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Legale

Quote

Il calcolatore divide un'eredità secondo il Codice Civile e distingue i due casi che vengono quasi sempre confusi: le quote di legittima, cioè la parte che un testamento non può togliere a coniuge, figli e ascendenti…

Il tuo calcolo

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Al netto dei debiti. Se ci sono donazioni fatte in vita, usa il terzo modo.

Figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi hanno gli stessi diritti.

In presenza di figli gli ascendenti non sono legittimari.

Quota di legittima

375.000 €

3/4 del patrimonio (75%)

Quota disponibile

125.000 €

1/4 del patrimonio (25%)

Quote di legittima per ciascun legittimario
LegittimarioQuotaImportoA testaImposta
Coniuge1/4125.000,00 €125.000,00 €esente
Figli (2)1/2250.000,00 €125.000,00 €esente
Disponibile1/4125.000,00 €a sceltasecondo il beneficiario

Riferimento: art. 542, comma 2, c.c.

L'imposta si calcola sulla quota di ciascun beneficiario e la franchigia è personale: 1.000.000 € per il coniuge e per ogni parente in linea retta, 100.000 € per fratelli e sorelle (art. 7 D.Lgs. 346/1990). Un patrimonio da 1.500.000 € diviso fra due figli e il coniuge non paga nulla, perché nessuna quota supera il milione.

Al coniuge spetta anche la casa

Oltre alla quota, l'art. 540 c.c. riserva al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Il valore di questi diritti grava sulla quota disponibile e, in quanto diritti di godimento vitalizi, si calcola con i coefficienti dell'usufrutto in base all'età del coniuge: è la ragione per cui la casa familiare non entra mai davvero nella divisione finché il coniuge è in vita.

Quote ereditarie: legittima, disponibile e quote di legge

Nel diritto italiano una parte dell'eredità è sottratta alla volontà del testatore. I legittimari — coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti (art. 536 c.c.) — hanno diritto a una quota di riserva che nessun testamento può togliere loro. Ciò che resta è la quota disponibile, di cui si può disporre liberamente a favore di chiunque, anche di un estraneo.

Le quote di legittima

  • Solo coniuge: riserva 1/2, disponibile 1/2 (art. 540 c.c.).
  • Un solo figlio: riserva 1/2, disponibile 1/2 (art. 537, comma 1).
  • Due o più figli: riserva 2/3 in parti uguali, disponibile 1/3 (art. 537, comma 2).
  • Coniuge e un figlio: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, disponibile 1/3 (art. 542, comma 1).
  • Coniuge e due o più figli: 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli, disponibile 1/4 (art. 542, comma 2).
  • Coniuge e ascendenti, senza figli: 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti, disponibile 1/4 (art. 544).
  • Solo ascendenti: riserva 1/3, disponibile 2/3 (art. 538).

Senza testamento le quote sono altre

È l'equivoco più comune. Se non c'è testamento non si applicano le quote di legittima ma quelle della successione legittima (artt. 565 e seguenti), che sono più ampie perché non devono lasciare spazio a una quota disponibile. Un coniuge con due figli prende 1/3 per legge, mentre la sua legittima sarebbe 1/4; con un solo figlio prende metà dell'eredità (art. 581 c.c.). Se non ci sono figli, il coniuge concorre con genitori e fratelli prendendo 2/3 (art. 582); se non c'è nessun altro, prende tutto (art. 583).

Le donazioni contano, anche quelle di trent'anni fa

Per sapere se una legittima è stata rispettata non basta guardare al patrimonio lasciato. L'art. 556 c.c. impone di formare una massa con i beni esistenti alla morte, detrarre i debiti e riunire fittiziamente le donazioni fatte in vita: la quota si calcola su quel totale. Una casa donata anni prima a un figlio rientra nel conto e riduce, di fatto, quello che quel figlio può ancora pretendere. È il motivo per cui le donazioni in famiglia vanno pensate come anticipi sull'eredità, non come regali separati.

Il diritto di abitazione del coniuge

Al coniuge superstite spettano, oltre alla quota, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.). Sono diritti vitalizi che gravano sulla disponibile e si valutano con i coefficienti dell'usufrutto in base all'età: nella pratica rendono difficile vendere o dividere la casa familiare finché il coniuge è in vita.

Che cosa succede se la legittima è lesa

Il legittimario pretermesso o leso non è automaticamente erede: deve agire in riduzione (artt. 553 e seguenti c.c.). Si riducono prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo nel tempo. Chi ha accettato l'eredità deve averlo fatto con beneficio d'inventario per poter agire contro i donatari (art. 564 c.c.). È una materia in cui il conto aritmetico è solo il primo passo: la valutazione dei beni donati, le collazioni e i patti di famiglia richiedono un notaio o un avvocato.

Sull'imposta di successione

L'imposta si applica sulla quota di ciascun beneficiario, non sul patrimonio nel suo insieme, e la franchigia è personale: 1.000.000 € per il coniuge e per ciascun parente in linea retta, 100.000 € per fratelli e sorelle, 1.500.000 € per il beneficiario con disabilità grave. È la ragione per cui un'eredità familiare di dimensioni normali, divisa fra più eredi in linea retta, non paga quasi mai imposta di successione.

Limiti

Lo strumento applica le frazioni di legge a un valore che indichi tu. Non tratta la rappresentazione dei discendenti di un figlio premorto, i legati, la collazione fra coeredi, il patto di famiglia, le successioni con elementi di estraneità né la disciplina delle imposte sugli immobili caduti in successione.

Il calcolatore divide un'eredità secondo il Codice Civile e distingue i due casi che vengono quasi sempre confusi: le quote di legittima, cioè la parte che un testamento non può togliere a coniuge, figli e ascendenti (artt. 536 e seguenti), e le quote della successione legittima, che si applicano quando il testamento non c'è e sono più ampie. Le quote sono frazioni esatte — 1/3, 1/4, 2/3 — e la somma torna al centesimo. Un terzo modo ricostruisce la massa dell'art. 556 c.c., sommando alle sostanze lasciate le donazioni fatte in vita, per capire se la legittima di qualcuno è stata lesa.

Avvertenza legale

Lo strumento è uno schema di calcolo orientativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. Verifica sempre i termini, le aliquote e le norme applicabili al tuo caso specifico.

Come calcolare le quote ereditarie con questo strumento

Inserisci il patrimonio e lo scenario familiare per ottenere in pochi secondi la ripartizione tra legittima, quota disponibile e imposta di successione.

  1. 1

    Inserisci il patrimonio ereditario

    Nel campo "Patrimonio Ereditario (EUR)" digita il valore complessivo dell'asse ereditario, ad esempio 500000 per 500.000 €.

  2. 2

    Scegli lo scenario successorio

    Dal menu a tendina seleziona la situazione familiare: solo coniuge, coniuge + 1 figlio, coniuge + 2+ figli, solo figli, coniuge + genitori, solo genitori, oppure nessun legittimario.

  3. 3

    Leggi la ripartizione delle quote

    Il risultato mostra la quota di legittima totale e quella disponibile in euro, con il dettaglio della percentuale spettante a ciascun legittimario.

  4. 4

    Verifica l'imposta di successione stimata

    Nella sezione dedicata trovi l'aliquota applicabile (4% per coniuge/figli, 8% per estranei) e la franchigia (1.000.000 € per figli e coniuge), con il calcolo dell'imposta dovuta sull'eccedenza.

Domande frequenti

Quanto spetta al coniuge e ai figli?
Dipende da una cosa sola: se c'è un testamento. Con il testamento valgono le quote di legittima: con un figlio, 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio, con 1/3 liberamente disponibile; con due o più figli, 1/4 al coniuge e 1/2 ai figli in parti uguali, disponibile 1/4 (art. 542 c.c.). Senza testamento valgono le quote della successione legittima, più generose: metà ciascuno con un solo figlio, 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli quando i figli sono due o più (art. 581 c.c.). Su 500.000 € il coniuge passa da 125.000 € a 166.666,67 € a seconda che il testamento ci sia o no.
Le donazioni fatte in vita contano nel calcolo della legittima?
Sì, ed è il punto che fa perdere più cause. L'art. 556 c.c. impone di formare una massa con i beni esistenti alla morte, detrarre i debiti e riunire fittiziamente le donazioni: la quota di riserva si calcola su quel totale, non sul solo patrimonio residuo. Esempio: 300.000 € di beni, 20.000 € di debiti e 200.000 € donati in vita fanno una massa di 480.000 €; con coniuge e due figli la riserva dei figli è 1/2, cioè 120.000 € a testa, non 70.000 €. Chi ha ricevuto meno può agire in riduzione (artt. 553 e seguenti c.c.).
Il coniuge superstite può restare nella casa di famiglia?
Sì. Oltre alla sua quota, l'art. 540, comma 2, c.c. gli riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Sono diritti vitalizi, si valutano con i coefficienti dell'usufrutto in base all'età del coniuge e gravano sulla quota disponibile. In pratica rendono la casa familiare indivisibile e invendibile senza il consenso del coniuge finché è in vita, qualunque sia la quota degli altri eredi.