Interessi Legali
Calcola gli interessi legali su una somma di denaro tra due date applicando i tassi ufficiali fissati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia (art. 1284 del Codice Civile).
Il tuo calcolo
Modifica i dati e confrontaOpzioni per il contenzioso
Se le parti non hanno pattuito il tasso, dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio legale sale a quello dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il comma 5 estende la regola all'atto che promuove l'arbitrato.
Ammessa solo dal giorno della domanda giudiziale o per convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Fuori da questi casi l'anatocismo è vietato: lascia l'opzione disattivata.
Acconti e pagamenti parziali
Se il debitore ha versato qualcosa durante il periodo, gli interessi non possono continuare a correre sull'intero capitale. Elenca qui i versamenti con la loro data: da quel giorno il conteggio prosegue sul residuo.
Prospetto di calcolo — interessi legali
1034,52 €
1317 giorni
11.034,52 €
capitale nominale + interessi
Dettaglio per periodo
| Periodo | Giorni | Tasso | Base | Interessi | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 → 31/12/2023 | 351 | 5% | 10.000,00 € | 480,82 € | 480,82 € |
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 366 | 2,5% | 10.000,00 € | 250,68 € | 731,51 € |
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 365 | 2% | 10.000,00 € | 200,00 € | 931,51 € |
| 01/01/2026 → 24/08/2026 | 235 | 1,6% | 10.000,00 € | 103,01 € | 1034,52 € |
| Totale interessi su 1317 giorni | 1034,52 € | ||||
Formula di ogni riga: Interessi = Base × (Tasso ÷ 100) × (Giorni ÷ 365) — anno
civile, giorno iniziale escluso e finale compreso.
| Capitale nominale | 10.000,00 € |
|---|---|
| Interessi dal 15/01/2023 al 24/08/2026 | + 1034,52 € |
| Totale dovuto | 11.034,52 € |
Art. 1284 c.c.: il saggio legale è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Dal 1° gennaio 2026 è pari all'1,6% annuo e si applica automaticamente alle obbligazioni pecuniarie quando non diversamente pattuito. La serie qui usata risale fino al 21 aprile 1942, data di entrata in vigore del codice civile.
Intestazione del prospetto (facoltativa)
La stampa contiene l'intestazione, il dettaglio per periodo e il riepilogo: i comandi e i contenuti esplicativi vengono esclusi.
Storico del saggio legale (dal 1942)
| Periodo | Tasso |
|---|---|
| 21/04/1942 → 15/12/1990 | 5% |
| 16/12/1990 → 31/12/1996 | 10% |
| 1997 – 1998 | 5% |
| 1999 – 2000 | 2,5% |
| 2001 | 3,5% |
| 2002 – 2003 | 3% |
| 2004 – 2007 | 2,5% |
| 2008 – 2009 | 3% |
| 2010 | 1% |
| 2011 | 1,5% |
| 2012 – 2013 | 2,5% |
| 2014 | 1% |
| 2015 | 0,5% |
| 2016 | 0,2% |
| 2017 | 0,1% |
| 2018 | 0,3% |
| 2019 | 0,8% |
| 2020 | 0,05% |
| 2021 | 0,01% |
| 2022 | 1,25% |
| 2023 | 5% |
| 2024 | 2,5% |
| 2025 | 2% |
| 2026 | 1,6% |
Fino al 1996 il saggio era scritto nell'art. 1284 c.c. e cambiava solo per legge; dal 1997 è aggiornato ogni anno con decreto del Ministro dell'economia. Le righe precedenti al 2014 sono elencate con gli estremi di legge e di Gazzetta Ufficiale nel commento del codice sorgente di questa pagina.
Storico del tasso di mora commerciale
| Semestre | Tasso |
|---|---|
| 01/07/2023 → 31/12/2023 | 12% |
| 01/01/2024 → 30/06/2024 | 12,5% |
| 01/07/2024 → 31/12/2024 | 12,25% |
| 01/01/2025 → 30/06/2025 | 11,15% |
| 01/07/2025 → 31/12/2025 | 10,15% |
| 01/01/2026 → 30/06/2026 | 10,15% |
| 01/07/2026 → 31/12/2026 | 10,4% |
Interessi legali, interessi di mora e rivalutazione: il calcolo completo
Gli interessi legali sono il tasso applicabile alle obbligazioni pecuniarie in assenza di diversa pattuizione. Sono previsti dall'art. 1284 del Codice Civile e fissati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente.
Poiché il saggio cambia ogni anno e il tasso di mora ogni semestre, un calcolo corretto su un
periodo lungo deve spezzare l'intervallo in sotto-periodi e applicare a ciascuno
il tasso vigente in quel momento. È esattamente quello che fa la tabella "Dettaglio per periodo": Interessi = Base × (Tasso ÷ 100) × (Giorni ÷ 365).
Quanto indietro si può andare: la serie dal 1942
Il saggio legale non è nato con i decreti annuali. Fino al 1996 era scritto direttamente nell'art. 1284 c.c. e cambiava solo per legge: 5% dal 21 aprile 1942 (testo originario del codice), 10% dal 16 dicembre 1990 (art. 1 della L. 26 novembre 1990 n. 353), di nuovo 5% dal 1° gennaio 1997, quando l'art. 2 comma 185 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 ha riscritto la norma e ha introdotto l'aggiornamento annuale con decreto del Ministro del tesoro. Da lì in poi si contano i decreti: 2,50% nel 1999, 3,50% nel 2001, 3% nel 2002, 2,50% dal 2004, 3% dal 2008, 1% nel 2010, 1,50% nel 2011, 2,50% dal 2012.
Il 2013 merita una riga a parte: nessun decreto è stato emanato entro il 15 dicembre 2012, e l'art. 1284 c.c. prevede che in quel caso il saggio rimanga invariato per l'anno successivo. Il 2013 vale quindi 2,50% come il 2012, non perché qualcuno l'abbia deciso ma perché nessuno ha deciso diversamente. La tabella «Storico del saggio legale» qui sopra elenca tutte le bande con il periodo esatto.
Quando i giorni non hanno un tasso
Se il periodo che stai calcolando arriva oltre l'ultimo decreto pubblicato — o, per gli interessi di mora commerciali, prima dell'inizio della serie dei comunicati semestrali — quei giorni non hanno un tasso ufficiale. Molti calcolatori li valorizzano silenziosamente con l'ultimo tasso noto, producendo un numero che nessun giudice confermerebbe. Qui vengono contati, esclusi e dichiarati: meglio un totale parziale e onesto che un totale completo e inventato.
Gli interessi legali maggiorati (art. 1284 comma 4)
È la disposizione che cambia di più il conto, e quella che più spesso viene dimenticata. Introdotta dall'art. 17 del D.L. 132/2014 (convertito dalla L. 162/2014), stabilisce che, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio legale è pari a quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il comma 5 estende la regola all'atto che promuove il procedimento arbitrale.
In concreto: prima della domanda si applica il saggio ordinario (l'1,60% nel 2026), dal giorno della domanda si applica il tasso del D.Lgs. 231/2002, che nello stesso periodo viaggia oltre il 10%. Su un credito di 50.000 € la differenza è di migliaia di euro all'anno, ed è la ragione per cui conviene chiedere espressamente gli interessi ex art. 1284 comma 4 nell'atto introduttivo. Attiva l'opzione e inserisci la data della domanda: la tabella mostra il passaggio da un regime all'altro riga per riga.
Interessi di mora commerciali (D.Lgs. 231/2002)
Negli scambi tra imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione si applicano gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 (attuazione della direttiva 2011/7/UE): tasso di riferimento BCE del semestre più otto punti percentuali, aggiornato ogni sei mesi con comunicato del MEF in Gazzetta Ufficiale. Decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza pattuita, senza bisogno di costituzione in mora.
Anatocismo: quando gli interessi producono interessi
L'art. 1283 c.c. è restrittivo: gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi.
Fuori da questi casi la capitalizzazione è vietata e un conteggio che la applichi è contestabile. Per questo l'opzione nel calcolatore è disattivata di default e, quando la attivi, è ancorata alla data della domanda giudiziale: a ogni anniversario di quella data gli interessi maturati si sommano alla base, e la riga della tabella lo segnala.
Acconti: il capitale non resta fermo
Quasi nessun credito viene pagato tutto in una volta o mai: nel mezzo arrivano versamenti parziali. Se il conteggio continua a far correre gli interessi sull'intero capitale iniziale, il totale è gonfiato, e lo è in modo che la controparte può smontare in due righe. Con il pulsante «Aggiungi un acconto» elenchi i versamenti con la loro data: dal giorno del pagamento gli interessi corrono sul residuo, e la tabella «Acconti e loro imputazione» mostra quanto è andato a interessi, quanto a capitale e quanto resta.
L'ordine non è una scelta libera. L'art. 1194 c.c. dispone che il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore: il versamento estingue prima gli interessi già scaduti, e solo l'eccedenza abbatte il capitale. La conseguenza pratica è controintuitiva: un acconto più piccolo degli interessi già maturati non riduce affatto la base su cui corrono gli interessi futuri. Il calcolatore parte da questa regola; l'ordine inverso resta disponibile, perché quel consenso può esserci o le parti possono aver pattuito diversamente, ma va scelto apposta.
Se i versamenti superano il dovuto a quella data, l'eccedenza viene evidenziata invece di essere silenziosamente assorbita: il debito è estinto e quel di più è un credito da ripetere, non un anticipo su interessi che non matureranno.
Rivalutazione monetaria: che cosa compensa
Interessi e rivalutazione rispondono a due domande diverse. Gli interessi remunerano il ritardo nel pagamento; la rivalutazione monetaria ripara la perdita di potere d'acquisto della moneta. Sommarle non è doppio risarcimento, ma non è nemmeno sempre dovuto.
La distinzione operativa è fra debiti di valore (risarcimento del danno: la somma va aggiornata al momento della liquidazione, quindi rivalutazione dovuta) e debiti di valuta (una somma di denaro pattuita: si applica l'art. 1224 c.c., e il maggior danno da svalutazione va provato). Nelle transazioni commerciali il D.Lgs. 231/2002 prevede gli interessi moratori come rimedio tipico.
La rivalutazione si calcola con l'indice FOI al netto dei tabacchi pubblicato
dall'ISTAT: Importo rivalutato = Importo × (FOI finale ÷ FOI iniziale). Il
selettore «Quota di rivalutazione» permette di limitare l'aggiornamento al 75% della variazione: è il tetto che l'art. 32 della L. 392/1978 pone
all'aggiornamento dei canoni negli immobili urbani adibiti a uso diverso dall'abitazione, per i contratti di durata non superiore a
quella dell'art. 27 (oltre quella durata il tetto non opera). Attenzione all'equivoco più diffuso: quel 75% viene spesso attribuito ai canoni «a
uso abitativo», ma l'art. 32 sta nel capo II del titolo I della L.
392/1978, che è il capo dedicato alle locazioni a uso diverso dall'abitazione. Nelle
locazioni abitative l'aggiornamento ISTAT discende dalla clausola del contratto (e, per il
canone concordato, dagli accordi territoriali), non dall'art. 32.
Da dove arrivano gli indici. Nella modalità automatica non devi andare a cercarli: il calcolatore usa i coefficienti annuali ISTAT già versionati nel sito (la stessa tabella che alimenta le pagine di adeguamento e di conversione lira/euro), aggiornata all'ultimo indice mensile pubblicato. Sono però medie annue: portano un importo dall'anno di partenza all'anno di arrivo, non da un mese all'altro. Per questo, quando il periodo scelto è molto più corto del salto fra i due anni civili, il calcolatore si rifiuta di applicare il coefficiente annuale invece di stampare un numero gonfiato: il caso limite è il 31 dicembre seguito dal 1° gennaio, un giorno solo a cui la media d'anno attribuirebbe l'inflazione di un anno intero. Se il conteggio serve per un atto e il mese conta, passa a «indici mensili» e incolla i due numeri presi dal servizio Rivaluta dell'ISTAT: quella serie non è incorporata e non la inventiamo.
Attenzione alla base. Da gennaio 2026 la base di riferimento dell'indice FOI è 2025=100; prima era 2015=100. Se prendi l'indice iniziale da una tabella vecchia e quello finale da una nuova, il rapporto è sbagliato di circa il 21%: il coefficiente di raccordo pubblicato dall'ISTAT è 1,214. La casella dedicata applica automaticamente la conversione. Il problema non si pone nella modalità automatica, dove i due indici escono dalla stessa tabella e il loro rapporto non dipende dalla base.
Il criterio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 1712/1995)
Quando si cumulano rivalutazione e interessi su un debito di valore, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già integralmente rivalutata — perché darebbe al creditore più del danno subito — ma sulla somma via via rivalutata anno per anno, cioè su una base che cresce gradualmente dal valore nominale a quello finale.
Questo calcolatore ti mostra i due estremi: gli interessi sul capitale nominale e quelli sul capitale interamente rivalutato. Con inflazione positiva sull'intero periodo, il risultato del criterio delle Sezioni Unite cade necessariamente fra questi due valori, perché la somma progressivamente rivalutata sta in ogni istante fra il nominale e il finale. Il valore puntuale richiede l'indice FOI di ogni singolo anno: se ti serve quel numero per un atto, prendi la serie completa dal servizio ufficiale ISTAT.
Preferiamo darti una forbice esatta e verificabile piuttosto che un numero unico ottenuto interpolando indici che non abbiamo: per un atto giudiziario la differenza conta.
Un esempio dal calcolo qui sopra
Capitale 10.000 €, dal 15 gennaio 2023 al 24 agosto 2026, interessi legali: 1.317 giorni che attraversano quattro saggi diversi — 5,00% nel 2023 (351 giorni), 2,50% nel 2024 (366), 2,00% nel 2025 (365) e 1,60% nel 2026 (235). Applicando a ciascun tratto il tasso vigente si ottengono 1.034,52 € di interessi.
Se invece si applicasse all'intero periodo il solo tasso del 2023 ne uscirebbero 1.804,11 € (+74%); con il solo tasso 2026, 577,32 € (−44%). Sbagliare la segmentazione non è un dettaglio: è un errore di ordine di grandezza in entrambe le direzioni.
Sullo stesso credito, chiedendo gli interessi ex art. 1284 comma 4 con domanda giudiziale del 1° marzo 2025, il totale sale a 2.305,38 €: 1.270,86 € in più, ottenuti con una riga in citazione.
E un esempio con un acconto, per vedere l'art. 1194 all'opera. Capitale 10.000 €, tutto il 2023 (saggio legale 5,00%), versamento di 3.000 € il 1° luglio. Al 1° luglio sono maturati 247,95 € di interessi: l'acconto li estingue per primi, e solo i restanti 2.752,05 € abbattono il capitale, che scende a 7.247,95 €. Sul secondo semestre maturano quindi 181,70 €, per un totale di 429,64 € invece dei 498,63 € che si otterrebbero ignorando il versamento. Se l'acconto fosse stato di soli 200 €, inferiori agli interessi già scaduti, il capitale sarebbe rimasto intatto a 10.000 € e gli interessi dell'anno non sarebbero cambiati di un centesimo: è la conseguenza dell'art. 1194 che sorprende di più.
Che cosa portare in causa
- il dies a quo: per i debiti di valuta gli interessi decorrono dalla costituzione in mora, per i debiti di valore dal fatto illecito;
- la domanda espressa degli interessi ex art. 1284 comma 4, se il credito è contestato in giudizio;
- il prospetto per periodi, non il solo totale: consente al giudice e alla controparte di verificare tasso e giorni riga per riga;
- la fonte degli indici se chiedi la rivalutazione: le tabelle ISTAT vanno allegate.
Questo strumento produce un conteggio, non una consulenza legale: la scelta del criterio, del dies a quo e della domanda da formulare resta al difensore.
Lo strumento spezza automaticamente il periodo quando il saggio cambia: 2,50% nel 2024, 2,00% nel 2025 e 1,60% nel 2026 (DM MEF 10/12/2025). È utile per crediti non pagati, rimborsi, restituzioni tra privati, separazioni e ricorsi tributari, dove la legge riconosce gli interessi al saggio legale dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Quanto sono gli interessi legali nel 2026?
Nel 2026 il tasso di interesse legale è dell'1,60% annuo (art. 1284 c.c., DM MEF 10/12/2025), in calo dal 2,00% del 2025. Si calcolano con: interessi = capitale × 1,60% × giorni ÷ 365. Esempio: su 5.000 € per un anno intero all'1,60% maturano 80 € di interessi legali.
Avvertenza
Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.
Come calcolare gli interessi legali tra due date
Calcola gli interessi legali dovuti su una somma di denaro tra due date, applicando i tassi ufficiali fissati ogni anno (art. 1284 c.c.).
- 1
Inserisci il capitale
Digita l'importo in euro su cui calcolare gli interessi, ad esempio il credito non pagato o la somma da restituire.
- 2
Imposta la data iniziale
Indica la data da cui decorrono gli interessi: scadenza della fattura, costituzione in mora o data del versamento.
- 3
Imposta la data finale
Indica la data fino alla quale calcolare gli interessi, di solito il giorno del pagamento o del saldo previsto.
- 4
Leggi il risultato
Lo strumento applica il saggio legale vigente in ciascun anno, spezza il periodo ai cambi di tasso e mostra gli interessi totali maturati.
Domande frequenti
Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?
Come si calcolano gli interessi legali tra due date?
Che differenza c'è tra interessi legali e interessi di mora?
Da quando decorrono gli interessi legali?
Gli interessi si calcolano su 365 o 366 giorni?
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