Irpef
Calcola l'IRPEF lorda dovuta in base agli scaglioni 2026: 23% fino 28.000 €, 33% fino 50.000 €, 43% oltre.
Il tuo calcolo
Modifica i dati e confrontaCon Lordo (RAL) il calcolatore sottrae prima i contributi previdenziali e mostra il passaggio. Con Reddito imponibile parte direttamente dalla base su cui si applicano gli scaglioni.
Seconde case e altri fabbricati non locati (quadro B del 730)
Serve solo per i fabbricati non affittati, abitativi e non (box, magazzini, negozi: le regole cambiano, e il calcolatore le distingue). Su quelli locati l’IRPEF si calcola sul canone (ridotto del 5%) oppure con la cedolare secca: sono un calcolo diverso e questo strumento non li tratta. L’abitazione principale non va inserita: se è di lusso (A/1, A/8, A/9) l’IMU sostituisce l’IRPEF, altrimenti la deduzione dell’art. 10, c. 3-bis, TUIR annulla esattamente la sua rendita. In entrambi i casi l’effetto sull’IRPEF è zero.
Nessun fabbricato inserito. Attenzione: nella maggior parte dei casi una seconda casa sfitta non aumenta l’IRPEF, perché dal 2012 l’IMU sostituisce l’imposta sui redditi fondiari dei beni non locati. Aggiungila comunque per vedere se rientri nell’eccezione dello «stesso Comune».
Su 365. L’art. 13 TUIR ragguaglia la detrazione ai giorni di rapporto.
Art. 10 TUIR: previdenza complementare, contributi colf, assegno all’ex coniuge. Si sottraggono dall’imponibile.
Spesa sostenuta, non la detrazione: interessi mutuo, spese sanitarie oltre franchigia, istruzione. Il 19% viene sottratto dall’imposta.
Familiari a carico (art. 12 TUIR)
Nessuna detrazione IRPEF: dal 2022 sono coperti dall’Assegno Unico Universale.
Genitori e nonni conviventi: 750 € ciascuno.
È a carico chi ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € (elevato a 4.000 € per i figli fino a 24 anni) — art. 12, c. 2, TUIR.
Addizionali locali
Non trovi il tuo comune? Cercalo nella banca dati ufficiale del Dipartimento delle Finanze e inserisci l’aliquota a mano.
Addizionale regionale IRPEF 2026: aliquote per regione
Aliquote pubblicate dal MEF – Dipartimento delle Finanze. Dove la regione ha deliberato più aliquote, queste seguono gli scaglioni IRPEF e si applicano per scaglioni, salvo le eccezioni indicate in nota.
| Regione | fino 15.000 | 15–28.000 | 28–50.000 | oltre 50.000 |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,67% | 1,67% | 2,87% | 3,33% |
| Basilicata | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Provincia autonoma di Bolzano | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,73% |
| Calabria | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% |
| Campania | 1,73% | 2,96% | 3,20% | 3,33% |
| Emilia-Romagna | 1,33% | 1,93% | 2,78% | 3,33% |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,70% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Lazio | 1,73% | 3,33% | 3,33% | 3,33% |
| Liguria | 1,23% | 1,23% | 3,18% | 3,23% |
| Lombardia | 1,23% | 1,58% | 1,72% | 1,73% |
| Marche | 1,23% | 1,53% | 1,70% | 1,73% |
| Molise | 2,03% | 2,23% | 3,63% | 3,63% |
| Piemonte | 1,62% | 2,68% | 3,31% | 3,33% |
| Puglia | 1,33% | 2,13% | 3,23% | 3,33% |
| Sardegna | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Sicilia | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Toscana | 1,42% | 1,43% | 3,32% | 3,33% |
| Provincia autonoma di Trento | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,73% |
| Umbria | 1,73% | 3,02% | 3,12% | 3,33% |
| Valle d’Aosta | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Veneto | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
Eccezioni al calcolo per scaglioni, secondo le disposizioni particolari pubblicate dal MEF: Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta applicano un’unica aliquota sull’intero imponibile (con esenzione fino a 15.000 €); il Lazio applica l’1,73% sull’intero imponibile fino a 28.000 €; l’Umbria disapplica le maggiorazioni fino a 28.000 € (1,23%); Trento riconosce una deduzione di 30.000 € che azzera l’addizionale fino a quella soglia; Bolzano concede una detrazione di 430,50 € fino a 90.000 €. Il calcolatore applica tutte queste regole. Restano invece escluse le detrazioni regionali legate alla composizione familiare, segnalate regione per regione.
Addizionale comunale IRPEF: i comuni più grandi
Ultima delibera pubblicata sul portale del Dipartimento delle Finanze. Se il comune non ha deliberato per l’anno in corso, resta in vigore l’aliquota dell’anno precedente.
| Comune | Aliquota | Soglia di esenzione | Anno |
|---|---|---|---|
| Roma | 0,90% (unica) | 14.000,00 € | 2025 |
| Milano | 0,80% (unica) | 23.000,00 € | 2025 |
| Napoli | 1,00% (unica) | 12.000,00 € | 2025 |
| Torino | 0,80% / 0,80% / 1,10% / 1,20% | 11.790,00 € | 2025 |
| Palermo | 1,03% (unica) | — | 2026 |
| Genova | 1,00% / 1,10% / 1,20% | 14.000,00 € | 2025 |
| Bologna | 0,80% (unica) | 15.000,00 € | 2025 |
| Firenze | 0,20% (unica) | 25.000,00 € | 2025 |
| Bari | 0,80% (unica) | 15.000,00 € | 2025 |
| Catania | 0,80% (unica) | 7500,00 € | 2025 |
| Verona | 0,80% (unica) | 12.000,00 € | 2025 |
| Venezia | 0,80% (unica) | 10.000,00 € | 2025 |
| Messina | 0,80% (unica) | — | 2025 |
| Padova | 0,78% / 0,79% / 0,80% | 15.000,00 € | 2026 |
| Trieste | 0,80% (unica) | 12.500,00 € | 2025 |
| Brescia | 0,80% (unica) | 13.000,00 € | 2025 |
| Parma | 0,80% (unica) | 12.000,00 € | 2025 |
| Prato | 0,50% (unica) | — | 2026 |
| Taranto | 0,80% (unica) | — | 2026 |
| Reggio Calabria | 0,80% (unica) | — | 2025 |
Come si calcola l’IRPEF nel 2026: scaglioni, detrazioni e addizionali
L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è l’imposta principale a carico delle persone fisiche residenti in Italia. Si applica al reddito complessivo prodotto nell’anno d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre) ed è un’imposta progressiva per scaglioni: ogni aliquota colpisce soltanto la porzione di reddito che ricade nella propria fascia.
I tre scaglioni in vigore dal 2026
- Fino a 28.000 € — aliquota del 23%.
- Da 28.001 € a 50.000 € — aliquota del 33%, ridotta dal 35% dall’art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).
- Oltre 50.000 € — aliquota del 43%.
Il taglio di due punti vale al massimo 440 € l’anno (2% di 22.000 €) e il beneficio pieno si raggiunge da 50.000 € di imponibile in su. Sotto i 28.000 € non cambia nulla. Il confronto 2025/2026 nel calcolatore isola esattamente questo effetto.
Dalla RAL al reddito imponibile
Chi guarda la busta paga parte dalla RAL, non dall’imponibile fiscale. Per un lavoratore dipendente i contributi previdenziali obbligatori non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera a, TUIR): si sottraggono dalla RAL prima di qualunque calcolo. Per un lavoratore autonomo, invece, i contributi sono oneri deducibili (art. 10, comma 1, lettera e, TUIR): riducono l’imponibile ma non il reddito complessivo, che resta la base su cui si misurano le detrazioni. Il calcolatore applica la distinzione automaticamente.
Le detrazioni per tipologia di reddito e i giorni lavorati
L’art. 13 del TUIR prevede una detrazione decrescente, rapportata al periodo di lavoro nell’anno: chi ha lavorato 200 giorni ne ottiene 200/365. È il motivo per cui due persone con la stessa RAL possono pagare imposte diverse.
- Lavoro dipendente — 1.955 € fino a 15.000 € di reddito complessivo (con un minimo effettivo di 690 €, elevato a 1.380 € per i contratti a tempo determinato); poi 1.910 € + 1.190 × (28.000 − reddito)/13.000 fino a 28.000 €; infine 1.910 × (50.000 − reddito)/22.000 fino a 50.000 €. Fra 25.000 e 35.000 € si aggiunge un’ulteriore detrazione di 65 € che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, spetta per intero e non si ragguaglia ai giorni.
- Pensione — 1.955 € fino a 8.500 € (minimo 713 €); 700 € + 1.255 × (28.000 − reddito)/19.500 fino a 28.000 €; 700 × (50.000 − reddito)/22.000 fino a 50.000 €. Fra 25.000 e 29.000 € si aggiungono 50 €.
- Lavoro autonomo e redditi assimilati — 1.265 € fino a 5.500 €; 500 € + 765 × (28.000 − reddito)/22.500 fino a 28.000 €; 500 × (50.000 − reddito)/22.000 fino a 50.000 €, più 50 € fra 11.000 e 17.000 €. Questa detrazione non si ragguaglia al periodo di attività. Chi applica il regime forfettario non calcola l’IRPEF: paga un’imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi cinque anni).
Familiari a carico: cosa è cambiato
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli sotto i 21 anni sono state soppresse e sostituite dall’Assegno Unico e Universale (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230). Restano quindi:
- Figli da 21 a 29 anni (e figli dai 30 anni con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992): 950 € per figlio, moltiplicati per (95.000 − reddito complessivo)/95.000. Con più figli il valore di 95.000 € aumenta di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo. La detrazione si ripartisce al 50% fra i genitori non separati, salvo accordo per attribuirla interamente a chi ha il reddito più alto.
- Coniuge non legalmente separato: 800 € meno 110 × (reddito/15.000) fino a 15.000 €; 690 € fissi fra 15.001 e 40.000 €; 690 × (80.000 − reddito)/40.000 fra 40.001 e 80.000 €; nulla oltre. Fra 29.000 e 35.200 € si aggiungono i correttivi da 10 a 30 € previsti dalla lettera b).
- Ascendenti conviventi (genitori, nonni): 750 € ciascuno, per la parte corrispondente a (80.000 − reddito complessivo)/80.000. Dal 2025 la lettera d) dell’art. 12 riguarda soltanto gli ascendenti conviventi, non più genericamente gli «altri familiari».
In tutti i casi il familiare si considera a carico se possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 €, elevato a 4.000 € per i figli fino a 24 anni.
Oneri deducibili e oneri detraibili: non sono la stessa cosa
Gli oneri deducibili (art. 10 TUIR) si sottraggono dal reddito prima di calcolare l’imposta: valgono quindi quanto la propria aliquota marginale. Gli oneri detraibili al 19% (art. 15 TUIR) si sottraggono invece dall’imposta già calcolata: 1.000 € di spesa danno sempre 190 € di sconto, qualunque sia il reddito. Per i redditi complessivi oltre 75.000 € l’art. 16-ter TUIR limita l’ammontare complessivo degli oneri detraibili a un importo base (14.000 € fino a 100.000 € di reddito, 8.000 € oltre) moltiplicato per un coefficiente legato al numero di figli a carico: 0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due, 1 con più di due o con almeno un figlio con disabilità. Dal 2026, per i redditi complessivi oltre 200.000 €, la detrazione relativa agli oneri al 19% (escluse le spese sanitarie) è ulteriormente ridotta di 440 € (art. 16-ter, comma 5-bis, introdotto dalla L. 199/2025).
Seconde case: quando la rendita catastale entra nell’IRPEF, e quando no
È la voce su cui quasi tutti i calcolatori sbagliano, e nella direzione peggiore: far pagare imposte che non sono dovute. Dal 2012 l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali «dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati» (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Se possiedi una casa sfitta e ci paghi l’IMU, il suo reddito catastale non concorre al reddito complessivo: va dichiarato nel quadro B del 730, ma non produce IRPEF.
L’eccezione è una sola, ed è quella che il calcolatore ti chiede di verificare. Il terzo periodo dell’art. 9, comma 9, dello stesso decreto — aggiunto dall’art. 1, comma 717, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 — dispone che «il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».
Tre precisazioni che cambiano il risultato:
- L’abitazione principale di riferimento deve essere posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale, non presa in affitto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E del 21 maggio 2014 (§ 1.2), richiamando la nozione dell’art. 10, comma 3-bis, del TUIR: chi vive in una casa in locazione e ne possiede una vuota nello stesso Comune resta nella sostituzione piena IMU-IRPEF, e non dichiara nulla al 50%.
- Entrambe le regole parlano di abitazioni: l’art. 41 del TUIR di «unità immobiliari ad uso di abitazione», il terzo periodo dell’art. 9, comma 9, di «immobili ad uso abitativo». Per un box, un magazzino, un negozio o un ufficio sfitto non vale né l’aumento di un terzo né il 50% dello stesso Comune: resta la sostituzione piena dell’art. 8, comma 1, e la rendita entra nel reddito complessivo soltanto se l’IMU non è dovuta — e allora per intero. Per questo il calcolatore chiede, riga per riga, il tipo di immobile.
- L’aumento di un terzo non c’entra con il Comune. Lo prevede l’art. 41 del TUIR per le abitazioni «utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie [...] o comunque tenute a propria disposizione», ovunque si trovino. Non si applica invece, fra gli altri casi, alle unità prive di allacciamento a luce, acqua e gas e di fatto non utilizzate (serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), alla casa lasciata da chi dimora temporaneamente all’estero e all’abitazione principale conservata nonostante un trasferimento temporaneo in un altro Comune.
Il conto, quindi, si fa in quattro passaggi: rendita di visura → +5% di rivalutazione (art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662) → ragguaglio ai giorni e alla quota di possesso (colonne 3 e 4 del quadro B) → +1/3 se l’immobile è tenuto a disposizione → infine 0%, 50% o 100% a seconda del rapporto con l’IMU. Esempio: rendita 700 €, posseduta tutto l’anno al 100%, seconda casa a disposizione nello stesso Comune dell’abitazione di proprietà. 700 × 1,05 = 735; 735 × 4/3 = 980; 980 × 50% = 490 € che si aggiungono al reddito complessivo. Nello stesso caso, ma con la casa al mare in un altro Comune, l’aggiunta è zero.
Il 100% resta possibile in un caso: se sul fabbricato l’IMU non è dovuta (esenzione totale o imposta non dovuta per l’anno), la sostituzione non scatta e il reddito è tassato per intero anche senza locazione — è il codice 1 della colonna «Casi particolari IMU» del quadro B. Sopra a tutto vale un avvertimento pratico: la rendita è un reddito figurativo. Fa crescere l’imposta, l’aliquota effettiva e le addizionali, e fa arretrare le detrazioni per lavoro e familiari (che gli artt. 12 e 13 del TUIR misurano sul reddito complessivo, dal quale escludono la sola abitazione principale). Ma non entra in busta paga: per questo il «netto annuo» del calcolatore parte dal solo reddito monetario, e sparisce del tutto quando un reddito monetario non c’è.
C’è infine una regola pensata proprio per chi ha soltanto immobili: se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati, art. 25 del TUIR) di importo complessivo non superiore a 500 €, l’imposta non è dovuta. Lo prevede l’art. 11, comma 2-bis, del TUIR, inserito dall’art. 1, comma 13, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non è una franchigia: a 500,01 € l’IRPEF si calcola sull’intero importo, non sull’eccedenza. Il calcolatore la applica da sé quando non inserisci redditi da lavoro o da pensione.
Restano fuori due cose, e volutamente. La casa in cui abiti non va inserita: se è di categoria A/1, A/8 o A/9 l’IMU è dovuta e sostituisce l’IRPEF, quindi la sua rendita non concorre affatto; in tutti gli altri casi il reddito concorre, ma la deduzione dell’art. 10, comma 3-bis, del TUIR lo annulla esattamente. Il risultato sull’IRPEF è zero in entrambe le situazioni. E i fabbricati affittati: lì la base non è la rendita ma il canone, ridotto forfetariamente del 5% in tassazione ordinaria — del 25% a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano, del 35% per gli immobili di interesse storico o artistico (art. 37, comma 4-bis, del TUIR) — e poi di un ulteriore 30% per i canoni concordati nei comuni ad alta tensione abitativa (art. 8, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431). In alternativa si opta per la cedolare secca: aliquota del 21% sul canone annuo (art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), ridotta al 10% per i contratti a canone concordato negli stessi comuni — misura resa permanente dall’art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato quel comma. È un calcolo diverso, con regole proprie, e questo strumento non lo fa: per quello serve il quadro B compilato per intero.
Addizionale regionale e comunale: dove si vive conta
Sulla stessa base imponibile IRPEF si applicano due imposte locali. L’addizionale regionale ha un’aliquota di base dell’1,23%, che ogni regione può maggiorare: nel 2026 si va dallo 0,70% del Friuli-Venezia Giulia sui redditi bassi al 3,63% del Molise. L’addizionale comunale non può superare lo 0,8% (0,9% per Roma Capitale, salvo deroghe di legge). Entrambe si versano alla regione e al comune di domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce — non a quello in cui ci si trasferisce a giugno.
Due dettagli che cambiano il conto e che quasi nessun calcolatore mostra:
- Le addizionali sono dovute solo se l’IRPEF risulta dovuta al netto delle detrazioni. Chi resta nella no-tax area non paga nulla nemmeno a livello locale.
- La soglia di esenzione comunale non è una franchigia: se il reddito supera il limite fissato dal comune, l’aliquota si applica sull’intero imponibile, non solo sull’eccedenza. A Milano, ad esempio, superare 23.000 € di imponibile fa scattare lo 0,8% su tutto.
Aliquota marginale e aliquota effettiva
L’aliquota marginale di scaglione è quella nominale applicata all’ultimo euro (23%, 33% o 43%). L’aliquota marginale effettiva è ciò che davvero perdi su un aumento: somma allo scaglione le addizionali locali e il fatto che le detrazioni per lavoro e per familiari si riducono al crescere del reddito. Fra 15.000 e 28.000 € di reddito, per esempio, ogni 100 € in più fanno perdere 9,15 € di detrazione da lavoro dipendente: il prelievo reale supera abbondantemente il 23% nominale. L’aliquota effettiva media è invece il rapporto fra imposte totali e reddito complessivo, e resta sempre più bassa di quella marginale.
Che cosa questo calcolatore non include
Per non darti un numero falsamente preciso, restano fuori: il trattamento integrativo e le somme integrative per i redditi bassi introdotte dalla L. 207/2024, i bonus e crediti d’imposta, le detrazioni per spese diverse dal 19% (ristrutturazioni, canoni di locazione, previdenza), le detrazioni regionali legate alla composizione familiare (indicate in nota per ogni regione), il contributo aggiuntivo INPS dell’1% sulle retribuzioni oltre la prima fascia pensionabile e il massimale contributivo. Fra i redditi, restano fuori i fabbricati locati e la cedolare secca, i terreni (dominicale e agrario) e i redditi di capitale e diversi: dei redditi fondiari il calcolatore tratta soltanto i fabbricati non locati. Per il calcolo definitivo fanno fede il modello 730 o Redditi PF, un CAF o un commercialista.
Fonti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16-ter, 36, 37, 41 e 51.
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 1, e art. 9, comma 9 — sostituzione IMU/IRPEF sui redditi fondiari dei beni non locati; il terzo periodo del comma 9 (tassazione al 50% nello stesso comune dell’abitazione principale) è stato aggiunto dall’art. 1, comma 717, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 718).
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 48 — rivalutazione del 5% delle rendite catastali urbane.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 11, comma 2-bis — inserito dall’art. 1, comma 13, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: «se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8, comma 1 — ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile per i canoni concordati nei comuni ad alta tensione abitativa (art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551); D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 2 — cedolare secca al 21%, ridotta al 10% sui canoni concordati a regime dall’art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, § 1.2 — nozione di abitazione principale rilevante per la tassazione al 50% degli immobili non locati nello stesso comune.
- Agenzia delle Entrate, istruzioni per la compilazione del modello 730/2026, quadro B — codici di utilizzo, «Casi particolari IMU», ragguaglio ai giorni e alla quota di possesso.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (bilancio 2026), art. 1, commi 3 e 4 — G.U. n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42.
- INPS, circolare n. 23 del 24 gennaio 2007, punto 1.1 — aliquota contributiva IVS a carico del lavoratore dipendente: «la contribuzione pensionistica si attesterà nella misura del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore», cioè l’8,89% raggiunto nel 2002 più i 0,30 punti disposti dall’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. È il valore predefinito del campo «aliquota contributi», modificabile perché cambia con qualifica, settore e cassa.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 — ragguaglio delle detrazioni ai giorni e ulteriori detrazioni di fascia.
- MEF – Dipartimento delle Finanze, aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF e aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF.
- MEF – Dipartimento delle Finanze, disciplina dell’addizionale regionale (art. 50 D.Lgs. 446/1997, art. 6 D.Lgs. 68/2011) e disciplina dell’addizionale comunale (art. 1 D.Lgs. 360/1998).
Detrazioni standard e modulari.
Quali sono gli scaglioni IRPEF 2026?
| Fino a 28.000 € | 23% |
| Da 28.001 a 50.000 € | 33% |
| Oltre 50.000 € | 43% |
Avvertenza
Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.
Fonti e metodo
Stima dell'IRPEF 2026 secondo le voci e le detrazioni selezionabili nella pagina, con indicazione delle componenti escluse dal calcolo.
Limiti di utilizzo.L'imposta simulata dipende dalla completezza dei redditi e delle detrazioni inseriti. Non equivale alla liquidazione di un modello 730 o Redditi PF; le addizionali vanno verificate per anno e domicilio fiscale.
Riferimenti per il metodo
- Gazzetta Ufficiale — Legge 30 dicembre 2025, n. 199, con note
Articolo 1, commi 3 e 4: modifica delle aliquote IRPEF dal 2026 e riduzione di determinate detrazioni per redditi elevati.
- Gazzetta Ufficiale — Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Articolo 1: detrazioni e misure per i redditi da lavoro dipendente introdotte dal 2025, con condizioni di applicazione.
- Dipartimento delle Finanze — addizionale regionale IRPEF
Banca dati delle aliquote regionali: controllare anno d'imposta, territorio ed eventuali esenzioni.
- Dipartimento delle Finanze — addizionale comunale IRPEF
Banca dati delle aliquote comunali e delle soglie di esenzione, da verificare per il proprio domicilio fiscale.
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Domande frequenti
Quali sono gli scaglioni IRPEF 2026?
Come si calcola l'IRPEF?
Esistono detrazioni IRPEF automatiche?
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