IVA
Aggiungi o scorpora l'IVA (4%, 5%, 10%, 22%) da un importo.
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Aliquote IVA in vigore in Italia
Fonte: Agenzia delle Entrate, Iva — norme generali e aliquote. L'elenco completo dei beni e servizi agevolati è nella Tabella A del DPR 633/1972.
| Aliquota | Tipo | Riferimento | Esempi |
|---|---|---|---|
| 22% | Ordinaria | Regola generale (art. 16 DPR 633/1972) | Tutto ciò che non rientra nelle tabelle agevolate: elettronica, abbigliamento, auto, consulenze e parcelle professionali. |
| 10% | Ridotta | Tabella A, parte III, DPR 633/1972 | Energia elettrica e gas per uso domestico, medicinali, interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
| 5% | Ridotta | Tabella A, parte II-bis, DPR 633/1972 | Alcuni prodotti alimentari e prestazioni socio-sanitarie indicate nella tabella. |
| 4% | Minima | Tabella A, parte II, DPR 633/1972 | Generi alimentari, bevande e prodotti agricoli elencati nella tabella. |
Dal 1° gennaio 2027 il DPR 633/1972 è sostituito dal Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10): le quattro aliquote restano 22, 10, 5 e 4 per cento.
Chi versa l'IVA all'Erario, regime per regime
Il fornitore non è sempre il soggetto che versa l'imposta: in reverse charge e split payment incassa solo l'imponibile.
| Regime | Come è la fattura | Cosa incassa il fornitore | Chi versa l'IVA | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Ordinario | Imponibile + IVA | Imponibile + IVA | Il fornitore, con la liquidazione periodica | art. 17 c. 1 DPR 633/1972 |
| Reverse charge | Senza IVA, dicitura «inversione contabile» | Solo l'imponibile | Il cliente, che integra la fattura e la annota due volte | art. 17 c. 5-6 DPR 633/1972 |
| Split payment | IVA esposta ma non incassata | Solo l'imponibile | Il cliente (PA e soggetti dell'art. 17-ter) direttamente all'Erario | art. 17-ter DPR 633/1972 |
| Forfettario | Senza IVA (imposta sostitutiva) | Il solo compenso | Nessuno: l'operazione è fuori campo IVA per rivalsa | L. 190/2014 art. 1 c. 58 |
Lo split payment non è a termine indefinito: la deroga europea che lo consente è stata prorogata fino al 30 giugno 2029 dalla Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026. Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell'indice FTSE MIB sono invece uscite dal meccanismo e tornano all'IVA ordinaria. Calcolatore reverse charge e split payment.
Acconto IVA di dicembre: i tre metodi a confronto
Fonti: art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405 e scheda dell'Agenzia delle Entrate F24 acconto IVA. I codici del campo «Metodo» sono quelli del rigo VP13 della comunicazione delle liquidazioni periodiche.
| Metodo | VP13 | Percentuale | Base di calcolo | Cosa rischi |
|---|---|---|---|---|
| Storico | 1 | 88% | Il versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il periodo corrispondente dell'anno precedente: liquidazione di dicembre (mensili), dichiarazione annuale (trimestrali per opzione), liquidazione del quarto trimestre (trimestrali art. 74 c. 4). | Nessuno: l'importo è certo. Può però risultare alto se l'anno che si chiude è andato peggio del precedente. |
| Previsionale | 2 | 88% | L'IVA che si prevede di dover versare per dicembre o per il quarto trimestre, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal periodo precedente. | Se la liquidazione definitiva supera la stima, l'acconto è insufficiente: sanzione per omesso versamento, riducibile con il ravvedimento operoso. |
| Analitico (operazioni effettuate) | 3 | 100% | Il saldo di una liquidazione straordinaria al 20 dicembre: operazioni annotate dal 1° dicembre (mensili) o dal 1° ottobre (trimestrali) al 20 dicembre, più le operazioni effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre non ancora annotate, meno l'IVA detraibile sugli acquisti annotati nello stesso periodo. | Basso: si parte da dati reali. Costa però una liquidazione in più a ridosso di Natale. |
L'acconto si versa con F24 telematico entro il 27 dicembre, con il codice tributo 6013 (contribuenti mensili) o 6035 (trimestrali), indicando come anno di riferimento l'anno dell'acconto. Non si versa nulla se l'importo calcolato è inferiore a 103,29 euro: le istruzioni al rigo VP13 dicono che in quel caso «il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo».
Calcolo IVA: aggiunta, scorporo e aliquote in vigore
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta indiretta sui consumi, disciplinata in Italia dal DPR 633/1972 e armonizzata a livello europeo dalla direttiva 2006/112/CE. Si applica alla cessione di beni e alla prestazione di servizi nel territorio nazionale e grava in ultima istanza sul consumatore finale. Lo strumento esegue le due operazioni di base: aggiunta dell'IVA al netto e scorporo dal lordo.
Aggiunta e scorporo: formule
- Aggiunta dell'IVA (dal netto al lordo):
Lordo = Netto × (1 + aliquota/100). Esempio: prestazione 2.000 € + IVA 22% → 2.000 × 1,22 = 2.440 €. - Scorporo dell'IVA (dal lordo al netto):
Netto = Lordo / (1 + aliquota/100). Esempio: scontrino di 50 € con IVA 10% → 50 / 1,10 = 45,45 € imponibile, IVA 4,55 €. - Errore comune: sottrarre la percentuale al lordo (50 − 10% = 45) non corrisponde allo scorporo. Per le aliquote > 0 lo scorporo si fa sempre tramite divisione, non sottrazione.
Ritenuta d'acconto: il netto che ti bonificano davvero
Quando il cliente è un sostituto d'imposta (impresa, professionista, condominio, ente), sul compenso di lavoro autonomo trattiene una ritenuta d'acconto del 20% a titolo di acconto IRPEF: lo prevede l'art. 25, comma 1, del DPR 600/1973. La ritenuta si calcola sul compenso, non sull'IVA, e il committente la versa con modello F24 e codice tributo 1040 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
- Rivalsa INPS 4% (gestione separata): entra sia nell'imponibile IVA sia nella base della ritenuta. L'Agenzia delle Entrate lo dice espressamente fra gli importi su cui si applica la ritenuta.
- Contributo integrativo della cassa dell'ordine (di norma 4%): entra nell'imponibile IVA ma è escluso dalla base della ritenuta. È la differenza che fa sbagliare il netto a molti calcolatori.
- Rimborsi a piè di lista di viaggio, vitto e alloggio: rientrano nella base imponibile della ritenuta.
- Il forfettario non addebita IVA e non subisce ritenuta d'acconto: incassa l'intero importo della fattura.
Dal 1° gennaio 2027 l'art. 25 del DPR 600/1973 è abrogato e la disciplina delle ritenute confluisce nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33), senza modifica dell'aliquota.
Aliquote IVA in Italia
- 4% (super-ridotta): beni di prima necessità — pane, pasta, latte, frutta e verdura fresca, libri scolastici e quotidiani, ausili per persone con disabilità, prima casa non di lusso.
- 5% (ridotta): alcuni servizi sociali, prestazioni sanitarie cooperative sociali, prodotti igienici femminili, basilico, origano e salvia.
- 10% (ridotta): ristorazione, alberghi, somministrazione di alimenti, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali, alimenti trasformati (pasta secca, conserve), gas metano per usi civili.
- 22% (ordinaria): aliquota di default per beni e servizi che non rientrano nelle agevolazioni — elettronica, abbigliamento, automobili, parcelle professionali, consulenze, gran parte dei servizi B2B.
- Operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972): assicurazioni, prestazioni mediche e sanitarie, locazioni abitative tra privati, operazioni finanziarie. Non si addebita l'IVA in fattura.
- Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9): esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi a navi e aerei.
Fatture con più aliquote
Sulla stessa fattura possono convivere aliquote diverse: un ristoratore che fattura somministrazione al 10% e bevande alcoliche al 22%, un'impresa edile che applica il 10% sulla manutenzione e il 22% sui beni significativi. La fattura elettronica richiede, oltre al dettaglio delle righe, un blocco di riepilogo per aliquota con imponibile e imposta di ciascun gruppo: è esattamente ciò che produce la vista «Fattura multi-aliquota» di questo strumento. Attenzione a non calcolare l'IVA sul totale con un'aliquota media: l'imposta va determinata riga per riga e poi sommata.
Acconto IVA di dicembre: 88% storico, previsionale, oppure operazioni al 20 dicembre
Chi effettua le liquidazioni periodiche versa entro il 27 dicembre un acconto sull'IVA dell'ultimo periodo dell'anno: lo impone l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405. L'importo non è unico: la legge lascia scegliere fra tre criteri, e la scelta può cambiare da un anno all'altro. Il metodo adottato va dichiarato nel rigo VP13 della comunicazione delle liquidazioni periodiche.
- Metodo storico (88%, codice VP13 1): l'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il periodo corrispondente dell'anno precedente. Per i mensili è la liquidazione di dicembre, per i trimestrali per opzione il saldo della dichiarazione annuale, per i trimestrali dell'art. 74 comma 4 la liquidazione del quarto trimestre. La base va presa al lordo dell'acconto versato allora.
- Metodo previsionale (88%, codice VP13 2): l'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per dicembre o per il quarto trimestre, al netto dell'eccedenza detraibile riportata dal periodo precedente. È il più conveniente quando l'anno si chiude in calo, ma se la liquidazione definitiva supera la stima il versamento risulta insufficiente e si paga la sanzione, riducibile con il ravvedimento operoso.
- Metodo analitico o delle operazioni effettuate (100%, codice VP13 3): si chiude una liquidazione straordinaria al 20 dicembre e si versa il 100% del saldo a debito. Vi entrano le operazioni annotate dal 1° dicembre (mensili) o dal 1° ottobre (trimestrali) al 20 dicembre, più, alla lettera dell'art. 6 comma 3-bis, «l'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione», meno l'IVA detraibile sugli acquisti annotati nello stesso periodo. Il testo consolidato dell'articolo si legge su Normattiva aggiungendo all'indirizzo dell'articolo il suffisso
!vig=2025-06-01: senza una data anteriore al 1° gennaio 2027 il portale può mostrare la sola nota di abrogazione.
L'acconto si versa con F24 telematico, codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali, e si può compensare con altri crediti. Su di esso non si applica la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi prevista per i versamenti trimestrali per opzione. Quanto è stato versato si scomputa poi dalla liquidazione di dicembre (mensili), dal saldo della dichiarazione annuale (trimestrali per opzione) o dalla liquidazione del quarto trimestre, dovuta entro il 16 febbraio (art. 74 comma 4).
Non tutti lo devono: l'Agenzia delle Entrate elenca fra gli esonerati chi ha cessato l'attività entro il 30 novembre (mensili) o il 30 settembre (trimestrali), chi ha iniziato l'attività nell'anno, chi chiude il periodo precedente a credito o prevede un'eccedenza detraibile, chi ha effettuato solo operazioni esenti o non imponibili, i produttori agricoli dell'art. 34 comma 6, i soggetti in regime speciale per spettacoli e giochi, le associazioni sportive dilettantistiche e senza fini di lucro in regime forfetario, i raccoglitori e rivenditori di rottami. Anche il regime forfettario resta fuori: non liquida IVA, quindi non versa acconti. E in ogni caso, se l'importo calcolato è inferiore a 103,29 euro, il versamento non va effettuato: lo dice l'art. 6 comma 4 della legge 405/1990 — «l'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000», che al cambio irrevocabile di 1.936,27 lire per euro fa 103,2913 euro, arrotondati a 103,29 — e lo ripetono le istruzioni dell'Agenzia al rigo VP13.
Sul centesimo esatto, però, le due fonti dell'Agenzia non coincidono, e vale la pena saperlo. Le istruzioni al rigo VP13 dicono «qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato»: a 103,29 esatti si versa. La scheda «Chi deve versare» dice invece che non sono obbligati i contribuenti con un importo dovuto «non superiore a 103,29 euro»: a 103,29 esatti non si versa. Questo strumento segue le istruzioni al rigo VP13 e considera dovuto l'acconto di 103,29 euro esatti, che è la lettura prudente — versare un importo non dovuto non costa nulla, ometterne uno dovuto costa sanzione e interessi. Se ti capita proprio quel centesimo, sentine il tuo commercialista.
Una nota sui soggetti dei settori telecomunicazioni, somministrazione di acqua ed energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti: per loro il rigo VP13 prevede un quarto codice metodo e regole di determinazione proprie, che questo strumento non calcola. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate chiudono l'elenco di quel codice con un «eccetera»: non è quindi un elenco tassativo, e altri settori a liquidazione particolare possono rientrarvi. Il riferimento è l'art. 6 della legge 405/1990 e le istruzioni alla comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Dal 1° gennaio 2027 l'art. 6 della legge 405/1990 è abrogato dal Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che assorbe la disciplina dell'acconto.
Scadenze e adempimenti
- Liquidazione mensile: entro il 16 del mese successivo (per chi non ha optato per il regime trimestrale).
- Acconto IVA: entro il 27 dicembre, con i codici tributo 6013 (mensili) e 6035 (trimestrali). Se il 27 cade di sabato o di domenica, il versamento è tempestivo il primo giorno lavorativo successivo.
- Liquidazione trimestrale: entro il 16 del secondo mese del trimestre successivo (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 marzo). Ammessa per soggetti con volume d'affari sotto 500.000 € (servizi) o 800.000 € (altre attività). Si applica una maggiorazione dell'1% sull'importo da versare.
- Dichiarazione IVA annuale: entro il 30 aprile dell'anno successivo, modello IVA telematico.
- Comunicazioni LIPE: liquidazioni periodiche entro il mese successivo al trimestre.
- Fatturazione elettronica: obbligatoria per quasi tutti i soggetti dal 2019, anche per il regime forfettario dal 2024.
Regimi speciali
- Forfettario: contribuenti con ricavi fino a 85.000 € applicano un'imposta sostitutiva (5% nuove attività, 15% standard) e non addebitano IVA in fattura.
- Reverse charge: per alcune operazioni (subappalti edilizi, servizi di pulizia su edifici, vendita di rottami) l'IVA è dovuta dal cessionario, non dal cedente. Il fornitore emette fattura senza imposta e il cliente la integra, annotandola sia fra gli acquisti sia fra le vendite.
- Split payment: per cessioni alla PA il fornitore emette fattura con IVA "scissa" e l'imposta viene versata direttamente dall'ente pubblico. La deroga UE che lo consente è prorogata al 30 giugno 2029; dal 1° luglio 2025 sono escluse le società quotate FTSE MIB.
- OSS / IOSS: regimi UE per e-commerce B2C transfrontaliero verso consumatori finali.
Lo strumento offre una stima orientativa. Per adempimenti fiscali concreti consultare un commercialista o l'Agenzia delle Entrate.
Funzione bidirezionale: lordo → netto o netto → lordo con dettaglio dell'imposta.
Come si scorpora l'IVA da un prezzo lordo?
Per scorporare l'IVA si divide il prezzo lordo per (1 + aliquota/100). Esempio: 122 € lordi con IVA 22% → 122 / 1,22 = 100 € imponibili e 22 € di IVA. Aliquote in vigore: 22% ordinaria, 10% agevolata (cibo, edilizia), 5% super-agevolata, 4% minima (alimenti base).
Avvertenza
Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.
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Domande frequenti
Come si scorpora l'IVA da un prezzo lordo?
Quali sono le aliquote IVA in Italia?
Quando posso applicare l'IVA agevolata 10%?
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