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Lavoro e Stipendio

Giorni di comporto malattia residui

Il calcolatore stima i giorni di comporto per malattia ancora disponibili sottraendo i giorni già fruiti dal limite contrattuale: giorni residui = limite − giorni usati.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta
Giorni di comporto residui

85 giorni

utilizzato circa il 53% del comporto

Quanti giorni di malattia restano prima del comporto

Il periodo di comporto e il tetto di giorni di malattia entro cui il posto e tutelato. Il residuo e limite meno giorni gia fruiti.

Conteggio

Le modalita (anno solare, mobile, sommatoria) variano per contratto.

Importante

Superare il comporto puo avere conseguenze sul rapporto di lavoro.

Stima semplificata e non costituisce consulenza del lavoro o legale. Calcolo e durata reali del comporto dipendono dal CCNL: verifica con un patronato.

Indica anche la percentuale di comporto già consumata. È utile a lavoratori dipendenti che vogliono monitorare la propria posizione rispetto al tetto fissato dal CCNL — tipicamente 180 giorni — per evitare di superarlo e incorrere in conseguenze sul rapporto di lavoro. Esempio: con un limite di 180 giorni e 95 già fruiti, rimangono 85 giorni (53 % consumato).

Come calcolare i giorni di comporto malattia residui

Inserisci i due valori richiesti per ottenere immediatamente i giorni di comporto ancora disponibili e la percentuale già consumata.

  1. 1

    Inserisci il limite di comporto

    Nel campo «Limite di comporto (giorni)» digita il tetto massimo previsto dal tuo CCNL, di norma 180 giorni per i contratti del settore privato.

  2. 2

    Inserisci i giorni già fruiti

    Nel campo «Giorni di malattia già fruiti» indica il totale dei giorni di malattia accumulati nel periodo di riferimento del tuo contratto (anno solare, mobile o altro).

  3. 3

    Leggi il risultato

    Il calcolatore mostra immediatamente i giorni residui (limite meno giorni usati) e la percentuale di comporto già consumata, così sai quanto margine ti resta.

  4. 4

    Verifica col tuo CCNL

    Controlla il tuo contratto collettivo per confermare il limite esatto e il metodo di conteggio (secco o per sommatoria); in caso di dubbio rivolgiti a un patronato o consulente del lavoro.

Domande frequenti

Cos'è il periodo di comporto malattia?
È il tetto massimo di giorni di malattia entro cui il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Superato quel limite, il rapporto di lavoro può essere risolto per giustificato motivo oggettivo. La durata dipende dal CCNL applicato e, in molti contratti, anche dall'anzianità di servizio.
Come si calcola il comporto residuo?
La formula è semplice: giorni residui = limite di comporto − giorni di malattia già fruiti. Se il risultato è negativo, il comporto è già stato superato. La percentuale consumata si ottiene con: (giorni usati ÷ limite) × 100. Esempio: 95 giorni usati su 180 di limite danno 85 giorni residui e circa il 53 % consumato.
Comporto secco o per sommatoria: qual è la differenza?
Il comporto secco conta un'assenza continuativa ininterrotta (es. 180 giorni di fila). Il comporto per sommatoria somma tutti i giorni di malattia in un arco temporale definito dal CCNL (anno solare, anno mobile o triennio). Quest'ultimo è più restrittivo perché accumula anche le assenze brevi e frequenti.
Il comporto si azzera ogni anno?
Dipende dal CCNL. Molti contratti prevedono un anno solare (1° gennaio–31 dicembre) oppure un anno mobile che si calcola a ritroso dalla data dell'ultima assenza. Altri adottano periodi più lunghi (biennio, triennio). È indispensabile leggere il proprio contratto collettivo o consultare un patronato.
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Il datore di lavoro acquisisce il diritto di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o relativa indennità sostitutiva. Il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita per rinviare il licenziamento. In alcuni CCNL è prevista anche un'indennità aggiuntiva. Superare il comporto non significa automaticamente essere licenziati: il datore può scegliere di non esercitare il recesso.

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