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Pensione

Pensione Reversibilità

La pensione ai superstiti è una quota della pensione che il defunto percepiva, o che avrebbe avuto diritto a percepire: 60 % al coniuge da solo, 80 % con un figlio, 100 % con due o più.

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60 % di 1500,00 €

Netta stimata

809,26 €

IRPEF calcolata sul totale dei tuoi redditi

Pensione del defunto, annua19.500,00 €
Aliquota ai superstiti60 %
Spettante prima del cumulo11.700,00 €
Riduzione per cumulo con i redditi nessuna
Reversibilità annua lorda11.700,00 €

Le fasce di reddito nel 2026

Riduzioni della pensione ai superstiti per fascia di reddito
Redditi propri del beneficiarioIn multipli del minimoRiduzione
fino a 23.862,15 €fino a 3 voltenessuna
oltre 23.862,15 € e fino a 31.816,20 €da 3 a 4 volte25 %
oltre 31.816,20 € e fino a 39.770,25 €da 4 a 5 volte40 %
oltre 39.770,25 €oltre 5 volte50 %

Quanto spetta ai superstiti, e quando viene ridotto

La pensione ai superstiti è una quota della pensione che il defunto percepiva (reversibilità) o che avrebbe avuto diritto a percepire (pensione indiretta). Le aliquote vengono dall'art. 22 della legge 903/1965: 60 % al coniuge; 20 % a ciascun figlio quando ha diritto anche il coniuge, quindi 80 % con un figlio e 100 % con due o più; 40 % a ciascun figlio se hanno diritto soltanto i figli, elevato al 70 % per il figlio unico minore, studente o inabile dalla legge 335/1995. Genitori, fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge e figli, prendono il 15 % ciascuno. Il totale non può comunque superare l'intero ammontare della pensione del defunto.

Il taglio per cumulo, spiegato bene

Se il beneficiario ha redditi propri, la quota si riduce secondo la Tabella F allegata alla legge 335/1995: 25 % oltre tre volte il trattamento minimo annuo, 40 % oltre quattro volte, 50 % oltre cinque. Il trattamento minimo si assume «pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio»: nel 2026, 611,85 × 13 = 7.954,05 €, da cui le soglie di 23.862,15, 31.816,20 e 39.770,25 euro.

Due protezioni evitano gli effetti assurdi. La clausola di salvaguardia impedisce che il totale fra redditi e pensione ridotta scenda sotto quello di chi si ferma al limite della fascia precedente: superare la soglia di un euro non può costare centinaia di euro. E la Corte costituzionale, con la sentenza 162 del 2022, ha stabilito che la decurtazione non può mai superare i redditi stessi. Entrambe sono applicate nel calcolo qui sopra.

Quando il taglio non si applica affatto

I limiti di cumulo non operano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili. È il caso più frequente in cui una lettura affrettata della tabella porta a una stima sbagliata per difetto.

Chi ne ha diritto

  • Coniuge superstite, anche separato, e la parte di un'unione civile; al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile spetta secondo le regole proprie.
  • Figli minorenni; studenti fino a 21 anni per la scuola secondaria e fino a 26 per l'università; figli inabili al lavoro a qualunque età, se a carico al momento del decesso.
  • In mancanza di coniuge e figli: genitori ultrasessantacinquenni a carico, e in mancanza anche di questi i fratelli e le sorelle inabili e a carico.

Il diritto cessa per il coniuge in caso di nuovo matrimonio e per i figli al venir meno dei requisiti di età, studio o inabilità. La domanda va presentata all'INPS e la pensione decorre dal mese successivo al decesso.

Fonti

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 (cc. 6, 8, 9, 10 e 41): Normattiva, testo vigente consultato il 16/09/2026. Tabella F nel testo pubblicato dal Ministero del Lavoro.
  • Coefficienti di trasformazione: DM 20/11/2024 — biennio 2025-2026.
  • INPS, circolare n. 28 del 16 marzo 2026, requisiti adeguati alla speranza di vita per il biennio 2027-2028: testo della circolare (PDF), 16/09/2026.
  • INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 e Allegato n. 2 (PDF): trattamento minimo 611,85 €/mese, assegno sociale 546,24 €/mese, importi della Tabella F per il 2026. Circolare (PDF), 16/09/2026.
  • D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, testo unico delle imposte sui redditi (artt. 11, 12 e 13), in vigore dal 4 luglio 2026: Normattiva, 16/09/2026.
  • D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 (cc. 7 e 11), soglie di importo del sistema contributivo: Normattiva, 16/09/2026.
  • Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, aliquote ai superstiti: Normattiva, 16/09/2026.
  • D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, c. 4, deducibilità di 5.164,57 €: Normattiva, 16/09/2026.
  • INPS, scheda informativa «Il calcolo della pensione» (ultimo aggiornamento 3 luglio 2025): sistema retributivo, misto e contributivo, quota A e quota B, anzianità utile «fino a un massimo di 40 anni», aliquota di rendimento «pari al 2% annuo». Consultata il 22/09/2026.
  • Aliquote di rendimento oltre il massimale: art. 21, c. 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Gazzetta Ufficiale), tabella sostituita dall'art. 12, c. 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503: 1,6 % · 1,35 % · 1,10 % · 0,90 %. Il 2 % sotto il massimale: art. 17, c. 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Consultate il 22/09/2026.
  • Prima fascia di retribuzione pensionabile 2026, 56.224,00 €: INPS, circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 (PDF), § sull'aliquota aggiuntiva dell'1 % e nota 10, che la identifica con il limite dell'art. 21, c. 6, della legge 67/1988. Consultata il 22/09/2026.
  • Aliquote di rendimento della quota A (anzianità anteriore al 1° gennaio 1993): art. 13, c. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 — quella quota si calcola «secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta», quindi con la tabella originaria della legge 67/1988 (1,50 % · 1,25 % · 1,00 %), mentre la tabella dell'art. 12 vale per l'anzianità dal 1993. Testo del decreto e tabella originaria letti nella raccolta coordinata in PDF di FBK-IRVAPP il 22/09/2026; la nota del curatore che ne trae la stessa conclusione non è testo di legge, l'art. 13 sì. La scheda INPS qui sopra espone una sola regola di rendimento e non distingue le due tabelle.

Stima a scopo informativo, non un provvedimento né una consulenza previdenziale. L'importo e la data effettivi dipendono dalla posizione assicurativa reale: vanno verificati sull'estratto conto contributivo INPS, con il servizio «La mia pensione futura» o presso un patronato.

Qui scegli chi ha diritto e ottieni l'importo mensile e annuo, ma soprattutto la riduzione per cumulo con i tuoi redditi, che è la parte in cui quasi tutti sbagliano. Sono applicate anche le due protezioni di legge: la clausola di salvaguardia sulla fascia precedente e il limite fissato dalla Corte costituzionale nel 2022.

Avvertenza

Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.

Come calcolare la pensione di reversibilità

Stima in pochi secondi la quota di pensione spettante ai superstiti a partire dall'importo percepito dal defunto.

  1. 1

    Inserisci la pensione del defunto

    Digita nel primo campo l'importo mensile della pensione che il defunto percepiva, ad esempio 1.500 €; il calcolo considera 13 mensilità annue.

  2. 2

    Seleziona i beneficiari

    Scegli la composizione del nucleo tra le otto opzioni: solo coniuge (60%), coniuge con figli (80-100%), soli figli (70-100%), genitori o fratelli e sorelle (15%).

  3. 3

    Leggi l'importo di reversibilità

    Visualizzi subito la quota mensile spettante, l'importo annuo su 13 mensilità e l'aliquota applicata, con la pensione originaria a confronto.

  4. 4

    Verifica le soglie di cumulo

    Controlla la tabella dei tagli per redditi propri: nessuna riduzione fino a 3 volte il trattamento minimo, poi riduzioni del 25%, 40% e 50%.

Domande frequenti

Quali sono le percentuali della pensione di reversibilità?
Dall'art. 22 della legge 903/1965: 60 % al coniuge da solo; 20 % a ciascun figlio quando ha diritto anche il coniuge, quindi 80 % con un figlio e 100 % con due o più; 40 % a ciascun figlio se hanno diritto soltanto i figli, elevato al 70 % per il figlio unico minore, studente o inabile. Genitori, fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge e figli, prendono il 15 % ciascuno. Il totale non può comunque superare l'intero ammontare della pensione del defunto.
Quando la reversibilità viene ridotta, e di quanto?
Quando il beneficiario ha redditi propri. Nel 2026 la riduzione è del 25 % oltre 23.862,15 €, del 40 % oltre 31.816,20 € e del 50 % oltre 39.770,25 €: sono tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo annuo, che si assume «pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio», cioè 611,85 × 13 = 7.954,05 €. Due protezioni limitano il taglio: non può portare il totale sotto quello di chi si ferma al limite della fascia precedente, e non può superare i redditi stessi (Corte costituzionale, sentenza 162 del 2022).
Ci sono casi in cui il taglio non si applica?
Sì, ed è il caso più frequente in cui una lettura affrettata della tabella porta a una stima sbagliata per difetto: i limiti di cumulo non operano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili. Nello strumento c'è una casella apposita. Il diritto cessa invece per il coniuge in caso di nuovo matrimonio e per i figli quando vengono meno i limiti di età, lo stato di studente o l'inabilità.

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