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Pensione

Contributo unificato (civile e tributario)

Calcola il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo di una causa civile, amministrativa o tributaria in base al valore e al tipo di procedimento.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta
Tipo di processo
Grado di giudizio
Valore della causa

Totale da versare

264,00 €

Contributo unificato 237,00 €+ anticipazione forfettaria 27,00 €

Passaggi del calcolo del contributo unificato
PassaggioImporto
Scaglione lett. c) — art. 13, comma 1237,00 €
Contributo unificato237,00 €
+ Anticipazione forfettaria di 27 € — art. 3027,00 €
Totale264,00 €

Scaglioni del processo civile (art. 13, comma 1)

Importi del contributo unificato civile per scaglione e grado di giudizio
Valore della causaPrimo gradoImpugnazioneCassazione
Fino a 1.100 €43,0064,5086,00
Da 1.100,01 a 5.200 €98,00147,00196,00
Da 5.200,01 a 26.000 €237,00355,50474,00
Da 26.000,01 a 52.000 € e valore indeterminabile518,00777,001.036,00
Da 52.000,01 a 260.000 €759,001.138,501.518,00
Da 260.000,01 a 520.000 €1.214,001.821,002.428,00
Oltre 520.000 € e valore non dichiarato1.686,002.529,003.372,00

Processo tributario (art. 13, comma 6-quater)

Importi del contributo unificato tributario per scaglione di valore
Valore della controversiaContributo
Fino a 2.582,28 €30,00
Da 2.582,29 a 5.000 €60,00
Da 5.000,01 a 25.000 € e valore indeterminabile120,00
Da 25.000,01 a 75.000 €250,00
Da 75.000,01 a 200.000 €500,00
Oltre 200.000 €1.500,00

Giudice di pace: i casi più frequenti in primo grado

Contributo unificato e anticipazione forfettaria nei procedimenti più frequenti davanti al giudice di pace
CasoContributoAnticipazioneTotale
Opposizione a multa da 100 €43,00—43,00
Opposizione a multa da 1.100 €43,0027,0070,00
Causa da 3.000 €98,0027,00125,00
Causa da 8.000 €237,0027,00264,00
Decreto ingiuntivo da 2.000 € (−50%)49,0027,0076,00
Valore indeterminabile in competenza esclusiva237,0027,00264,00

La riga da 100 € e quella da 1.100 € pagano lo stesso contributo ma un totale diverso: in mezzo c'è la soglia dei 1.033 € dell'art. 46 della legge 374/1991, che sotto quella cifra esclude l'anticipazione forfettaria di 27 €.

Contributo unificato: come si determina davvero

Il contributo unificato è la somma dovuta allo Stato per iscrivere a ruolo una causa (artt. 9 e seguenti del D.P.R. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia). Sostituisce imposta di bollo, imposta di registro per gli atti giudiziari e diritti di cancelleria, ed è dovuto per ciascun grado di giudizio.

L'importo dipende da tre cose, in quest'ordine: il tipo di processo (civile, esecutivo, amministrativo, tributario), il valore della causa dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo e il grado di giudizio. Poi si applicano riduzioni, raddoppi e maggiorazioni.

Aumenti e riduzioni

  • +50% in impugnazione, ×2 in Cassazione (art. 13, comma 1-bis).
  • ×2 per le sezioni specializzate in materia di impresa (comma 1-ter), cumulabile con il comma 1-bis: in Cassazione davanti alla sezione impresa il contributo è quattro volte quello di partenza.
  • −50% per i procedimenti speciali del libro IV, titolo I, c.p.c. — decreto ingiuntivo in testa — e per le opposizioni a decreto ingiuntivo e a sentenza dichiarativa di fallimento, oltre che per le controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego (comma 3).
  • +50% se manca la PEC o il fax del difensore, o il codice fiscale della parte nell'atto introduttivo (comma 3-bis, e comma 6-bis.1 per il processo amministrativo). Nel processo amministrativo l'onere ricade in ogni caso sulla parte soccombente.
  • Raddoppio in caso di impugnazione respinta: se l'impugnazione — anche incidentale — è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l'ha proposta versa un ulteriore importo pari a quello dovuto (comma 1-quater). Il giudice ne dà atto nel provvedimento.

Lavoro e previdenza: la regola dei tre volte

È il caso più frainteso. L'art. 9, comma 1-bis, prevede che nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro o di pubblico impiego il contributo sia dovuto soltanto dalle parti con un reddito imponibile IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte il limite dell'art. 76 del Testo unico. Quel limite è oggi di 13.659,64 € (D.M. Giustizia 22 aprile 2025, in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2025): la soglia è quindi 40.978,92 €.

  • Sotto la soglia: nessun contributo.
  • Sopra la soglia, nelle cause di previdenza e assistenza: 43 € (art. 13, comma 1, lettera a).
  • Sopra la soglia, nelle cause individuali di lavoro e di pubblico impiego: metà dello scaglione (art. 13, comma 3).
  • In Cassazione la norma rinvia direttamente al comma 1: si versa l'importo pieno dello scaglione. Il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 30 del 25 maggio 2026, ha escluso che a questo si aggiunga il raddoppio del comma 1-bis.

Il reddito da confrontare è quello imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione, non l'ISEE.

La marca da bollo da 27 euro

Oltre al contributo, la parte che per prima si costituisce in giudizio — o che deposita il ricorso introduttivo, o che nell'espropriazione forzata chiede l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati — anticipa in misura forfetizzata 27 € a copertura di diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione delle notifiche (art. 30). Non si tratta di contributo unificato: sono due voci distinte e vanno pagate separatamente.

L'anticipazione non è dovuta nei giudizi di lavoro e previdenza — esenti da ogni spesa e tassa ai sensi della L. 319/1958, espressamente richiamata dall'art. 30 — né per l'istanza di ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c. (art. 13, comma 1-quinquies). L'art. 30 è dettato per il processo civile: per il processo tributario e per quello amministrativo verifica la prassi dell'ufficio ricevente.

In Cassazione c'è una voce in più

Per i processi davanti alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari, oggi 200 € (art. 13, comma 2-bis). Molte simulazioni la dimenticano e sottostimano il costo di un ricorso per cassazione di quasi il 10%.

Le esenzioni

Non è soggetto al contributo unificato (art. 10):

  • il processo già esente per legge, senza limiti di competenza o valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto;
  • il processo di rettificazione di stato civile e quello in materia tavolare;
  • il processo di equa riparazione per irragionevole durata (art. 3 L. 89/2001);
  • il processo in materia di integrazione scolastica degli alunni con handicap (art. 13, comma 3, L. 104/1992);
  • il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa;
  • i procedimenti del libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V c.p.c.;
  • i procedimenti di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato: il contributo è prenotato a debito (art. 11) e non viene versato.

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 10, comma 6): senza quella dichiarazione la cancelleria chiede il pagamento.

Il valore della causa e il rischio del silenzio

Il valore va dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 14). Se la dichiarazione manca, il processo si presume del valore massimo: 1.686 € nel civile, 1.500 € nel tributario (art. 13, comma 6). È una presunzione costosa e completamente evitabile.

Due regole di calcolo del valore che risolvono la maggior parte dei dubbi (art. 13, comma 3): nei processi di sfratto per morosità il valore è l'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida; nei processi di finita locazione è l'ammontare del canone per ogni anno.

Davanti al giudice di pace

Il giudice di pace non ha un contributo unificato tutto suo: si applicano gli stessi scaglioni dell'art. 13, comma 1. Cambiano però tre cose, ed è lì che nascono quasi tutti gli errori di versamento.

  • Il valore indeterminabile costa 237 €, non 518 €. La lettera c) del comma 1 prevede 237 € «per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace». Sono le materie che l'art. 7 c.p.c. gli attribuisce senza limite di valore: apposizione di termini e distanze per alberi e siepi, misura e modalità d'uso dei servizi di condominio, immissioni di fumo, calore, rumori e scuotimenti fra immobili adibiti a civile abitazione, interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Fuori da queste materie il valore indeterminabile torna a costare 518 € (lettera d).
  • Sotto 1.033 € non si paga la marca da 27 €. L'art. 46 della legge 374/1991 — la legge istitutiva del giudice di pace — assoggetta le cause di valore non superiore a 1.033 € «soltanto al pagamento del contributo unificato». È la situazione normale nelle opposizioni a multa, e la differenza fra 43 € e 70 € sta tutta lì.
  • L'opposizione a multa ha la sua norma. L'art. 10, comma 6-bis, del Testo unico stabilisce che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa «gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate» di 27 €. Nient'altro: né bollo, né diritti di copia.

Il valore dell'opposizione a una multa è l'importo della sanzione che si contesta — non la somma ridotta che si sarebbe pagata entro cinque giorni. Se con lo stesso ricorso si impugnano più verbali, gli importi si sommano e si guarda il totale: due multe da 600 € fanno una causa da 1.200 €, che supera la soglia dei 1.033 € e fa ricomparire i 27 €.

La competenza per valore del giudice di pace non entra nel calcolo: il contributo dipende dal valore della causa e non dall'ufficio adito, come hanno chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 29 luglio 2022 e il Ministero della giustizia con la nota DAG del 16 gennaio 2024. Per sapere fino a quale cifra il giudice di pace è competente conviene leggere il testo vigente dell'art. 7 c.p.c. su Normattiva: i limiti sono stati riscritti dal d.lgs. 116/2017 e la loro entrata in vigore è stata rinviata più volte, quindi qualunque cifra riportata qui rischierebbe di essere vera oggi e falsa fra un mese.

Sfratto: il valore non è quello che sembra

Il procedimento per convalida di licenza o di sfratto sta nel libro IV, titolo I, capo II del codice di procedura civile: rientra quindi fra i procedimenti speciali per cui il comma 3 dimezza il contributo. Lo stesso comma dice anche come si misura il valore, e non è la somma che il locatore spera di recuperare: nello sfratto per morosità è «l'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida», nella finita locazione è «l'ammontare del canone per ogni anno».

Attenzione al seguito: quello è il contributo della sola fase sommaria. Se l'intimato si oppone e il giudice dispone il mutamento del rito (art. 667 c.p.c.), si apre un processo di cognizione autonomo e va versato un nuovo contributo, per intero e senza la riduzione alla metà. Lo ha precisato il Ministero della giustizia con la risposta del 9 giugno 2023 ai quesiti prot. DAG 101096.E dell'11 maggio 2023 e 112458.E del 25 maggio 2023, richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 5955 del 28 febbraio 2023.

Esempi

  • Causa civile ordinaria di 15.000 € in primo grado: scaglione 237 € + 27 € di anticipazione = 264 €.
  • Stessa causa in appello: 237 × 1,5 = 355,50 € + 27 € = 382,50 €.
  • Stessa causa in Cassazione: 237 × 2 = 474 € + 27 € + 200 € di imposta fissa = 701 €.
  • Decreto ingiuntivo per 30.000 €: 518 ÷ 2 = 259 € + 27 € = 286 €.
  • Opposizione davanti al giudice di pace a una multa da 100 €: 43 € di contributo e nient'altro, perché il valore è sotto 1.033 €.
  • Opposizione a due multe da 600 € impugnate insieme: valore 1.200 €, scaglione 98 € + 27 € = 125 €.
  • Causa per immissioni davanti al giudice di pace, valore indeterminabile: 237 € + 27 € = 264 €.
  • Sfratto per morosità con 4.000 € di canoni arretrati: 98 ÷ 2 = 49 € + 27 € = 76 € per la fase sommaria.
  • Ricorso tributario per 40.000 €: scaglione oltre 25.000 e fino a 75.000 € = 250 €, senza marca da 27 €.
  • Causa di lavoro per 80.000 € con reddito di 30.000 €: nessun contributo, perché il reddito è sotto 40.978,92 €.
  • Stessa causa con reddito di 55.000 €: 759 ÷ 2 = 379,50 €, senza marca da 27 €.

Come si paga

Negli uffici giudiziari che dispongono del deposito telematico il contributo va assolto con sistemi telematici di pagamento: oggi la piattaforma pagoPA, che genera la ricevuta telematica da allegare alla busta di deposito insieme all'anticipazione forfettaria. Gli artt. 192 e 196 del Testo unico, riscritti dal D.Lgs. 149/2022, hanno superato le vecchie modalità cartacee (modello F23 e contrassegno del tabaccaio), che restano in uso solo dove il deposito telematico non è disponibile.

Fa eccezione il processo amministrativo: il contributo per i ricorsi al giudice amministrativo, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per quello al Presidente della Regione Siciliana si versa esclusivamente con modello F24 Elide tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Prima di pagare conviene comunque verificare con la cancelleria dell'ufficio adito le modalità accettate.

Limiti del calcolatore

Lo strumento applica le regole generali dell'art. 13. Non copre i procedimenti disciplinati da tariffe autonome (ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ex Reg. UE 655/2014, art. 13 comma 6-quinquies), i procedimenti penali con costituzione di parte civile e le regole speciali introdotte da normative settoriali. Non dice nemmeno se la causa è davvero di competenza del giudice di pace o del tribunale: quello lo stabilisce l'art. 7 c.p.c., i cui limiti di valore sono in corso di modifica, e in ogni caso non cambia l'importo del contributo. Per l'importo esatto fanno fede la nota di iscrizione a ruolo e le indicazioni della cancelleria dell'ufficio adito.

Avvertenza

Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.

Come calcolare il contributo unificato

Segui questi passaggi per stimare il contributo unificato dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo di una causa civile o tributaria.

  1. 1

    Scegli il tipo di processo

    Seleziona 'Civile' oppure 'Tributario' in base alla natura della controversia che intendi instaurare.

  2. 2

    Indica il grado di giudizio (solo civile)

    Per le cause civili scegli tra primo grado, appello (+50%) e Cassazione (×2 rispetto al primo grado).

  3. 3

    Inserisci il valore della causa

    Digita l'importo in euro della controversia, oppure seleziona 'Valore indeterminabile' o 'Valore non indicato' se il valore non è quantificabile.

  4. 4

    Verifica la riduzione del 50%

    Spunta la casella se il tuo procedimento rientra nei casi di riduzione previsti dall'art. 13, c. 3 D.P.R. 115/2002 (es. decreto ingiuntivo).

  5. 5

    Leggi il risultato

    Il calcolatore mostra il contributo unificato stimato e ricorda l'eventuale anticipazione forfettaria di 27 € per le cause civili.

Domande frequenti

Come si calcola il contributo unificato per una causa civile?
Si individua lo scaglione in base al valore della controversia e si applica l'importo fisso corrispondente. Ad esempio, per una causa da 15.000 € il contributo è 237 €. In appello l'importo sale del 50% (355,50 €), in Cassazione raddoppia rispetto al primo grado (474 €). La base normativa è il D.P.R. 115/2002.
Quanto si paga di contributo unificato per una causa di valore indeterminabile?
Per le cause civili a valore indeterminabile il contributo è pari a 518 € in primo grado, 777 € in appello e 1.036 € in Cassazione. Per il processo tributario con valore indeterminabile si applica l'importo fisso di 120 €, equivalente allo scaglione fino a 25.000 €.
Quando spetta la riduzione del 50% sul contributo unificato?
La riduzione del 50% è prevista dall'art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002 per specifici procedimenti: decreto ingiuntivo, opposizione a ingiunzione in primo grado, alcune procedure cautelari e lavoristiche. Si tratta di un elenco tassativo: è necessario verificare la circolare ministeriale applicabile al proprio caso.
Quanto vale il contributo unificato tributario in primo grado?
Per il processo tributario in primo grado gli importi sono: fino a 2.582,28 € → 30 €; da 2.582,29 a 5.000 € → 60 €; da 5.000,01 a 25.000 € → 120 €; da 25.000,01 a 75.000 € → 250 €; da 75.000,01 a 200.000 € → 500 €; oltre 200.000 € → 1.500 €.
Cos'è l'anticipazione forfettaria e va pagata insieme al contributo unificato?
Sì. Oltre al contributo unificato, nelle cause civili è di norma dovuta anche l'anticipazione forfettaria di 27 € prevista dall'art. 30 D.P.R. 115/2002. Si tratta di un rimborso spese forfettario a favore dell'erario, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

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