Salta al contenuto principale
Lavoro e Stipendio

Malattia: integrazione del CCNL

Calcolatore Malattia: integrazione del CCNL online e gratuito per lavoro e stipendio: inserisci i dati e ottieni subito il risultato con formule verificate.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta
Indennità malattia stimata

2465,75 €

su 30 giorni · retrib. giornaliera 82,19 €

Carenza (3 gg) — 100% azienda

3 giorni

246,58 €

Indennità INPS 50% + integrazione azienda 50%

17 giorni

1397,26 €

INPS 66,66% + azienda 33,34% (max 180 gg)

10 giorni

821,92 €

Indennità di malattia: CCNL e quanto si riceve

L'indennità di malattia è la somma corrisposta al lavoratore durante l'assenza per malattia certificata. È a carico in parte dell'INPS e in parte del datore di lavoro (integrazione contrattuale), in misure che variano per CCNL applicato e periodo di malattia.

Schema standard (CCNL Commercio, Metalmeccanico, Pubblico)

  • Primi 3 giorni (carenza): di norma 100% a carico azienda. INPS non paga. Eccezioni: pubblico impiego (Brunetta) prevede taglio.
  • 4°-20° giorno: INPS paga 50% della retribuzione. L'azienda integra fino al 100% (CCNL).
  • 21°-180° giorno: INPS paga 66,66%. L'azienda integra il restante 33,34%.
  • Oltre 180 giorni: cessa l'integrazione INPS standard. Il periodo di comporto (durata massima di tutela del posto) varia per CCNL: 180 giorni nei comuni, 365 nel metalmeccanico industria, fino a 18 mesi nel pubblico.

Pubblico impiego — D.L. 112/2008 "Brunetta"

Per i dipendenti pubblici i primi 10 giorni di malattia subiscono la decurtazione del trattamento accessorio (indennità, straordinari) — solo lo stipendio fisso resta intero. Dopo 10 giorni torna integrale fino alla 90ª giornata, poi:

  • 91°-180°: 90% della retribuzione.
  • Oltre 180° fino a comporto (18 mesi): 50%.
  • Comporto pubblico esteso: ulteriori 18 mesi non retribuiti.

Visite fiscali

Il dipendente in malattia deve essere reperibile in fasce orarie definite per le visite fiscali INPS:

  • Settore privato: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 (festivi inclusi).
  • Settore pubblico: 9:00-13:00 e 15:00-18:00 (festivi inclusi, fasce più ampie post-Brunetta).

L'assenza ingiustificata comporta sanzioni economiche (perdita 100% indennità i primi 10 giorni, 50% poi).

Comporto e licenziamento

Il periodo di comporto è la durata massima di tutela del rapporto di lavoro durante malattia. Superato il comporto (sommatoria di tutte le malattie nel periodo di riferimento, di norma 3 anni rolling), il datore può licenziare per "superamento del comporto" senza dover dimostrare giusta causa, ma deve concedere preavviso.

Comporto per CCNL principali

  • Commercio Confcommercio: 180 giorni in 3 anni (4 anni se rapporto >10 anni).
  • Metalmeccanico industria: 365 giorni in 3 anni (per anziani 545 gg).
  • Edilizia: 180 giorni in 1 anno solare.
  • Pubblico: 18 mesi + 18 mesi non retribuiti.
  • Apprendisti: comporto specifico, generalmente più breve.

Aspettativa non retribuita

Esaurito il comporto retribuito, il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita (prevista dai CCNL e dall'art. 2110 c.c.) per ulteriori 6-18 mesi. Durante l'aspettativa il rapporto è sospeso, il posto è conservato, ma non si percepisce stipendio né maturano contributi.

Avvertenza

Il calcolatore offre una stima orientativa. Il calcolo esatto dipende dal CCNL applicato (oltre 800 in Italia), dalla qualifica, dall'anzianità, dalle integrazioni di Cassa Edile/Fondi sanitari. Per casi specifici consulta il consulente del lavoro, l'ufficio HR aziendale, il patronato sindacale o l'Ispettorato del Lavoro.