Termini Processuali
Calcola la scadenza dei termini processuali civili e penali tenendo conto della sospensione feriale (1-31 agosto) e dei giorni liberi, secondo il codice di procedura.
Il tuo calcolo
Modifica i dati e confrontaDalla data di decorrenza in avanti: impugnazioni, opposizioni, costituzione dell’attore.
Nei termini liberi non si contano né il dies a quo né il dies ad quem: fra i due estremi devono intercorrere giorni interi (art. 163-bis c.p.c., «termini liberi non minori di…»). Nel termine continuo si esclude solo il giorno iniziale.
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Termini processuali e regola applicabile
| Termine | Norma | Durata | Verso | Tipo | Sosp. feriale |
|---|---|---|---|---|---|
| Note di precisazione delle conclusioni | Art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. | 60 giorni | a ritroso | continuo | sì |
| Comparsa conclusionale | Art. 189 co. 1 n. 2 c.p.c. | 30 giorni | a ritroso | continuo | sì |
| Memoria di replica | Art. 189 co. 1 n. 3 c.p.c. | 15 giorni | a ritroso | continuo | sì |
| Appello civile — termine breve | Art. 325 co. 1 c.p.c. | 30 giorni | in avanti | continuo | sì |
| Ricorso per cassazione — termine breve | Art. 325 co. 2 c.p.c. | 60 giorni | in avanti | continuo | sì |
| Termine lungo di impugnazione — 6 mesi | Art. 327 co. 1 c.p.c. | 6 mesi | in avanti | continuo | sì |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | Art. 641 co. 1 c.p.c. | 40 giorni | in avanti | continuo | sì |
| Costituzione dell’attore | Art. 165 co. 1 c.p.c. | 10 giorni | in avanti | continuo | sì |
Quando la sospensione feriale non si applica
| Ambito | Casi esclusi | Norma |
|---|---|---|
| Civile | Cause e procedimenti dell'art. 92 ord. giud.: alimenti, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti, nonché le cause dichiarate urgenti dal giudice. | Art. 3 L. 742/1969 Art. 92 R.D. 12/1941 |
| Lavoro e previdenza | Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie (il rinvio dell'art. 3 agli artt. 429 e 459 c.p.c. si legge oggi come rinvio agli artt. 409 e 442 c.p.c.). Rileva la natura della causa, non il rito con cui è trattata. | Art. 3 L. 742/1969 |
| Amministrativo | Procedimento cautelare: «La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare». Nel giudizio ordinario la sospensione va invece dal 1° al 31 agosto. | Art. 54 co. 2-3 c.p.a. |
| Penale | La sospensione si applica anche ai termini penali, ma non opera per gli imputati in stato di custodia cautelare che, personalmente o tramite il difensore, vi rinuncino; non opera inoltre per i termini delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata e quando il giudice dichiara l'urgenza. | Artt. 1 e 2 L. 742/1969 |
L'elenco dei casi esclusi ha carattere eccezionale e tassativo: non è estensibile per analogia ad altre tipologie di controversia.
Calcolo Termini Processuali: Scadenze, Sospensione Feriale e Art. 155 CPC
Il calcolo dei termini processuali è tra le attività più delicate della professione forense. Un errore di un solo giorno può significare la decadenza di un diritto o l'inammissibilità di un ricorso. Questo strumento applica le regole degli artt. 155-156 del Codice di Procedura Civile e la L. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini, e mostra passo per passo la traccia delle regole applicate: dies a quo escluso, giorni contati, sospensione feriale attraversata con le date esatte, scadenza teorica, proroga (o anticipazione, nei termini a ritroso) e scadenza finale.
Il principio "Dies a quo non computatur"
L'art. 155, comma 1, c.p.c. stabilisce che il giorno iniziale (dies a quo) non si conta: «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali». Se un provvedimento viene notificato il 10 marzo e il termine è di 30 giorni, il conteggio parte dall'11 marzo e il trentesimo giorno è il 9 aprile.
Termine continuo e termine libero: la differenza che cambia la data
Nel termine continuo (detto anche "a decorrenza") si esclude solo il giorno iniziale: è la regola generale dei termini di impugnazione e di costituzione. Nel termine libero non si contano né il dies a quo né il dies ad quem: fra i due estremi devono intercorrere giorni interi. Il caso tipico è l'art. 163-bis c.p.c., che impone «termini liberi non minori di centoventi giorni» tra la notificazione della citazione e l'udienza: se notifichi il 1° settembre, il 120° giorno libero non basta, serve che tra le due date corrano 120 giorni pieni. Nel calcolatore la scelta è esplicita, perché la differenza è sempre di un giorno e quel giorno è spesso decisivo.
Termini a ritroso: la proroga si rovescia
Metà dei termini che un avvocato calcola non guarda avanti ma indietro: la comparsa di costituzione del convenuto va depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza (art. 166 c.p.c., testo introdotto dalla riforma Cartabia per i giudizi introdotti dal 28 febbraio 2023; il testo previgente diceva venti giorni), le memorie integrative rispettivamente quaranta, venti e dieci giorni prima (art. 171-ter c.p.c.).
Nei termini a ritroso la regola dell'art. 155 commi 4-5 non si applica nella sua formulazione letterale: la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo non slitta in avanti, ma è anticipata al primo giorno precedente non festivo. Il motivo è funzionale: il termine a ritroso serve a garantire alla controparte un intervallo minimo di difesa, e prorogarlo in avanti lo eroderebbe. La Cassazione ha ribadito il principio con l'ordinanza n. 21992 del 26 giugno 2026, in continuità con l'orientamento consolidato: nel caso deciso, il termine di dieci giorni prima dell'udienza del 19 gennaio 2021 scadeva sabato 9 gennaio e andava anticipato a venerdì 8 gennaio. Il calcolatore applica automaticamente l'anticipazione quando selezioni la modalità "a ritroso".
La sospensione feriale (1°–31 agosto)
L'art. 1 della L. 742/1969, nel testo vigente dopo il D.L. 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali sia sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprenda dalla fine del periodo di sospensione. Lo stesso articolo aggiunge una regola spesso dimenticata: «Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Una sentenza notificata il 12 agosto, quindi, non fa decorrere nulla fino al 31 agosto.
Per i termini a giorni la sospensione si traduce nel non conteggiare i giorni di agosto; per i termini a mesi e ad anni si traduce in uno slittamento della scadenza pari ai giorni di sospensione attraversati (tipicamente 31). Il termine lungo di sei mesi contro una sentenza pubblicata il 10 marzo scade quindi l'11 ottobre e non il 10 settembre. Il calcolatore mostra sempre quali giorni sono stati sospesi e con quali date, e la controprova di quanto sarebbe scaduto senza sospensione.
Quando la sospensione feriale non opera
L'art. 3 della L. 742/1969 esclude dalla sospensione le cause e i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941): alimenti, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti, oltre alle cause per le quali il giudice dichiara l'urgenza. Sono escluse anche le controversie individuali di lavoro e quelle di previdenza e assistenza obbligatorie, per effetto del rinvio dell'art. 3 agli artt. 429 e 459 c.p.c. (oggi artt. 409 e 442): rileva la natura della causa, non il rito con cui viene trattata.
Nel processo amministrativo la sospensione è disciplinata dall'art. 54 comma 2 c.p.a. («I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno») e il comma 3 la esclude espressamente per il procedimento cautelare. In materia penale la sospensione si applica, ma l'art. 2 della L. 742/1969 la esclude per i procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare che vi rinuncino (personalmente o tramite il difensore), per i termini delle indagini preliminari nei procedimenti di criminalità organizzata e nei casi in cui il giudice dichiari l'urgenza. L'elenco è tassativo e non estensibile per analogia.
Giorni festivi nazionali
Sono giorni festivi a tutti gli effetti civili: 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo (data variabile), 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. Dal 2026 si aggiunge il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, reintrodotta come solennità civile dalla L. 8 ottobre 2025 n. 151. È inoltre festivo, nel solo comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, il giorno del santo patrono: il calcolatore non lo conosce e va verificato manualmente.
Attenzione a non confondere i piani: i festivi intermedi si contano nel termine (art. 155 co. 3). Rileva solo il giorno di scadenza, che se festivo — o di sabato, per gli atti da compiere fuori udienza — è prorogato al primo giorno seguente non festivo (art. 155 co. 4-5). Il comma 6 precisa che il sabato resta a ogni effetto lavorativo per le udienze e per l'attività giudiziaria.
Termini più ricorrenti nel processo civile
- Termini a comparire: termini liberi non minori di 120 giorni se la notificazione avviene in Italia, 150 se all'estero (art. 163-bis co. 1 c.p.c., testo vigente dal 28 febbraio 2023; prima erano 90 e 120).
- Costituzione dell'attore: 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (art. 165 co. 1 c.p.c.); con più convenuti, dall'ultima notificazione.
- Costituzione del convenuto: almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione (art. 166 c.p.c.); 20 giorni nei giudizi introdotti fino al 28 febbraio 2023.
- Memorie integrative: 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza (art. 171-ter nn. 1, 2 e 3 c.p.c.). Hanno sostituito le tre memorie del previgente art. 183 comma 6 c.p.c. (30, 30 e 20 giorni dopo l'udienza).
- Appello: 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 co. 1 c.p.c.); in difetto di notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 co. 1).
- Ricorso per cassazione: 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 co. 2 c.p.c.); in difetto, lo stesso termine lungo di 6 mesi.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni dalla notificazione del decreto (art. 641 co. 1 c.p.c.), salvo il diverso termine che il giudice può fissare per giusti motivi e che è scritto nel decreto stesso.
- Reclamo cautelare: 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (art. 669-terdecies co. 1 c.p.c.), senza sospensione feriale.
Termini nel processo amministrativo
- Ricorso al TAR (azione di annullamento): termine di decadenza di 60 giorni (art. 29 c.p.a., D.Lgs. 104/2010).
- Appello al Consiglio di Stato: 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza (art. 92 co. 1 c.p.a.).
- Termine lungo amministrativo: 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza per appello, revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. e ricorso per cassazione (art. 92 co. 3 c.p.a.).
- Sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto (art. 54 co. 2 c.p.a.), inapplicabile al procedimento cautelare (co. 3).
Termini di impugnazione nel processo penale
L'art. 585 comma 1 c.p.p. fissa tre termini a seconda di come è stata depositata la motivazione: 15 giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio; 30 giorni nel caso previsto dall'art. 544 comma 2 (motivazione depositata entro quindici giorni dalla pronuncia); 45 giorni nel caso previsto dall'art. 544 comma 3 (termine più lungo, non superiore a novanta giorni, indicato dal giudice nel dispositivo). Il dies a quo è determinato dal comma 2 dello stesso articolo. Non esiste quindi un unico "termine per l'appello penale": va prima verificato quale ipotesi ricorre.
Notificazioni telematiche e termini PCT
Con il Processo Civile Telematico le notifiche via PEC seguono regole specifiche: la notifica si perfeziona per il notificante con l'invio e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis L. 53/1994). L'orario di deposito può essere decisivo anche quando la data di scadenza non cambia: verificare sempre la disciplina vigente sul momento di perfezionamento del deposito telematico e la giurisprudenza più recente, in particolare le pronunce delle Sezioni Unite.
Come usare il calcolatore
- Scegli il preset del termine che ti serve: porta con sé durata, unità, direzione, tipo di termine e applicabilità della sospensione feriale, e mostra l'articolo con il testo che fissa il termine.
- Inserisci la data di riferimento: la decorrenza nei termini in avanti, la data dell'udienza nei termini a ritroso.
- Controlla la traccia delle regole applicate: è lì che si vede se il termine ha attraversato agosto, se è stato prorogato o anticipato, e di quanti giorni.
- Copia o stampa il risultato con la traccia: resta agli atti del fascicolo la motivazione del calcolo, non solo la data.
Limiti dello strumento
Il calcolatore offre una stima orientativa basata sulle regole generali e sulle festività nazionali. Non sostituisce la consulenza di un avvocato: i termini processuali variano per tipologia di procedimento, materia, rito e legislazione sopravvenuta, non conosce le festività patronali locali né i provvedimenti di sospensione straordinaria, e la disciplina dei termini nel processo tributario è in fase di transizione verso il testo unico della giustizia tributaria. Per atti con conseguenze decadenziali rivolgersi sempre a un legale e verificare il testo di legge applicabile alla data dell'atto.
Come si calcola la scadenza di un termine processuale civile?
Si parte dal giorno successivo alla decorrenza (dies a quo non computatur, art. 155 c. 1 CPC), si contano i soli giorni feriali escludendo sabati, domeniche, undici festività nazionali e — se attivata — la sospensione agostana (L. 742/1969), e se la data risultante cade di sabato o festivo si proroga al primo giorno feriale successivo (art. 155 c. 5 CPC). In modalità calendario semplice, il principio si legge così: notifica il 10 marzo, termine 30 giorni — il conteggio parte dall'11 marzo e la scadenza cade il 9 aprile; in modalità processuale (giorni feriali), i weekend e le festività nel periodo vengono saltati, spostando la scadenza più avanti.
Avvertenza legale
Lo strumento è uno schema di calcolo orientativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. Verifica sempre i termini, le aliquote e le norme applicabili al tuo caso specifico.
Come calcolare la scadenza di un termine processuale
Inserisci la data di decorrenza, la durata e l'unità di misura per ottenere la scadenza esatta con le regole CPC.
- 1
Inserisci la data di decorrenza
Nel campo «Data di Decorrenza» seleziona la data dalla quale parte il termine (ad esempio la data di notifica dell'atto). Il giorno stesso non verrà contato (dies a quo non computatur).
- 2
Imposta durata e unità
Digita il numero di giorni, mesi o anni del termine nel campo «Durata Termine» e scegli l'unità — Giorni, Mesi o Anni — con i pulsanti accanto.
- 3
Attiva le opzioni processuali (solo per giorni)
Se il termine è processuale, lascia spuntata «Escludi sabati, domeniche e festività nazionali» (art. 155 CPC) e, se applicabile, «Sospensione feriale (1–31 agosto)» (L. 742/1969).
- 4
Leggi la scadenza calcolata
Il riquadro mostra la data di scadenza per esteso, già prorogata al primo giorno feriale utile se cade di sabato o festivo, e il numero di giorni di calendario intercorsi dalla decorrenza.
Domande frequenti
Cos'è il principio «dies a quo non computatur» e come si applica?
Quando si applica la sospensione feriale dei termini processuali?
Se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, quando scade effettivamente?
Quali sono i termini più importanti nel processo civile italiano?
La sospensione feriale vale anche per i termini penali e amministrativi?
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