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Lavoro e Stipendio

NASPI

Stima l'importo e la durata della NASpI (indennità di disoccupazione INPS).

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta

È la domanda che viene prima di tutte: l'art. 3, c. 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce la NASpI «ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione».

Come vuoi indicare la retribuzione degli ultimi 4 anni

È l'imponibile previdenziale (comprensivo di tredicesima, quattordicesima ed elementi non continuativi) diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33, non il netto in busta.

Massimo 208 (4 anni × 52). Le trovi nell'estratto conto contributivo su MyINPS.

Art. 5: non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a una NASpI, né quelli che hanno prodotto una liquidazione anticipata in unica soluzione.

Età alla data di presentazione della domanda

Con 55 anni compiuti alla data della domanda il décalage slitta dal 6° all'8° mese di fruizione (dal 151° al 211° giorno) — art. 4, c. 3, D.Lgs. 22/2015; INPS circ. 2/2022, § 5.

È il punto 6 della Certificazione Unica: «il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR» (istruzioni CU 2026, provvedimento AdE del 15 gennaio 2026, prot. 15707/2026). Ci stanno dentro anche festività e riposi settimanali, e l'Agenzia delle Entrate ricorda che i giorni di CU diverse si sommano «conteggiando una sola volta i giorni relativi ai periodi sovrapposti», con un massimo di 365. Qui non serve: la NASpI copre già 365 giorni nel primo anno, e altri giorni non possono aggiungersi all'anno solare.

La NASpI è tassata come reddito di lavoro dipendente (art. 6, c. 2, TUIR) e l'INPS opera la ritenuta IRPEF. Le addizionali regionale e comunale sono determinate a conguaglio e non rientrano in questa stima.

Diritto alla NASpI

La cessazione è involontaria: la NASpI può spettare

È il caso tipico di perdita involontaria dell’occupazione previsto dall’art. 3, c. 1, del D.Lgs. 22/2015. Rientrano qui anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto e il licenziamento collettivo.

Restano da verificare i requisiti contributivi qui sotto. La prestazione decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro quel giorno.

Requisiti di accesso (art. 3, D.Lgs. 22/2015)

  • Perdita involontaria dell'occupazione (art. 3, c. 1; le ipotesi salvate dal c. 2 sono le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale nella procedura dell'art. 7 della L. 604/1966). Hai indicato: Licenziamento (giustificato motivo oggettivo o soggettivo, collettivo).
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. Hai indicato 156 settimane.
  • 13 settimane dopo eventuali dimissioni volontarie da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti (lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025). Caso non dichiarato: requisito non applicabile.
  • Le 30 giornate di lavoro effettivo non servono più. L'art. 3, c. 1-bis, dispone che il requisito «cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022».
  • Domanda entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza (art. 6, c. 1). Con il motivo che hai indicato la NASpI decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro quel giorno, altrimenti dal giorno successivo alla domanda (art. 6, c. 2).
NASpI lorda del 1° mese

1178,36 €

netto stimato 1081,76 € dopo la ritenuta IRPEF

più 1900 € di trattamento integrativo e bonus sul cuneo fiscale nell'arco dell'anno

75% su 1456,72 € + 25% su 343,28 €.

Durata

78 sett.

≈ 18,0 mesi · 546 giorni

Totale sull'intero periodo

18.350 €

lordo, netto ≈ 16.845 €

Come nasce l'importo mensile

Dettaglio del calcolo della NASpI mensile
VoceImporto
Retribuzione media mensile1800,00 €
75% fino a 1456,72 €1092,54 €
+ 25% dell'eccedenza85,82 €
= NASpI teorica1178,36 €
Massimale mensile 20261584,70 € (non superato)
= NASpI mensile iniziale1178,36 €
Valore giornaliero39,28 €

Piano mensile con décalage

La riduzione del 3% parte dal primo giorno del 6° mese di fruizione (151° giorno) e si applica ogni mese sull'importo del mese precedente.

Importo della NASpI mese per mese
MeseLordoDécalageNetto stimato
Mese 11178,36 €—1081,76 €
Mese 21178,36 €—1081,76 €
Mese 31178,36 €—1081,76 €
Mese 41178,36 €—1081,76 €
Mese 51178,36 €—1081,76 €
Mese 61143,01 €−3,0%1049,30 €
Mese 71108,72 €−5,9%1017,83 €
Mese 81075,46 €−8,7%987,29 €
Mese 91043,19 €−11,5%957,67 €
Mese 101011,90 €−14,1%928,94 €
Mese 11981,54 €−16,7%901,07 €
Mese 12952,09 €−19,2%874,04 €
Mese 13923,53 €−21,6%847,82 €
Mese 14895,83 €−24,0%822,39 €
Mese 15868,95 €−26,3%797,71 €
Mese 16842,88 €−28,5%773,78 €
Mese 17817,60 €−30,6%750,57 €
Mese 18793,07 €−32,7%728,05 €
Totale18.349,57 €− 2860,91 €16.845,26 €

La colonna del netto mostra solo lordo meno ritenuta. A questi importi l'INPS aggiunge il trattamento integrativo, circa 100,00 € al mese nel primo anno: lo trovi nel dettaglio qui sotto.

Stima della ritenuta IRPEF sulla NASpI

Calcolo dell'IRPEF sulla NASpI
VoceImporto
NASpI dei primi 12 mesi13.207,71 €
IRPEF lorda3037,77 €
− Detrazione di lavoro dipendente− 1955,00 €
= IRPEF trattenuta nell'anno1082,77 €
di cui trattenuta dall'INPS sulla NASpI1082,77 €
− Ulteriore detrazionenon spettante
= IRPEF definitiva dell'anno1082,77 €
= Imposta che resta sulla NASpI a conti chiusi1082,77 €

Stima. L'INPS applica la ritenuta mese per mese e riconosce le detrazioni su richiesta; il conto esatto si chiude con il conguaglio o con la dichiarazione dei redditi. Addizionali regionale e comunale escluse. Sulla NASpI non si applica alcun prelievo contributivo (art. 4, c. 4, D.Lgs. 22/2015).

Trattamento integrativo e bonus sul cuneo fiscale

Somme che si aggiungono al netto e che quasi nessun calcolatore di NASpI considera. Non arrivano tutte nello stesso momento: la colonna «quando» dice dove andarle a prendere.

Trattamento integrativo, somma aggiuntiva e ulteriore detrazione sulla NASpI
MisuraImporto
Trattamento integrativo (D.L. 3/2020)+ 1200,00 €
Somma aggiuntiva esente (5,3%)+ 700,01 €
Ulteriore detrazione riferibile alla NASpInon spettante
Netto che arriva con i pagamenti mensili13.324,94 €
= Netto effettivo del 1° anno14.024,95 €

La NASpI è nell'elenco delle prestazioni per le quali l'INPS calcola il trattamento integrativo con il «reddito previsionale» (circolare 96/2020, § 5.1): lo accredita l'Istituto stesso, mese per mese, salvo conguaglio. Somma aggiuntiva e ulteriore detrazione, invece, vanno recuperate in dichiarazione dei redditi: è l'INPS a dirlo nella FAQ sulla CU 2026 del 30 aprile 2026, e per questo ha aggiornato la Certificazione Unica dei titolari di prestazioni a sostegno del reddito. L'annotazione esposta in CU avverte che il contribuente può presentare la dichiarazione «per fruire dei benefici fiscali […] eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d'imposta».

Compatibilità con il lavoro

Nessuna attività dichiarata

La NASpI è erogata per intero. Se inizi un lavoro devi comunicarlo all’INPS con il modello NASpI-COM entro un mese: la mancata comunicazione fa decadere la prestazione.

Lavoro subordinato

8174 €

soglia di reddito annuo indicata dall'INPS

Lavoro autonomo

5500 €

soglia di reddito annuo indicata dall'INPS

Lavoro occasionale

5000 €

interamente cumulabile entro l'anno civile

NASpI anticipata (art. 8)

18.350 €

Importo complessivo non ancora erogato, liquidabile a chi avvia un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrive una quota di cooperativa. Domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza.

1ª rata — 70%

12.845 €

2ª rata — 30%

5505 €

L'art. 8, c. 3-bis, prevede l'erogazione «in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento», da corrispondere al termine della durata e comunque non oltre sei mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione. L'anticipazione non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare (art. 8, c. 2).

Sulla NASpI anticipata non spetta il trattamento integrativo: la circolare INPS 96/2020, § 5.2, esclude «il pagamento anticipato dell'indennità di NASpI erogata in unica soluzione», perché assume «natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità». È una voce che va messa sul piatto insieme alla contribuzione figurativa quando si sceglie fra rate mensili e liquidazione in un colpo solo.

Contribuzione figurativa (art. 12)

1800,00 €

retribuzione mensile accreditata d'ufficio per 18,0 mesi, senza alcun onere e senza domanda.

Il tetto è 2218,58 € al mese: «1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso» (1584,70 € × 1,4).

Il periodo vale per l'anzianità contributiva. Ai fini della quota retributiva di pensione, però, le retribuzioni figurative soggette al tetto «vengono neutralizzate qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse»: non abbassano la pensione, ma nemmeno la alzano.

Retribuzione media → NASpI mensile (2026)

NASpI mensile per diversi livelli di retribuzione media
Retribuzione mediaNASpI lorda% sulla retribuzione
1000,00 €750,00 €75,0%
1200,00 €900,00 €75,0%
1456,72 €1092,54 €75,0%
1600,00 €1128,36 €70,5%
1800,00 €1178,36 €65,5%
2000,00 €1228,36 €61,4%
2200,00 €1278,36 €58,1%
2500,00 €1353,36 €54,1%
3000,00 €1478,36 €49,3%
3500,00 €1584,70 €45,3%

Righe evidenziate: importo tagliato dal massimale di 1584,70 €. Valori 2026 — INPS Circolare n. 4 del 28/01/2026.

Settimane di contributi → durata della NASpI

Durata della NASpI in funzione delle settimane di contribuzione
Settimane nei 4 anniSettimane di NASpIMesi equivalenti
1361,4
26133,0
52266,0
78399,0
1045212,0
1306515,0
1567818,0
1829121,0
20810424,0

Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (art. 5). Il tetto di 104 settimane (≈ 24 mesi) non è scritto nella norma: discende dal fatto che in quattro anni si accreditano al massimo 208 settimane.

NASpI 2026: importo, durata e décalage

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione. Sostituisce ASpI e MiniASpI per gli eventi dal 1° maggio 2015.

Chi ne ha diritto

Servono lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, c. 1, lett. b). Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non si applica più: l'art. 3, c. 1-bis, dispone che «cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022».

La NASpI spetta anche a chi si è dimesso per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione dell'art. 7 della L. 604/1966. Dal 1° gennaio 2025, però, chi nei dodici mesi precedenti ha chiuso volontariamente un contratto a tempo indeterminato — per dimissioni o per risoluzione consensuale — deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione maturate dopo quell'evento (art. 3, c. 1, lett. c-bis): è la regola che blocca il licenziamento "pilotato" dopo una breve riassunzione.

Il motivo della cessazione decide prima dell'importo

L'art. 3, c. 1, riconosce la NASpI «ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione». È la prima domanda del calcolatore perché è la prima che conta: con il motivo sbagliato non c'è importo che tenga. Quello che decide è il codice di cessazione trasmesso dal datore nella comunicazione obbligatoria, non come la vicenda viene raccontata.

  • Licenziamento, di qualunque tipo — giustificato motivo oggettivo o soggettivo, giusta causa, superamento del comporto, licenziamento collettivo: la NASpI spetta. Il licenziamento disciplinare non toglie il diritto, e sposta i tempi solo quando è per giusta causa: in quel caso l'INPS fa decorrere l'indennità dal 38° giorno successivo alla cessazione, perché il termine di decadenza per la domanda decorre a sua volta dal trentesimo (circolare 94/2015; scheda della prestazione aggiornata al 2 febbraio 2026). Per il giustificato motivo soggettivo vale invece la regola ordinaria dell'art. 6, c. 2: 8° giorno.
  • Scadenza di un contratto a termine o fine di una somministrazione: spetta.
  • Dimissioni per giusta causa (stipendi non pagati, contributi non versati, molestie, dequalificazione, mancata sicurezza): spetta, per espressa previsione dell'art. 3, c. 2. Serve poter documentare il fatto.
  • Dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità: spetta, perché l'art. 55, c. 1, del D.Lgs. 151/2001 dà a chi si dimette mentre vige il divieto di licenziamento dell'art. 54 «diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento». Vale anche per il padre che ha fruito del congedo di paternità (c. 2) e nei casi di adozione o affidamento entro un anno dall'ingresso del minore (c. 3).
  • Risoluzione consensuale nella procedura dell'art. 7 della L. 604/1966: spetta. È il tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato territoriale del lavoro che precede il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Conta la sede: un accordo firmato in azienda o in sede sindacale non è quella procedura e non dà diritto alla NASpI.
  • Dimissioni volontarie: non spetta, salvo i due casi appena visti.
  • Dimissioni per fatti concludenti: non spetta. Dal 12 gennaio 2025 l'art. 26, c. 7-bis, del D.Lgs. 151/2015 — inserito dall'art. 19 della L. 203/2024 — stabilisce che con un'assenza ingiustificata protratta oltre il termine del CCNL o, in mancanza, «superiore a quindici giorni», previa comunicazione del datore all'Ispettorato, «il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore». L'INPS, con la circolare 154 del 22 dicembre 2025, ha confermato che il codice «FC» nelle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita automatica del diritto.

Su quest'ultimo punto l'INPS ha però fissato due contrappesi che vale la pena conoscere. Il primo: se il datore, invece di attivare la procedura per assenza ingiustificata, licenzia per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la NASpI spetta — anche quando il licenziamento nasce proprio da quelle assenze. Il secondo: se il lavoratore invia le proprie dimissioni per giusta causa anche dopo che la procedura è partita, queste prevalgono sulla risoluzione per fatti concludenti. E la norma stessa fa salvo chi dimostri di non aver potuto comunicare i motivi dell'assenza per forza maggiore o per fatto imputabile al datore.

Quanto spetta

La base di calcolo è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni — comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive — divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 (INPS, circolare 94/2015, § 2.3). Su questa retribuzione media mensile si applica:

  • il 75% sulla quota fino a 1456,72 € al mese;
  • più il 25% della parte eccedente;
  • con il tetto del massimale mensile di 1584,70 € (INPS Circolare n. 4 del 28/01/2026).

Entrambi i valori sono rivalutati ogni anno con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per le frazioni di mese il valore giornaliero si ottiene dividendo l'importo mensile per 30.

Per quanto tempo

L'art. 5 stabilisce che la NASpI «è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni». Non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, né quelli che hanno prodotto una liquidazione anticipata in unica soluzione. I contributi versati dopo l'ultima prestazione sono invece sempre utili.

Il limite dei 24 mesi di cui si parla ovunque non è un tetto scritto nella norma vigente: è la conseguenza aritmetica del fatto che in quattro anni si possono accreditare al massimo 208 settimane, la cui metà è 104 settimane. Con 156 settimane di contributi (tre anni pieni) la NASpI dura 78 settimane, cioè circa 18 mesi.

Il décalage: perché l'assegno cala

L'art. 4, c. 3, prevede che la NASpI «si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione» per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022; la riduzione «decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda». L'INPS, con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, traduce le due decorrenze nel 151° giorno e nel 211° giorno di indennità.

La riduzione si applica sull'importo del mese precedente: ogni mensilità vale il 97% di quella prima, quindi il calo è progressivo e non lineare. Dopo dodici mesi di décalage l'importo è circa il 69% di quello iniziale, non il 64%. È la ragione per cui, oltre l'anno di prestazione, la differenza fra il primo e l'ultimo assegno diventa molto sensibile.

Quanto ne resta dopo le tasse

Sulla NASpI non si versano contributi: l'art. 4, c. 4, esclude espressamente il prelievo contributivo. Si paga però l'IRPEF, perché i proventi conseguiti in sostituzione di redditi «costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti» (art. 6, c. 2, TUIR) e l'INPS agisce da sostituto d'imposta. Fin qui lo dicono tutti. Quello che quasi nessun calcolatore di NASpI considera è che sull'indennità non corre solo la detrazione dell'art. 13: ci sono altre tre misure, e non arrivano tutte nello stesso momento.

  • Trattamento integrativo — 1.200 € l'anno, rapportati al periodo, se il reddito complessivo non supera 15.000 € e l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente è superiore alla detrazione dell'art. 13 «diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno» (art. 1, c. 1, del D.L. 3/2020, testo vigente dal 1° gennaio 2025). Questo lo accredita direttamente l'INPS insieme alla prestazione: la circolare 96/2020, al § 5.1, mette «l'indennità di disoccupazione NASpI» fra quelle gestite con il calcolo del «reddito previsionale». Chi non lo vuole — per esempio perché prevede di doverlo restituire a conguaglio — può rinunciarvi con l'apposito servizio online.
  • Somma aggiuntiva che non concorre al reddito — spetta con un reddito complessivo fino a 20.000 € e si calcola sul reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno: 7,1% fino a 8.500 €, 5,3% fino a 15.000 €, 4,8% fino a 20.000 € (art. 1, c. 4, della L. 207/2024).
  • Ulteriore detrazione — 1.000 € fra 20.001 e 32.000 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 € (art. 1, c. 6, della L. 207/2024). Essendo una detrazione, la parte che l'imposta lorda non assorbe si perde.

Le ultime due non le applica l'INPS sul cedolino: vanno recuperate con la dichiarazione dei redditi. Lo dice l'Istituto stesso nella FAQ «CU 2026: benefici fiscali» del 30 aprile 2026, spiegando di avere aggiornato la Certificazione Unica «per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi», di quelle misure. Nella CU compare l'annotazione secondo cui il contribuente può presentare la dichiarazione per fruire dei benefici «eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d'imposta». I dati confluiscono nella precompilata: nella maggior parte dei casi basta accettarla.

Due avvertenze oneste sul conto che leggi qui sopra. La prima: se hai indicato altri redditi, alla NASpI è imputata l'imposta incrementale — quanto l'anno costa in più perché c'è anche l'indennità — e non l'intera imposta dell'anno, che dipende anche dagli altri redditi. La seconda: fra 15.000 e 28.000 € di reddito complessivo il trattamento integrativo può ancora spettare, ma solo in caso di incapienza delle detrazioni per carichi di famiglia, spese sanitarie, interessi sul mutuo e ristrutturazioni, e nei limiti di quella differenza. Sono dati che questo calcolatore non ha e che quindi non stima: li vedrai in dichiarazione. Restano fuori anche le addizionali regionale e comunale, che si determinano a conguaglio.

Lavorare mentre si percepisce la NASpI

La NASpI non si perde automaticamente se si lavora, ma le regole sono rigide e la comunicazione all'INPS (modello NASpI-COM) è sempre obbligatoria — anche quando il reddito previsto è zero. La mancata comunicazione comporta la decadenza.

  • Lavoro subordinato oltre 6 mesi o a tempo indeterminato con reddito annuo superiore al minimo escluso da imposizione: si decade dalla prestazione (art. 9, c. 1).
  • Lavoro subordinato non superiore a 6 mesi con reddito superiore alla soglia: la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto e riprende dopo. La contribuzione versata nel frattempo è utile per una prestazione futura.
  • Reddito entro la soglia (l'INPS indica 8174 € per il lavoro subordinato e 5500 € per il lavoro autonomo): la NASpI si conserva ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo che va dall'inizio dell'attività alla fine dell'indennità o, se prima, alla fine dell'anno. Per il lavoro subordinato serve inoltre che il datore sia diverso da quello del rapporto cessato e non collegato ad esso.
  • Lavoro occasionale (Libretto famiglia / PrestO): interamente cumulabile entro 5000 € di compensi per anno civile.

Le due soglie derivano dallo stesso criterio: il reddito che genera un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni dell'art. 13 TUIR. Sono i valori che l'INPS espone nella scheda della prestazione, aggiornata al 2 febbraio 2026.

NASpI anticipata in unica soluzione

Chi avvia un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale, o sottoscrive una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui presterà lavoro, può chiedere la liquidazione anticipata di tutto l'importo non ancora erogato (art. 8). La domanda va presentata in via telematica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza.

L'erogazione avviene in due rate: il 70% subito e il restante 30% al termine della durata teorica della prestazione e comunque entro sei mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (art. 8, c. 3-bis). Due conseguenze pesano nella decisione: l'anticipazione non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare, e chi instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo deve restituire l'anticipazione — obbligo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 90 del 2024, ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non lo limita alla durata del periodo di lavoro subordinato quando l'attività d'impresa non può proseguire per causa non imputabile al lavoratore.

Che fine fanno i contributi

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, accreditata d'ufficio senza oneri e senza domanda. L'art. 12 fissa però un tetto: la contribuzione è rapportata alla retribuzione di riferimento «entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso», cioè 2218,58 € al mese nel 2026.

Il periodo conta per l'anzianità contributiva. Sulla quota retributiva della pensione opera invece la neutralizzazione: le retribuzioni figurative soggette al tetto non entrano nel calcolo della retribuzione pensionabile se, una volta rivalutate, risultano inferiori alla media ottenuta senza di esse. In pratica non abbassano la pensione, ma per chi guadagnava molto non la alzano. Chi sceglie la NASpI anticipata, invece, non riceve alcuna contribuzione figurativa.

Domanda e decorrenza

  • Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione (art. 6, c. 1), su MyINPS con SPID, CIE o CNS, tramite contact center o tramite un patronato.
  • La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro quel giorno; altrimenti dal giorno successivo alla domanda (art. 6, c. 2). Con licenziamento per giusta causa la decorrenza è dal 38° giorno.
  • L'erogazione è condizionata alla partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego (art. 7).

Quando si decade

L'art. 11 elenca le cause di decadenza: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività subordinata o autonoma senza le comunicazioni dovute; raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per la NASpI.

Limiti di questa stima

La stima fiscale riguarda il primo anno di prestazione: per le durate oltre i dodici mesi la stessa aliquota media viene estesa alle mensilità successive, che in realtà cadono in un anno d'imposta diverso, con un reddito complessivo e quindi con detrazioni proprie. Non sono modellate le detrazioni per carichi di famiglia, gli oneri deducibili e detraibili, né le addizionali regionale e comunale.

Il calcolatore lavora sui dati che inserisci: l'importo definitivo dipende dall'imponibile effettivamente esposto negli UniEmens e dalle settimane certificate nell'estratto conto contributivo. Non sono modellati i regimi speciali (operai agricoli, lavoratori domestici, personale artistico, frontalieri in Svizzera con la regola dell'art. 7 L. 83/2023), le prestazioni integrative dei fondi di solidarietà, l'incidenza dell'Assegno di inclusione né le sospensioni per malattia o maternità. Per il dato certo fanno fede il provvedimento di accoglimento e il cedolino NASpI su MyINPS.

Reddito 75%, durata pari a metà settimane contributive, max 24 mesi.

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Domande frequenti

A chi spetta la NASpI?
Lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro (licenziamento, dimissioni per giusta causa, fine contratto a termine), con almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Qual è l'importo della NASpI?
75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni (massimale 1.470,99 €/mese per il 2026). Dopo 6 mesi scatta il décalage: -3% al mese.
Per quanto tempo si percepisce la NASpI?
Per metà delle settimane contributive negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.

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