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Tasse e Imposte

Plusvalenza vendita immobile

Vendere una casa più cara di quanto l'hai pagata non basta a far scattare le tasse: la plusvalenza immobiliare è imponibile solo nei casi tassativi dell'art. 67 del TUIR, e nella maggior parte delle vendite non si dichiara nemmeno.

Il tuo calcolo

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Vendere una casa in guadagno non significa quasi mai pagare le tasse: la plusvalenza è imponibile solo in casi precisi, elencati dall'art. 67 del TUIR. Il calcolatore verifica prima se il tuo caso rientra, poi calcola.

Imposta di registro o IVA, notaio, provvigione di agenzia.

Ristrutturazioni e ampliamenti, con fatture conservate.

Regime di tassazione

La plusvalenza si somma al tuo reddito: conta l'aliquota dello scaglione più alto che raggiungi, più le addizionali regionale e comunale.

Imposta sulla plusvalenza

9100,00 €

Venduto entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione: la plusvalenza è imponibile (art. 67 c. 1 lett. b TUIR).

Costo fiscale riconosciuto

215.000 €

Plusvalenza

35.000 €

Aliquota applicata

26%

Guadagno netto

25.900 €

Con l'altro regime pagheresti 12.250 €: la differenza è di 3150 €. L'imposta sostitutiva va chiesta al notaio in sede di rogito, non dopo: è una scelta che si fa una volta sola e chiude ogni adempimento successivo.

Quando la plusvalenza sulla casa si paga e quando no
SituazioneEsitoNorma
Venduta dopo più di 5 anniNon si pagaart. 67 c. 1 lett. b
Ricevuta in ereditàNon si paga, maiart. 67 c. 1 lett. b
Abitazione principale per la maggior parte del possessoNon si pagaart. 67 c. 1 lett. b
Ricevuta in donazione e venduta entro 5 anni dall'acquisto del donanteSi pagaart. 67 c. 1 lett. b, ultimo periodo
Lavori Superbonus conclusi da meno di 10 anniSi paga anche oltre i 5 anniart. 67 c. 1 lett. b-bis
Terreno edificabileSi paga sempre, senza sostitutivaart. 67 c. 1 lett. b

Plusvalenza immobiliare: quando si paga davvero e quanto

Vendere una casa più cara di quanto l'hai pagata non basta a far scattare le tasse. Il legislatore ha deciso che la plusvalenza immobiliare è un reddito diverso imponibile solo in situazioni tassative, elencate dall'art. 67 comma 1 lettera b del TUIR. Fuori da quelle, il guadagno non si dichiara nemmeno.

La regola che tutti conoscono è quella dei cinque anni: se fra l'acquisto (o la fine della costruzione) e la vendita sono passati più di cinque anni, non si paga nulla, qualunque sia il guadagno. A questa se ne affiancano due altrettanto importanti: gli immobili ricevuti in eredità sono sempre esclusi, e lo sono anche quelli che per la maggior parte del periodo di possesso sono stati abitazione principale del venditore o dei suoi familiari.

Le tre trappole che i calcolatori online ignorano

La casa ricevuta in donazione. Il quinquennio non parte dalla donazione, ma «dalla data di acquisto da parte del donante»: sono parole della norma. Chi ha ricevuto in regalo dal padre una casa che il padre aveva da vent'anni può rivenderla subito senza plusvalenza. Lo stesso articolo 68 stabilisce che il costo da confrontare con il prezzo di vendita è quello che aveva sostenuto il donante.

Gli immobili Superbonus. Dal 1° gennaio 2024 la lettera b-bis dell'art. 67 ha creato un presupposto autonomo: se sull'immobile sono stati eseguiti interventi ex art. 119 del D.L. 34/2020 conclusi da non più di dieci anni, la plusvalenza è imponibile anche oltre il quinquennio. Restano esclusi gli immobili ereditati e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni. In più, chi ha fruito del 110% con sconto in fattura o cessione del credito non può dedurre quelle spese se i lavori sono finiti da meno di cinque anni, e le deduce al 50% se sono finiti da più di cinque.

I terreni edificabili. Non hanno quinquennio: la loro cessione genera plusvalenza imponibile «in ogni caso». E non possono usare l'imposta sostitutiva del notaio, esclusa espressamente dalla norma che la prevede.

26% dal notaio oppure IRPEF

Quando la plusvalenza è imponibile ci sono due strade. La prima è l'imposta sostitutiva del 26%, che va chiesta al notaio con apposita dichiarazione resa in sede di rogito: il notaio la applica, la versa e chiude ogni adempimento. È prevista dall'art. 1 comma 496 della legge 266/2005 e l'aliquota è salita dal 20% al 26% il 1° gennaio 2020. La seconda è la tassazione IRPEF ordinaria: la plusvalenza si somma al reddito complessivo e sconta l'aliquota marginale, più le addizionali regionale e comunale. Conviene solo a chi ha redditi molto bassi.

Come si abbassa legalmente la plusvalenza

Il costo da confrontare con il prezzo di vendita non è solo quello che hai pagato al venditore: comprende l'imposta di registro o l'IVA, l'onorario del notaio, la provvigione dell'agenzia e tutte le spese incrementative documentate — ristrutturazioni, ampliamenti, opere che hanno aumentato il valore. Conservare le fatture è l'unico modo per portarle in deduzione: senza documenti, la plusvalenza è più alta e l'imposta pure.

Che cosa questo calcolatore non fa

Non conosce i tuoi scaglioni IRPEF: per il regime ordinario ti chiede l'aliquota marginale e non aggiunge le addizionali regionale e comunale. Non applica l'indice ISTAT FOI di rivalutazione del costo previsto per gli immobili Superbonus posseduti da oltre cinque anni: lo lascia come campo da compilare. Non tratta partecipazioni qualificate cedute prima del 2019, affrancamenti, regimi di gestione patrimoniale, né la tassazione separata dei terreni edificabili (che richiede l'aliquota media del biennio precedente). Per un'operazione reale servono il tuo notaio, il tuo commercialista o l'assistenza dell'intermediario.

Fonti

  • Art. 67 comma 1 lettere b), b-bis), c-bis), c-ter) e c-sexies) del TUIR (D.P.R. 917/1986), testo vigente: brocardi.it, consultato il 16/09/2026.
  • Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari: art. 1 c. 496 L. 266/2005 nel testo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate (PDF) e art. 1 c. 695 L. 160/2019 che ne ha portato l'aliquota dal 20% al 26% dal 1° gennaio 2020 (PDF), 16/09/2026.
  • Aliquota del 26% sui redditi finanziari e base imponibile ridotta al 48,08% per i titoli di Stato ed equiparati: art. 3 del D.L. 66/2014, Gazzetta Ufficiale, 16/09/2026.
  • Cripto-attività, soglia di 2.000 € valida per il 2023 e il 2024: Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, agenziaentrate.gov.it, 16/09/2026.
  • Abolizione della soglia dal 2025 e aliquota al 33% dal 2026 (art. 1 cc. 24-25 L. 207/2024): Agenzia delle Entrate — FiscoOggi, fiscooggi.it, 16/09/2026.
  • Token di moneta elettronica in euro al 26% e irrilevanza della conversione euro/token (art. 1 c. 28 L. 199/2025): Agenzia delle Entrate — FiscoOggi, fiscooggi.it, 16/09/2026.

Questo strumento verifica prima se il tuo caso rientra — cinque anni, eredità, abitazione principale, donazione, Superbonus, terreno edificabile — e solo dopo calcola l'imposta, confrontando il 26% sostitutivo del notaio con l'IRPEF ordinaria.

Avvertenza

Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.

Domande frequenti

Dopo quanti anni la vendita della casa non paga più la plusvalenza?
Dopo cinque anni dall'acquisto o dalla fine della costruzione: superato il quinquennio la plusvalenza non è imponibile, qualunque sia il guadagno. Ci sono due eccezioni che allungano i tempi: i terreni edificabili, che pagano sempre senza limite temporale, e gli immobili su cui sono stati eseguiti interventi Superbonus conclusi da meno di dieci anni, imponibili anche oltre i cinque anni per effetto della lettera b-bis introdotta nel 2024.
Ho ricevuto la casa in donazione: da quando contano i cinque anni?
Dalla data in cui l'ha comprata il donante, non dalla donazione. L'art. 67 lo dice testualmente: «in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante». Se tuo padre ti dona una casa che possedeva da vent'anni, puoi rivenderla il giorno dopo senza plusvalenza. Il costo da confrontare con il prezzo di vendita è quello che aveva sostenuto lui.
Conviene l'imposta sostitutiva del 26% o l'IRPEF?
Quasi sempre la sostitutiva, perché il 26% è più basso dell'aliquota marginale della maggior parte dei contribuenti e chiude ogni adempimento. Va però chiesta al notaio con una dichiarazione resa in sede di rogito: dopo non si può più. L'IRPEF conviene solo a chi ha redditi molto bassi, e va ricordato che alla marginale si sommano le addizionali regionale e comunale. Per i terreni edificabili la sostitutiva non è ammessa.

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