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Auto e Trasporti

Bollo Auto

Calcola il bollo auto annuo in base a kW (potenza), classe Euro e regione di residenza.

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Calcolo bollo auto: come funziona

Il bollo auto (formalmente tassa automobilistica regionale) è un'imposta dovuta annualmente da chi è proprietario di un veicolo iscritto al PRA al 31 dicembre dell'anno precedente. Il gettito è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che deliberano ciascuna le proprie tariffe: non esiste un importo valido per tutta Italia. Le Regioni amministrate dallo Stato (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) applicano la tariffa che qui viene usata come riferimento nazionale.

Come si calcola

L'importo dipende da tre elementi:

  • Potenza del motore in kilowatt (kW), presa dalla carta di circolazione e usata senza decimali. La tariffa è a scaglioni: i primi 100 kW pagano la tariffa base, ogni kW eccedente paga la tariffa maggiorata.
  • Classe ambientale Euro: ogni classe ha la propria coppia di tariffe. Sul riferimento nazionale un Euro 4/5/6 paga 2,58 €/kW fino a 100 kW e 3,87 € per ogni kW oltre; un Euro 3 paga 2,70 e 4,05; un Euro 2 2,80 e 4,20; un Euro 1 2,90 e 4,35; un Euro 0 3,00 e 4,50.
  • Regione di residenza: le differenze sono tutt'altro che marginali. Un Euro 6 paga 2,58 €/kW in Lombardia, Sicilia, Puglia, Umbria, Basilicata e Valle d'Aosta, 2,71 in Toscana, 2,84 in Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Liguria, 3,12 in Abruzzo e Campania; le Province autonome scendono a 1,96 €/kW per gli Euro 6 (Trento e Bolzano).

L'importo della tassa non può comunque essere inferiore al minimo fissato dal tariffario (17,20 € a Bolzano, 19,11 € sul riferimento nazionale, 20,00 € in Lombardia, 21,02 € nel Lazio, 23,12 € in Abruzzo, Campania e Toscana).

Dalla targa al calcolo: cosa serve davvero

Molti strumenti promettono il «calcolo dalla targa». Quello che fanno è interrogare l'archivio del PRA, e quell'archivio è accessibile solo all'ACI e alle Regioni: un calcolatore indipendente non può leggerlo, e questa pagina non finge il contrario. La targa, però, non è un dato del calcolo: servono la potenza in kW e la classe ambientale, ed entrambe sono stampate sul documento di circolazione — la potenza netta massima al codice P.2 della carta europea (dir. 1999/37/CE), la classe alla voce V.9, che sui libretti di vecchio tipo sta in basso nel riquadro 2. Spesso la classe non è scritta «Euro 6» ma come riferimento alla direttiva comunitaria: la tabella di corrispondenza è pubblicata dalle Regioni insieme al tariffario.

Se il libretto non ce l'hai sottomano, l'unico canale che parte davvero dalla targa è il servizio Calcolo Bollo dell'ACI: chiede targa e tipo di veicolo e restituisce l'importo esatto. Poi, con kW e classe Euro alla mano, questa pagina aggiunge quello che quel servizio non fa: la proiezione sugli anni successivi, il confronto fra Regioni, il calendario delle scadenze e il conto del ravvedimento se il termine è già passato.

Bollo moto e motoveicoli: un tariffario diverso

Per i motocicli oltre 50 cc il calcolo non c'entra nulla con quello delle auto: gli scaglioni «fino a 100 kW / oltre 100 kW» non esistono. Il tariffario prevede una tassa fissa fino a 11 kW e, sopra quella soglia, un importo base più una tariffa per kW. Sul riferimento nazionale la tassa fissa è 26,00 € per gli Euro 0, 23,00 € per gli Euro 1, 21,00 € per gli Euro 2 e 19,11 € per gli Euro 3 e successivi — e sì, i motocicli hanno una riga sola per Euro 3, 4, 5 e 6, a differenza delle auto. Le tariffe per kW sono rispettivamente 1,70, 1,30, 1,00 e 0,88 €.

La tariffa aggiuntiva si applica a tutti i kW del veicolo, non solo a quelli eccedenti gli 11: lo scrivono per esteso i due tariffari che non si limitano alla formula ellittica «per ogni kW» — quello della Regione Liguria («Tariffa Aggiuntiva da applicare su tutti i kW») e quello della Regione Lombardia («€ 19,11 + (€ 0,88 × KW totali)»). Una moto Euro 5 da 35 kW in Puglia paga quindi 19,11 + (0,88 × 35) = 49,91 €.

Cambiano anche le regole accessorie. I motoveicoli non pagano mai il superbollo: l'art. 23 c. 21 del D.L. 98/2011 istituisce l'addizionale erariale «per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose», e i motoveicoli sono un'altra categoria del codice della strada. La riduzione a un quarto per l'alimentazione a gas e per le elettriche fuori dal quinquennio riguarda anch'essa le sole autovetture e gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (art. 17 c. 5 L. 449/1997): i tariffari sono espliciti — «per i motocicli ed i ciclomotori la tassa è dovuta per intero». L'esenzione quinquennale delle elettriche, invece, vale anche per loro: l'art. 20 del T.U. 39/1953 nomina «gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote». Infine il primo bollo di una moto nuova segue sempre il canale corto, qualunque sia la potenza: decorre dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi, fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Restano fuori da questo calcolatore i ciclomotori (fino a 50 cc) e i quadricicli leggeri, che pagano una tassa fissa stabilita da ciascuna amministrazione, e i motocarri, che si tassano in base alla portata.

Quando si paga il bollo auto

La regola generale è una sola: il pagamento va eseguito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Un bollo scaduto a marzo si paga entro il 30 aprile, e la nuova annualità copre dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno dopo. Se l'ultimo giorno utile cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo, senza sanzioni né interessi.

Per i veicoli nuovi di fabbrica vale l'art. 2 del D.M. 18 novembre 1998 n. 462: il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese di immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare senza sanzioni entro il mese successivo, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione, che va pagato per intero. Il primo periodo non dura 12 mesi: per le autovetture oltre 35 kW la tassa è dovuta dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi, fino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre; per le autovetture fino a 35 kW e per i motoveicoli il periodo è superiore a 6 mesi, fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Da lì in poi la scadenza resta fissa per tutta la vita del veicolo.

Si paga online sul portale ACI o sull'app IO, con pagoPA, presso gli uffici postali, i tabaccai abilitati, le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto.

Bollo pagato in ritardo: sanzioni e ravvedimento operoso

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso, tardivo o insufficiente pagamento è pari al 25% della tassa non versata (era il 30% fino al 31 agosto 2024). Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in funzione dei giorni di ritardo:

  • entro 15 giorni: 0,08% per ogni giorno di ritardo;
  • dal 16° al 30° giorno: 1,25%;
  • dal 31° al 90° giorno: 1,39%;
  • dal 91° giorno a un anno: 3,13%;
  • oltre un anno: 3,57%.

Alla sanzione ridotta si sommano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente in ciascun periodo: 1,60% dal 1° gennaio 2026 (D.M. MEF del 10 dicembre 2025), 2% nel 2025, 2,50% nel 2024, 5% nel 2023. Su un ritardo che attraversa più anni applicare un tasso unico è sbagliato: il calcolatore segmenta il periodo. Tassa, sanzione e interessi vanno versati contestualmente, altrimenti il ravvedimento non si perfeziona. Il debito si prescrive in 3 anni dalla scadenza (art. 5 D.L. 953/1982). Per gli altri tributi c'è il calcolatore del ravvedimento operoso.

Veicoli elettrici e ibridi: sconti a termine, non per sempre

I veicoli a trazione esclusivamente elettrica sono esenti dalla tassa automobilistica per cinque anni dalla data della prima immatricolazione (art. 20 T.U. n. 39/1953) — non a tempo indeterminato. Dal sesto anno in poi la tassa torna dovuta, ridotta a un quarto dell'importo ordinario (art. 17 c. 5 lett. b L. 449/1997). Diverse Regioni prorogano l'esenzione oltre il quinquennio o la rendono permanente, ma è una scelta regionale: va verificata sul sito della propria Regione. La stessa riduzione a un quarto vale per le autovetture e gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente a GPL o a gas metano (art. 17 c. 5 lett. a). Quel comma non nomina l'idrogeno: un'auto a idrogeno non ha diritto al quarto di tassa, i tariffari la tassano alla tariffa per kW riservata alle alimentazioni alternative e il vantaggio arriva semmai dalle esenzioni a termine deliberate dalle singole amministrazioni. Sono scritte nei tariffari 2026: a Bolzano «gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati dal 2025 e alimentazione esclusiva a idrogeno oppure elettrica sono esentati per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione»; a Trento «gli autoveicoli immatricolati dal 2022 con potenza fino 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati per 60 mesi»; in Sicilia i veicoli nuovi immatricolati dal 2026 al 2028 con alimentazione esclusiva a idrogeno sono esenti per i primi cinque anni (l.r. 1/2026, art. 6 c. 2); in Lombardia l'esenzione è permanente. Tutte dipendono dall'anno di immatricolazione, che questo modulo non chiede: selezionando «Idrogeno» ottieni l'importo pieno, l'esenzione a termine va verificata sul tariffario della tua amministrazione.

Due amministrazioni fanno del tutto per conto loro, e il calcolatore le segue. In Lombardia i veicoli elettrici, a idrogeno e quelli con alimentazione esclusiva a gas sono esenti senza limiti di tempo (l.r. 10/2003): non c'è il ritorno al quarto di tassa dopo cinque anni. A Bolzano le auto elettriche, a metano, a GPL e a idrogeno — esclusive o bifuel — non partono dalla tariffa ordinaria della loro classe Euro ma da una tariffa provinciale propria, 1,99 €/kW per le classi da Euro 0 a Euro 5 e 1,96 €/kW per la Euro 6, piatta su tutti i kW. Su quella tariffa il tariffario provinciale applica poi le riduzioni che elenca nella sezione «Altre esenzioni o riduzioni»: 75% per le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo alimentati esclusivamente a GPL o a metano e 75% per le autovetture elettriche negli anni successivi al quinquennio di esenzione. Ridurre del 75% significa pagarne il 25%: resta quindi un quarto, come nel resto d'Italia, ma calcolato su una tariffa più bassa. Un impianto bifuel benzina/gas, che nell'elenco delle riduzioni non compare, paga invece la tariffa provinciale piena — nel modulo si sceglie con la voce «Bifuel benzina/gas (doppia alimentazione)», ed è la differenza fra 199,00 € e 209,00 € su un Euro 5 da 100 kW. Lo stesso tariffario aggiunge poi un'esenzione a termine che qui non è calcolata perché dipende dall'anno di immatricolazione: 60 mesi per gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati dal 2025 con alimentazione esclusiva a idrogeno o elettrica, e per gli altri veicoli ecosostenibili fino a 185 kW un'esenzione scalata sulla CO2 (60 mesi fino a 30 g/km, 36 fino a 60, 24 fino a 95, 12 fino a 115).

Per le auto ibride la legge nazionale non prevede alcuno sconto: le agevolazioni esistono solo a livello regionale e sono quasi sempre a termine. Il Piemonte, per esempio, riduce del 50% per i primi cinque anni la tassa dei nuovi ibridi benzina/elettrico di categoria M1 e N1 fino a 100 kW immatricolati dal 1° gennaio 2025. Il calcolatore mostra quindi l'importo pieno: lo sconto eventuale dipende dalla Regione e dall'anno di immatricolazione.

Esenzione per disabilità

Il bollo non è dovuto per il veicolo destinato alla mobilità di una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992, di chi ha grave handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, di non vedenti e sordi, di invalidi pluriamputati e di chi ha ridotte o impedite capacità motorie permanenti. L'esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dall'interessato, ed è riconosciuta anche a chi ha la persona con disabilità fiscalmente a carico. I limiti del veicolo sono 2.000 cm³ per benzina e ibrido, 2.800 cm³ per diesel e ibrido, 150 kW per l'elettrico. La domanda si presenta all'ufficio tributi della Regione (o all'ACI, dove convenzionato) e, una volta accolta, non va rinnovata ogni anno: vale finché durano i requisiti. Alcune Regioni fissano parametri propri — la Lombardia, per le richieste dal 2025, usa un unico limite di 185 kW qualunque sia l'alimentazione.

Superbollo: l'addizionale erariale

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW (≈ 251 CV) è dovuta un'addizionale erariale, comunemente chiamata superbollo: 20 € per ogni kW eccedente i 185. La platea e l'importo stanno nell'art. 23 c. 21 del D.L. 98/2011, portato a «euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt» dall'art. 16 c. 1 del D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011). L'importo del superbollo si riduce con l'età del veicolo:

  • −40% dopo 5 anni dalla costruzione (12 €/kW);
  • −70% dopo 10 anni (6 €/kW);
  • −85% dopo 15 anni (3 €/kW);
  • Esenzione dopo 20 anni.

I periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione, che si presume coincidente con l'immatricolazione salvo prova contraria. Un punto che quasi nessuno spiega: secondo la circolare 49/E dell'8 novembre 2011 dell'Agenzia delle Entrate, l'addizionale non è dovuta quando il veicolo è esente dalla tassa automobilistica (elettrica nel quinquennio, veicolo storico, esenzione per disabilità), mentre le riduzioni della tassa — il quarto del GPL, il quarto dell'elettrica dal sesto anno, il 50% degli storici ventennali — non si estendono all'addizionale, che resta intera. Il superbollo si versa con F24 Elide, codice tributo 3364 (3365 per la sanzione, 3366 per gli interessi), negli stessi termini del bollo. C'è un calcolatore dedicato al superbollo.

Veicoli storici

Gli autoveicoli e i motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dalla costruzione sono esenti dalla tassa automobilistica (art. 63 c. 1 L. 342/2000); sono esclusi dall'esenzione i veicoli a uso professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, taxi e comunque quelli intestati a partite IVA). L'esenzione è automatica: non richiede l'iscrizione a un registro storico. Se il veicolo è posto in circolazione su strade e aree pubbliche resta dovuta una tassa di circolazione forfettaria annua di 25,82 € per gli autoveicoli e 10,33 € per i motoveicoli (art. 63 c. 4 della stessa legge); molte Regioni però deliberano importi propri, e il calcolatore usa quello della Regione scelta: 31,24 € (auto) e 12,50 € (moto) in Abruzzo e Campania, 30,00 € e 20,00 € in Puglia e Lombardia, 29,82 € e 11,93 € in Toscana, 28,40 € e 11,36 € in Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.

Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione tra 20 e 29 anni la tassa è ridotta del 50% (art. 1 c. 1048 L. 145/2018), a condizione di possedere il certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI, FMI o dagli altri registri riconosciuti e — condizione che fa cadere molte richieste — che il riconoscimento sia annotato sulla carta di circolazione. Il beneficio decade al compimento del 30° anno, quando subentra l'esenzione piena.

Da dove vengono queste tariffe

Ogni tabella usata qui è letta su un documento ufficiale dell'amministrazione che riscuote il tributo, e il link alla fonte compare sotto il risultato e accanto a ogni riga del confronto fra Regioni. I tariffari 2026 curati dall'ACI per le amministrazioni convenzionate coprono Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria e Valle d'Aosta. Per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, amministrate dallo Stato, vale il tariffario pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, che è anche il riferimento nazionale. Veneto e Liguria gestiscono la riscossione in proprio e pubblicano le loro tabelle sui portali regionali del bollo.

Restano fuori Piemonte, Calabria, Marche e Molise: gestiscono il tributo per conto loro e, al momento in cui questa pagina è stata aggiornata, non espongono la tabella delle tariffe in un documento consultabile — l'importo si ottiene solo interrogando il loro portale, spesso previa autenticazione. Per queste quattro il calcolatore applica la tariffa nazionale di riferimento e lo dichiara apertamente sotto il risultato: dato che le Regioni a gestione autonoma arrivano fino al 21% sopra quel riferimento, l'importo reale può essere più alto. Non le trovi nemmeno nella classifica del confronto, perché metterci un numero non verificato significherebbe inventarlo.

Aggiornato con tariffe 2026, superbollo e riduzioni storiche.

Domande frequenti

Da cosa dipende il bollo auto?
Da kW (potenza motore), classe Euro (0-6) e regione di residenza. I primi 100 kW pagano 2,58 €/kW (3,87 €/kW oltre, escluse riduzioni regionali). Le ibride hanno sconti, le elettriche sono esenti per i primi 5 anni.
Cos'è il superbollo?
L'addizionale erariale di 20 €/kW per i kW eccedenti i 185, ridotta del 40% dopo 5 anni, 70% dopo 10, 85% dopo 15 ed eliminata dopo 20. Si paga su sportivi e supercar.
Come pagare il bollo auto?
Tramite app IO, PagoPA, banca online, ricevitorie ACI, tabaccai e poste. Scadenza: ultimo giorno del mese di immatricolazione + 1 mese di tolleranza.

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