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Finanziario

TFR

Stima il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato in base a anni di servizio, retribuzione annua, rivalutazione ISTAT 1,5% + 75% inflazione.

Il tuo calcolo

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€

Retribuzione utile ai fini del TFR: di regola tutte le somme non occasionali, esclusi i rimborsi spese.

%

Coefficiente risultante: 2,63% = 1,5% fisso + 75% dell'indice.

1 anno45 anni

Attivalo se hai avuto aumenti, part-time o passaggi di livello: cambia il risultato in modo rilevante.

%

È un'ipotesi tua, non un dato di legge: il rendimento di un fondo pensione non è garantito e dipende dal comparto scelto. Serve solo per il confronto qui sotto.

Anticipazione del TFR in azienda (serve almeno 8 anni presso lo stesso datore)
TFR lordo maturato

23.317,82 €

Capitale + rivalutazioni lorde

Imposte totali

5.207,36 €

Sostitutiva 17% + separata 23,00%

TFR netto in tasca

18.110,46 €

TFR lasciato in azienda

TFR in azienda o al fondo pensione: la scelta che fa la differenza

Stesso versamento annuo (2.072,22 € nell'ultimo anno), due regimi di rendimento e due regimi fiscali completamente diversi.

Confronto fra TFR mantenuto in azienda e TFR conferito a un fondo pensione
VoceTFR in aziendaTFR al fondo pensione
Capitale versato in 10 anni20.722,22 €20.722,22 €
Come cresceRivalutazione di legge: 2,63%Rendimento di mercato ipotizzato: 3,00%
Rendimenti lordi cumulati2.595,60 €2.984,28 €
Imposta annuale sui rendimenti− 441,25 € sostitutiva 17%− 596,86 € sostitutiva 20%
Montante a fine periodo22.876,57 €23.109,65 €
Imposta all'incasso− 4.766,11 € tassazione separata, aliquota media 23,00%− 3.108,33 € ritenuta a titolo d'imposta 15,0%
Netto stimato18.110,46 €20.001,31 €
Come lo incassiTutto in una volta alla cessazione del rapportoIn capitale al massimo per il 50% del montante; il resto in rendita vitalizia
Quando lo incassiAlla fine del rapporto, per qualunque causaAl pensionamento, con almeno 5 anni di partecipazione (salvo riscatti e RITA)

Con queste ipotesi il fondo pensione arriva a 1.890,86 € netti in più. Cambia il rendimento ipotizzato per vedere quanto pesa: anche portandolo al livello del coefficiente di legge (2,63%) il fondo pensione resta avanti, perché il vantaggio non nasce dal rendimento ma dall'aliquota all'incasso. Con un rendimento negativo, però, il capitale del fondo può ridursi: il TFR in azienda, al contrario, non può mai perdere valore nominale.

Il confronto considera solo il TFR conferito. Non aggiunge il vantaggio fiscale della deducibilità, perché il TFR versato al fondo non è un contributo deducibile: la deducibilità fino a 5.300 € l'anno (limite innalzato dal periodo d'imposta 2026) riguarda i contributi volontari tuoi e quelli del datore, che qui non sono ipotizzati. Non considera nemmeno l'eventuale contributo aggiuntivo del datore previsto dai contratti collettivi, che è il vero motivo per cui il fondo di categoria conviene quasi sempre, né i costi di gestione del fondo.

L'aliquota del fondo pensione parte dal 15% e scende di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%: con 10 anni risulta 15,0%. La tassazione separata del TFR in azienda parte invece dal 23% e cresce con la retribuzione.

Dal 1° luglio 2026 la scelta è capovolta: chi non decide finisce nel fondo

La legge di Bilancio 2026 ha riscritto l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005: i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, con devoluzione dell'intero TFR alla forma prevista dagli accordi collettivi applicabili — o, in loro assenza, al fondo residuale. Entro sessanta giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare e mantenere il TFR in azienda secondo l'art. 2120 c.c., oppure scegliere un altro fondo. La scelta è sempre revocabile in seguito.

Fonte: art. 8, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. 252/2005 come modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 (applicabile dal 1° luglio 2026 ai sensi dell'art. 1, commi 202 e 205, della stessa legge). Attenzione: la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare è irreversibile per le quote già versate.

Composizione del TFR lordo

Accantonamenti 88,9%
Rivalutazioni 11,1%
Accantonamenti totali: 20.722,22 €
Rivalutazioni lorde cumulate: 2.595,60 €

Le due componenti seguono regimi fiscali diversi: gli accantonamenti vanno a tassazione separata alla cessazione del rapporto, le rivalutazioni scontano ogni anno l'imposta sostitutiva del 17%.

Le due imposte sul TFR

Basi imponibili separate: nessuna somma è tassata due volte.

Rivalutazioni lorde cumulate2.595,60 €
− Imposta sostitutiva (17%) imputata a riduzione del fondo− 441,25 €
= Rivalutazioni nette2.154,35 €
Quota capitale (accantonamenti)20.722,22 €
− Tassazione separata (23,00%)− 4.766,11 €
= Capitale netto15.956,11 €
TFR netto complessivo18.110,46 €
Quota TFR dell'ultimo anno (RAL ÷ 13,5)2.222,22 €
− Contributo aggiuntivo IVS 0,50% (detratto dalla quota)− 150,00 €
Contributi 0,50% trattenuti in tutto il periodo− 1.500,00 €
Coefficiente di rivalutazione (1,5% + 75% × 1,5%)2,63%
Fondo TFR a fine periodo (netto imposta sostitutiva)22.876,57 €
Base della tassazione separata (sola quota capitale)20.722,22 €
Reddito di riferimento (capitale × 12 ÷ anni)24.866,67 €
Aliquota della tassazione separata23,00%

L'aliquota qui sopra è quella che applica il datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate riliquida poi l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto (art. 21, comma 1, del testo unico imposte sui redditi): può arrivare un conguaglio a debito o un rimborso, anche a distanza di anni.

Maturazione anno per anno

Ultime due colonne a confronto: il fondo lasciato in azienda e il montante nel fondo pensione, entrambi già al netto dell'imposta annuale sui rendimenti.

Maturazione del TFR anno per anno, con rivalutazione, imposta sostitutiva e confronto con il fondo pensione
AnnoRALAccantonatoRivalutazioneImposta 17%Fondo in aziendaFondo pensione
130.000 €2.072,22 €0,00 €− 0,00 €2.072,22 €2.072,22 €
230.000 €2.072,22 €54,40 €− 9,25 €4.189,59 €4.194,18 €
330.000 €2.072,22 €109,98 €− 18,70 €6.353,10 €6.367,06 €
430.000 €2.072,22 €166,77 €− 28,35 €8.563,74 €8.592,09 €
530.000 €2.072,22 €224,80 €− 38,22 €10.822,54 €10.870,52 €
630.000 €2.072,22 €284,09 €− 48,30 €13.130,56 €13.203,64 €
730.000 €2.072,22 €344,68 €− 58,60 €15.488,86 €15.592,75 €
830.000 €2.072,22 €406,58 €− 69,12 €17.898,55 €18.039,20 €
930.000 €2.072,22 €469,84 €− 79,87 €20.360,74 €20.544,36 €
1030.000 €2.072,22 €534,47 €− 90,86 €22.876,57 €23.109,65 €

Anticipazione: quanto puoi chiedere, e per quali motivi

Le causali e i limiti sono diversi a seconda di dove si trova il TFR.

Causali, limiti e tassazione delle anticipazioni del TFR in azienda e dal fondo pensione
MotivoTFR in azienda (art. 2120 c.c.)Fondo pensione (art. 258 TU imposte sui redditi)
Spese sanitarie straordinarieSolo dopo 8 anni, fino al 70% del maturato (16.014 €). Terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Tassazione separata con aliquota media.In qualsiasi momento, senza anzianità minima, fino al 75% (17.332 €). Ritenuta agevolata dal 15% al 9%: qui 15,0%.
Prima casa di abitazioneDopo 8 anni, fino al 70%. Acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile.Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% (17.332 €). Vale anche per la ristrutturazione della prima casa. Ritenuta fissa del 23%.
Congedi parentali e per formazioneAmmessi in aggiunta alle due causali del codice civile dall'art. 7 della L. 53/2000; l'anticipazione è corrisposta con la retribuzione del mese che precede l'inizio del congedo.Rientrano nelle «ulteriori esigenze».
Nessun motivo particolareNon previsto: le causali dell'art. 2120 c.c. sono tassative.Dopo 8 anni, fino al 30% (6.933 €) per ulteriori esigenze, senza doverle motivare. Ritenuta fissa del 23%.
Quante volteUna sola volta nel corso del rapporto. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro il 10% degli aventi titolo e comunque il 4% del totale dei dipendenti. I contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore.Più volte, purché il totale non superi il 75% dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR. Le anticipazioni possono essere reintegrate, con credito d'imposta sulla parte reintegrata.

Calcolo del TFR: come funziona la liquidazione

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente chiamato "liquidazione", è la somma che il datore di lavoro accantona ogni anno per il dipendente e gli corrisponde alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento o pensionamento). È disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, nel testo introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Accantonamento annuo: è la somma delle quote, non un calcolo sull'ultimo stipendio

Ogni anno il datore accantona una quota pari alla retribuzione dovuta per quell'anno divisa per 13,5. Da quella quota si detrae il contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione imponibile: nasce come aumento dell'aliquota IVS a carico del datore (0,30% dal 1° luglio 1982 più 0,20% dal 1° gennaio 1983) e l'art. 3 della L. 297/1982 stabilisce espressamente che «i datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto».

Il punto che quasi tutte le stime fai-da-te sbagliano: la quota si calcola sulla retribuzione di ciascun anno. Se hai iniziato a 22.000 € e oggi guadagni 40.000 €, il TFR non è «40.000 ÷ 13,5 × anni»: è la somma di quote crescenti, e il risultato è molto più basso. Per questo il calcolatore permette di indicare la RAL del primo anno.

Esempio a RAL costante: con 30.000 € di retribuzione la quota lorda è 2.222,22 €; al netto del contributo (150 €) restano 2.072,22 € accantonati nell'anno.

Rivalutazione annua

Il montante accumulato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, su base composta, con un tasso formato da:

  • una quota fissa dell'1,5%;
  • il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Con inflazione al 2% il coefficiente è 1,5% + (75% × 2%) = 3,0%. La rivalutazione si applica al montante esistente al 31 dicembre dell'anno precedente: la quota di competenza dell'anno in corso, dice la norma, è espressamente esclusa e comincia a rivalutarsi solo dall'anno successivo.

Le due imposte sono diverse: sostitutiva e separata

Il TFR non sconta una sola imposta, ma due imposte su due basi imponibili distinte.

  • La rivalutazione paga ogni anno l'imposta sostitutiva del 17%, che è «imputata a riduzione del fondo»: si versa in acconto (90% delle rivalutazioni dell'anno precedente) entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo. La norma si trova oggi nell'art. 36 dell'Allegato al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione), che ha assorbito l'art. 11 del D.Lgs. 47/2000.
  • La quota capitale, cioè gli accantonamenti annui, va a tassazione separata al momento della liquidazione.

Le due basi non si sovrappongono: il TFR «costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva». Applicare la tassazione separata all'intero montante rivalutato significherebbe tassare due volte le stesse somme.

Tassazione separata: come si determina l'aliquota

Dal 4 luglio 2026 la disciplina non sta più nell'art. 19 del vecchio TUIR ma nell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), che ne riproduce il contenuto. Il procedimento è:

  1. si determina il reddito di riferimento = (quota capitale del TFR × 12) ÷ anni e frazioni di anno presi a base di commisurazione;
  2. si calcola l'IRPEF teorica su quel reddito con gli scaglioni in vigore — 23% fino a 28.000 €, 33% fra 28.000 e 50.000 €, 43% oltre 50.000 €;
  3. il rapporto fra imposta e reddito di riferimento è l'aliquota media;
  4. l'imposta è aliquota media × quota capitale, con le rivalutazioni escluse perché hanno già pagato il 17%.

Attenzione a un passaggio che nessun cedolino spiega: quella applicata dal datore di lavoro è una tassazione provvisoria. «Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione», iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute o rimborsando quelle spettanti. Chi ha avuto redditi bassi nel quinquennio precedente può ricevere un rimborso; chi li ha avuti alti, una cartella. Esiste inoltre una clausola di salvaguardia e una riduzione del prelievo per i redditi più bassi, che questa stima non applica.

Per le quote maturate fino al 31 dicembre 2000 vale uno schema misto leggermente diverso; il calcolatore implementa la formula valida per i rapporti aperti dal 2001 in poi.

TFR in azienda o al fondo pensione

È la decisione che pesa di più, e riguarda due regimi completamente diversi.

  • Come cresce. In azienda il TFR si rivaluta all'1,5% + 75% dell'inflazione: un rendimento certo ma sempre inferiore all'inflazione quando i prezzi corrono. In un fondo pensione cresce (o cala) con il mercato, secondo il comparto scelto.
  • Imposta sui rendimenti. 17% ogni anno sulle rivalutazioni del TFR in azienda; 20% sul risultato netto maturato per i fondi pensione (art. 257 del testo unico imposte sui redditi).
  • Imposta all'incasso. Sul TFR in azienda si applica la tassazione separata, che parte dal 23% e sale con la retribuzione. Sulla prestazione del fondo pensione si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% (art. 258, comma 4). Con 35 anni di partecipazione l'aliquota è già al minimo.
  • Come e quando lo prendi. Il TFR in azienda si incassa tutto insieme alla fine del rapporto, per qualunque causa. La prestazione del fondo pensione arriva al pensionamento, con almeno cinque anni di partecipazione, ed è erogabile in capitale solo fino al 50% del montante; il resto diventa rendita vitalizia, salvo il caso in cui la rendita da almeno il 70% del montante sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.
  • Deducibilità. Il TFR conferito non è un contributo deducibile: la deduzione fino a 5.300 € l'anno — limite innalzato dal periodo d'imposta 2026, in luogo dei precedenti 5.164,57 € — riguarda i contributi volontari del lavoratore e quelli del datore.
  • Il contributo del datore. Quasi tutti i contratti collettivi prevedono che, se il lavoratore versa la propria quota al fondo di categoria, il datore aggiunga la sua. È denaro che si perde restando in azienda, e da solo ribalta quasi sempre il confronto.
  • Irreversibilità. Il conferimento del TFR alla previdenza complementare non si può revocare per le quote già versate: si può solo interrompere per il futuro cambiando forma pensionistica.

Adesione automatica dal 1° luglio 2026

La legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha riscritto l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005. Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare: l'intero TFR maturando viene devoluto alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi applicabili o, in loro assenza, al fondo residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85. Entro sessanta giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare, scegliendo un altro fondo oppure mantenendo il TFR in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c.; la rinuncia è sempre revocabile. Al momento dell'assunzione il datore deve fornire un'informativa completa sulle opzioni disponibili.

Anticipazione del TFR: servono almeno 8 anni di servizio

L'anticipazione non è un diritto che matura subito. L'art. 2120 c.c. la riserva al lavoratore «con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro» e la limita al 70% del trattamento cui avrebbe diritto se il rapporto cessasse alla data della richiesta. Sotto gli 8 anni il calcolatore non produce un importo: l'anticipo semplicemente non spetta.

La richiesta deve essere giustificata da motivi tassativi:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • spese sostenute durante i congedi parentali e i congedi per formazione (art. 7 della L. 53/2000, che aggiunge queste ipotesi a quelle dell'art. 2120 c.c.).

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta dal TFR finale. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti; contratti collettivi o patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore, ad esempio una soglia di anzianità più bassa. L'anticipo sconta la tassazione separata con l'aliquota media, non una tassazione fissa al 23%, e solo sulla quota capitale: la parte riferibile alle rivalutazioni ha già pagato l'imposta sostitutiva.

Le regole del fondo pensione sono più generose: fino al 75% in qualsiasi momento e senza anzianità per spese sanitarie gravissime (con ritenuta agevolata dal 15% al 9%), fino al 75% dopo otto anni per la prima casa o la sua ristrutturazione (ritenuta 23%), fino al 30% dopo otto anni per qualsiasi altra esigenza, senza doverla motivare (ritenuta 23%). Il totale delle anticipazioni non può superare il 75% dei versamenti, comprese le quote di TFR, e le somme anticipate possono essere reintegrate.

Limiti della stima

Il calcolatore non considera le quote maturate prima del 2001, il Fondo di Tesoreria INPS (a cui le aziende con almeno 50 dipendenti versano il TFR dei lavoratori che non lo conferiscono a previdenza complementare), le mensilità aggiuntive escluse da alcuni contratti collettivi, i periodi di sospensione, gli accordi aziendali con regole particolari e la riduzione del prelievo prevista per i redditi più bassi. Il rendimento del fondo pensione è un'ipotesi dell'utente, non una previsione, ed è al lordo dei costi di gestione. Per la liquidazione effettiva fai riferimento al cedolino, alla Certificazione Unica e al prospetto rilasciato dal datore di lavoro o dal fondo.

Fonti

  • Art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 — quota annua, coefficiente di rivalutazione, condizioni e causali dell'anticipazione.
  • Art. 3 della legge 297/1982 — contribuzione aggiuntiva dello 0,50% detratta dalla quota di TFR.
  • D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (testo unico versamenti e riscossione), Allegato, art. 36 — imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni, acconto e saldo.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo unico imposte sui redditi), art. 21 — tassazione separata del TFR e riliquidazione da parte degli uffici finanziari; art. 11 — scaglioni IRPEF; art. 257 — imposta sostitutiva del 20% sui fondi pensione; art. 258 — ritenuta dal 15% al 9% sulle prestazioni e disciplina delle anticipazioni.
  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8 — finanziamento, deducibilità (5.300 € dal 2026) e adesione automatica dal 1° luglio 2026; art. 11, comma 3 — limite del 50% erogabile in capitale.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 202 e 205 — decorrenza dell'adesione automatica.
  • Art. 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53 — anticipazione per i congedi parentali e di formazione.

Avvertenza

Il risultato è una stima basata su parametri standard e non rappresenta un calcolo ufficiale. Per importi vincolanti consulta i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, banca) o un commercialista o CAF.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR?
TFR annuo = retribuzione annua / 13,5 - 0,50% per contributo INPS. Si rivaluta ogni anno con 1,5% + 75% dell'indice ISTAT FOI.
Posso chiedere un anticipo sul TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio si può chiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa, spese mediche o congedi parentali. Una sola volta nella carriera presso lo stesso datore.
Come viene tassato il TFR?
Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni, esclusi i redditi straordinari. Il calcolo è gestito direttamente dal datore di lavoro o dal fondo pensione di destinazione.

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