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Pensione

Pensione annua da montante e coefficiente

Se hai già il montante contributivo davanti — è la cifra che compare sull'estratto conto INPS — manca un solo passaggio: pensione annua uguale montante per coefficiente di trasformazione, il tutto diviso per 13 mensilità.

Il tuo calcolo

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Pensione lorda mensile

1121,60 €

14.580,80 € lordi l'anno su 13 mensilità

Netta stimata

961,14 €

prelievo 14,3 % · solo IRPEF e addizionali standard

Il calcolo, passo per passo

260.000,00 € × 5,608 % = 14.580,80 € l'anno
14.580,80 € ÷ 13 = 1121,60 € al mese

Coefficiente per l'età di 67 anni secondo la tabella del DM 20 novembre 2024.

Lo stesso montante, a ogni età

Pensione dal montante per ogni età di uscita
EtàCoefficienteLorda annuaLorda mensile
57 anni4,204 %10.930 €841 €
58 anni4,308 %11.201 €862 €
59 anni4,419 %11.489 €884 €
60 anni4,536 %11.794 €907 €
61 anni4,661 %12.119 €932 €
62 anni4,795 %12.467 €959 €
63 anni4,936 %12.834 €987 €
64 anni5,088 %13.229 €1018 €
65 anni5,250 %13.650 €1050 €
66 anni5,423 %14.100 €1085 €
67 anni5,608 %14.581 €1122 €
68 anni5,808 %15.101 €1162 €
69 anni6,024 %15.662 €1205 €
70 anni6,258 %16.271 €1252 €
71 anni6,510 %16.926 €1302 €

Dal montante all'assegno: una moltiplicazione e una divisione

Se hai già il montante contributivo davanti — è la cifra che compare nell'estratto conto INPS — manca un solo passaggio: pensione annua = montante × coefficiente di trasformazione. Il risultato si divide per 13 perché la pensione INPS si incassa in tredici rate, tredicesima compresa.

Il coefficiente non è un numero fisso

Dipende dall'età a cui si esce e viene rivisto periodicamente per decreto: i valori qui sopra sono quelli del DM 20 novembre 2024 validi per il biennio 2025-2026, da 4,204 % a 57 anni fino a 6,510 % a 71. Fra i due estremi ci sono 55 punti percentuali di differenza sull'assegno: è la leva più potente che hai a montante fermo.

I mesi contano

La legge 335/1995 prevede che per le frazioni di anno il coefficiente venga adeguato «con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore […] ed il numero dei mesi». Chi esce a 66 anni e 9 mesi non prende il coefficiente di 66: prende 5,423 % più tre quarti della distanza da 5,608 %. Il selettore dei mesi qui sopra applica esattamente questa regola.

Attenzione a che cosa stai moltiplicando

Il risultato è lordo: su quella cifra si pagano IRPEF e addizionali, con la detrazione propria dei redditi di pensione. Inoltre la formula vale per la quota contributiva: chi al 31 dicembre 1995 aveva già anzianità contributiva ha una parte di pensione calcolata col metodo retributivo, che segue regole diverse e non si ricava da questo montante.

Fonti

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 (cc. 6, 8, 9, 10 e 41): Normattiva, testo vigente consultato il 16/09/2026. Tabella F nel testo pubblicato dal Ministero del Lavoro.
  • Coefficienti di trasformazione: DM 20/11/2024 — biennio 2025-2026.
  • INPS, circolare n. 28 del 16 marzo 2026, requisiti adeguati alla speranza di vita per il biennio 2027-2028: testo della circolare (PDF), 16/09/2026.
  • INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 e Allegato n. 2 (PDF): trattamento minimo 611,85 €/mese, assegno sociale 546,24 €/mese, importi della Tabella F per il 2026. Circolare (PDF), 16/09/2026.
  • D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, testo unico delle imposte sui redditi (artt. 11, 12 e 13), in vigore dal 4 luglio 2026: Normattiva, 16/09/2026.
  • D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 (cc. 7 e 11), soglie di importo del sistema contributivo: Normattiva, 16/09/2026.
  • Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, aliquote ai superstiti: Normattiva, 16/09/2026.
  • D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, c. 4, deducibilità di 5.164,57 €: Normattiva, 16/09/2026.
  • INPS, scheda informativa «Il calcolo della pensione» (ultimo aggiornamento 3 luglio 2025): sistema retributivo, misto e contributivo, quota A e quota B, anzianità utile «fino a un massimo di 40 anni», aliquota di rendimento «pari al 2% annuo». Consultata il 22/09/2026.
  • Aliquote di rendimento oltre il massimale: art. 21, c. 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Gazzetta Ufficiale), tabella sostituita dall'art. 12, c. 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503: 1,6 % · 1,35 % · 1,10 % · 0,90 %. Il 2 % sotto il massimale: art. 17, c. 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Consultate il 22/09/2026.
  • Prima fascia di retribuzione pensionabile 2026, 56.224,00 €: INPS, circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 (PDF), § sull'aliquota aggiuntiva dell'1 % e nota 10, che la identifica con il limite dell'art. 21, c. 6, della legge 67/1988. Consultata il 22/09/2026.
  • Aliquote di rendimento della quota A (anzianità anteriore al 1° gennaio 1993): art. 13, c. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 — quella quota si calcola «secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta», quindi con la tabella originaria della legge 67/1988 (1,50 % · 1,25 % · 1,00 %), mentre la tabella dell'art. 12 vale per l'anzianità dal 1993. Testo del decreto e tabella originaria letti nella raccolta coordinata in PDF di FBK-IRVAPP il 22/09/2026; la nota del curatore che ne trae la stessa conclusione non è testo di legge, l'art. 13 sì. La scheda INPS qui sopra espone una sola regola di rendimento e non distingue le due tabelle.

Stima a scopo informativo, non un provvedimento né una consulenza previdenziale. L'importo e la data effettivi dipendono dalla posizione assicurativa reale: vanno verificati sull'estratto conto contributivo INPS, con il servizio «La mia pensione futura» o presso un patronato.

Qui scegli l'età di uscita in anni e mesi e il coefficiente viene calcolato di conseguenza, comprese le frazioni di anno; in alternativa puoi digitare tu il coefficiente. Sotto trovi il calcolo passo per passo e la stessa cifra a ogni età, da 57 a 71 anni.

Avvertenza

Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.

Come calcolare la pensione dal montante contributivo

Inserisci il montante accumulato e il coefficiente di trasformazione per ottenere la stima della pensione lorda annua e mensile.

  1. 1

    Trova il tuo montante contributivo

    Accedi al portale MyINPS con SPID o CIE e recupera il montante contributivo aggiornato dall'estratto conto previdenziale.

  2. 2

    Inserisci il montante in euro

    Digita l'importo del montante nel campo "Montante contributivo (euro)". Il valore di default è 260 000 €, modificalo con il tuo dato reale.

  3. 3

    Inserisci il coefficiente di trasformazione

    Inserisci nel campo "Coefficiente di trasformazione (%)" il valore corrispondente alla tua età di pensionamento prevista, secondo le tabelle INPS vigenti.

  4. 4

    Leggi i risultati

    Il calcolatore mostra immediatamente la pensione lorda mensile (annua divisa per 13) e quella annua arrotondata all'euro più vicino.

Domande frequenti

Qual è la formula esatta?
Pensione lorda annua = montante contributivo × coefficiente di trasformazione, dove il coefficiente è una percentuale. Su un montante di 260.000 € e un coefficiente del 5,608 % (67 anni, biennio 2025-2026) fanno 14.580,80 € lordi l'anno, cioè 1.121,60 € al mese su tredici mensilità. L'importo è lordo: IRPEF e addizionali si applicano dopo.
Il coefficiente cambia se esco a metà anno?
Sì, ed è la regola che quasi tutti i calcolatori ignorano. La legge 335/1995 prevede che per le frazioni di anno il coefficiente venga adeguato «con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore […] ed il numero dei mesi». Uscire a 67 anni e 6 mesi vale 5,708 %, non 5,608 %: su 260.000 € di montante sono 260 € lordi in più all'anno, per sempre.
Dove trovo il mio montante contributivo?
Nell'estratto conto contributivo del portale INPS, nella sezione della posizione assicurativa, e nella simulazione «La mia pensione futura», che parte dai contributi realmente registrati negli archivi dell'Istituto. Attenzione: la formula del montante vale per la quota contributiva. Chi al 31 dicembre 1995 aveva già anzianità contributiva ha anche una quota calcolata col metodo retributivo, che segue regole diverse e non si ricava da questo montante.

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