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Lavoro e Stipendio

Maggiorazione lavoro straordinario

Lo straordinario si paga con la retribuzione oraria ordinaria più una maggiorazione, e quella maggiorazione non la fissa la legge: la stabilisce il CCNL applicato al tuo rapporto.

Il tuo calcolo

Modifica i dati e confronta

Da dove prendi la paga oraria

Ore di straordinario del mese

Puoi sommare tipologie diverse: una riga per ciascuna.

250 è il limite di legge che vale solo se il contratto collettivo non ne fissa uno suo (art. 5 c. 3 D.Lgs. 66/2003).

Compenso per lo straordinario — lordo

143,75 €

10,00 ore · paga oraria 12,50 € · media 14,38 €/ora maggiorata

Quota base

125,00 €

le stesse ore a paga normale

Sola maggiorazione

18,75 €

in media +15,0%

Se andasse in banca ore

10,0 h

+ 1,5 h pagate come maggiorazione

Dettaglio del compenso per tipologia di ore
TipologiaOreMaggiorazionePaga orariaTotale
Diurno feriale10,00+15,00%14,37 €143,75 €
Totale10,00+15,0%14,38 €143,75 €

Tetto annuo dello straordinario

70 su 250 ore

Ti restano 180 ore prima del tetto.

Quanto resta in tasca

I limiti che la legge fissa davvero

Limiti del D.Lgs. 66/2003
LimiteValoreNorma
Orario normale40 ore settimanaliart. 3 D.Lgs. 66/2003
Durata massima48 ore settimanali in media su quattro mesiart. 4
Tetto dello straordinario250 ore annue, solo se il CCNL non dispone diversamenteart. 5 c. 3
Riposo giornaliero11 ore consecutive ogni 24art. 7
Periodo notturnoalmeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra mezzanotte e le cinqueart. 1 c. 2 lett. d)
Lavoratore notturnomax 8 ore nelle 24art. 13

Nessuno di questi articoli fissa una percentuale di maggiorazione: l'art. 5 comma 5 dispone che lo straordinario sia «computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi». La percentuale è quindi sempre e solo quella del tuo CCNL.

Come si calcola la paga dello straordinario

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale, che l'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 fissa in quaranta ore settimanali. Si paga con la retribuzione oraria ordinaria più una maggiorazione percentuale: il totale è quindi paga oraria × ore × (1 + maggiorazione). Con 12,50 € l'ora e dieci ore al 15%, la quota base vale 125,00 €, la sola maggiorazione 18,75 € e il compenso lordo 143,75 €.

La percentuale non la decide la legge

È il punto che quasi tutti i calcolatori sbagliano a raccontare. L'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 66/2003 si limita a dire che lo straordinario va «computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi»: nessun articolo indica un 15%, un 25% o un 30%. Quelle cifre circolano perché sono frequenti nei contratti, ma il tuo diritto nasce dal CCNL applicato al tuo rapporto. Per questo ogni campo percentuale qui è modificabile, e va riempito con il numero che leggi sul contratto o sul cedolino.

Da dove esce la paga oraria

Se il cedolino non la espone, si ricava dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario. Anche il divisore è una convenzione contrattuale: molti CCNL ne fissano uno fisso (168, 170, 173), altri lasciano il calcolo aritmetico ore settimanali × 52 ÷ 12, che per un full time di quaranta ore dà 173,33. Cambiare divisore cambia il risultato di qualche punto percentuale: con 1.800 € mensili, 173,33 dà 10,38 € l'ora e 168 dà 10,71 €.

Tipologie diverse nello stesso mese

Un mese reale mescola ore feriali, notturne e festive, ciascuna con la sua percentuale. Qui puoi aggiungere una riga per tipologia e leggere il totale del mese, invece di fare quattro calcoli separati e sommarli a mano.

Il tetto delle 250 ore

L'art. 5 comma 3 limita lo straordinario a duecentocinquanta ore annue, ma solo «in difetto di disciplina collettiva»: se il tuo CCNL fissa un tetto proprio, vale quello. Restano invece inderogabili le 48 ore settimanali medie su quattro mesi (art. 4) e le 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 (art. 7).

Banca ore invece del pagamento

Molti contratti permettono di accantonare le ore in banca ore e goderle come riposo compensativo, pagando in denaro la sola maggiorazione. Il riquadro del risultato mostra entrambe le letture: le ore che andrebbero a riposo e quante ore di paga ordinaria vale la maggiorazione.

Fonte dei limiti citati: D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, testo vigente. Le percentuali di maggiorazione non sono di legge e non sono verificabili in modo generale: sono fissate dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, e i valori proposti dai campi sono solo un punto di partenza da sostituire. Per una verifica sul tuo cedolino rivolgiti al consulente del lavoro o al sindacato.

Qui parti dalla paga oraria — o la ricavi dal lordo mensile o dalla RAL indicando il divisore del contratto — e sommi in un colpo solo le ore feriali, notturne e festive dello stesso mese. Il risultato separa la quota base dalla sola maggiorazione e ti dice quante ore ti restano prima del tetto annuo.

Domande frequenti

Qual è la percentuale di maggiorazione per lo straordinario?
Non la stabilisce la legge. L'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 66/2003 dispone che lo straordinario sia computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi: la percentuale è quella del CCNL applicato al tuo rapporto di lavoro. Le cifre che circolano come se fossero norme — 15%, 25%, 30% — sono solo valori frequenti. Leggi il contratto o il cedolino e inserisci quel numero: il campo è modificabile proprio per questo.
Come si ricava la paga oraria dal lordo mensile?
Dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario, che è una convenzione del contratto e non un numero di legge. Molti CCNL ne fissano uno (168, 170, 173); in mancanza si usa il calcolo aritmetico ore settimanali × 52 ÷ 12, che per un full time di 40 ore dà 173,33. La differenza non è trascurabile: su 1.800 € mensili il divisore 173,33 dà 10,38 € l'ora, il divisore 168 ne dà 10,71.
Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
Il tetto di 250 ore annue dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003 vale solo «in difetto di disciplina collettiva»: se il tuo CCNL fissa un limite proprio, vale quello. Restano invece inderogabili le 48 ore settimanali medie calcolate su quattro mesi (art. 4) e le 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 (art. 7), che non possono essere superate nemmeno con il consenso del lavoratore.

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