine
Molti credono che una cartella non impugnata si prescriva in dieci anni. Non è così: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno chiarito che la cartella è un atto amministrativo, non una sentenza, e non può acquistare l'efficacia del giudicato. Il termine resta quello proprio del credito: cinque anni per i tributi locali e per i contributi previdenziali, tre per il bollo auto, cinque per le sanzioni, dieci per le imposte erariali.
Multe stradali: si conta dalla violazione
L'art. 209 del Codice della Strada rinvia all'art. 28 della L. 689/1981: il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, non dalla notifica del verbale. La notifica, semmai, è uno degli atti che interrompono il termine e lo fanno ripartire.
Limiti
Il calcolatore applica i termini di legge alle date che inserisci. Non conosce gli atti interruttivi che non gli indichi, non valuta le cause di sospensione fra coniugi o verso i minori (artt. 2941-2942 c.c.), non stabilisce se un fatto integri reato e non sostituisce il parere di un avvocato sulla singola vicenda.
La differenza rispetto a una semplice tabella è che qui puoi inserire gli atti interruttivi — una raccomandata, una PEC, un decreto ingiuntivo, il riconoscimento del debito — e vedere come ognuno azzeri il tempo trascorso e faccia ripartire un nuovo periodo di pari durata (artt. 2943-2945 c.c.). Due modi dedicati trattano le cartelle esattoriali, dove la definitività non allunga il termine, e i crediti di lavoro, che decorrono dalla fine del rapporto.
Come si calcola se un credito è prescritto?
Servono tre elementi: il termine previsto per quel tipo di credito, il giorno da cui decorre e gli eventuali atti interruttivi. Il termine va dai sei mesi del conto dell'albergatore ai dieci anni della prescrizione ordinaria, passando per i cinque anni delle prestazioni periodiche e i due anni dei sinistri stradali. La decorrenza è il punto in cui si sbaglia di più: una multa si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione e non dalla notifica del verbale (art. 209 C.d.S.), il bollo auto matura al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento dovuto, gli stipendi arretrati decorrono dalla fine del rapporto di lavoro. Infine ogni atto interruttivo — raccomandata, PEC, decreto ingiuntivo, riconoscimento del debito — azzera il conteggio e ne fa ripartire uno nuovo di pari durata. Il giudice, va ricordato, non rileva la prescrizione d'ufficio: va eccepita (art. 2938 c.c.).
Avvertenza legale
Lo strumento è uno schema di calcolo orientativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. Verifica sempre i termini, le aliquote e le norme applicabili al tuo caso specifico.
Come calcolare la prescrizione di un diritto
Inserisci il tipo di diritto e la data dell'evento per ottenere la data di scadenza e i giorni rimasti.
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Scegli il tipo di diritto
Dal menu a tendina seleziona la categoria: credito ordinario, retribuzione, sinistro stradale, bolletta, multa stradale, canone di locazione, quota condominiale o altra voce.
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Nel campo data digita o scegli la data di insorgenza del diritto: la data del sinistro, dell'emissione della bolletta, della notifica del verbale, o dell'inadempimento contrattuale.
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Leggi il risultato
Il calcolatore mostra la data esatta di scadenza della prescrizione, i giorni rimasti (o trascorsi), l'articolo del Codice Civile di riferimento e se il diritto è già prescritto.
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Consulta la tabella riepilogativa
Scorri la tabella in basso per confrontare tutti i termini previsti: da 2 anni per sinistri stradali e bollette fino a 20 anni per diritti reali e ipoteche.